CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28220-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rap presenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ADER; - intimate - avverso la sentenza n. 3095/20/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 09/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento relativa a diversi tributi per gli anni d'imposta 1996 e 1997; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che, come rilevato in subordine dal ricorrente, la cartella di pagamento era prescritta per decorso del termine ordinario decennale in quanto notificata il 30 agosto 2006 e fino alla richiesta di insinuazione al passivo fallimentare, avvenuta nel 2018, non era intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. cív., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto è ammessa l'impugnazione dell'estratto ruolo solo per consentire al contribuente di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa dell'invalidità o mancanza della relativa notifica, ipotesi che non si è verificata nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, Ric. 2021 n. 28220 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- l& comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso ne