CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 22586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
trini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAlessandra Carlin-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 80/2022 depositatail 23/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22254/2022Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 22586/2026Data pubblicazione 01/07/2026Con sentenza n. 80/2022, la Corte d’appello di Trento ha confermatola decisione del Tribunale della stessa città n. 99/2021, che avevadichiarato la simulazione assoluta dei contratti di cessione delle quotesocietarie di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. eScavi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., stipulati il 17 novembre 2010 traGiovan [OSCURATO:PERSONA] ed alcuni suoi familiari.Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a)sussiste l’interesse ad agire e la legittimazione attiva dell’attrice, mogliedel venditore, ai sensi dell’art. 1415 c.c., quale terza rispetto agli accordi,in quanto pregiudizievoli per i suoi diritti, dal momento che l’operazionecomplessiva ha comportato l’esclusione dalla comunione dei coniugi dellepartecipazioni societarie, di cui il coniuge era titolare; b) la simulazione èstata provata in modo pieno, sulla base di una prova presuntiva, fondatasu plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, risultando che: in data 17novembre 2010 il cedente trasferì le sue partecipazioni sociali ai propricongiunti e, dopo il 29 dicembre 2010, data in cui fu conclusa laconvenzione matrimoniale che introduceva il regime della separazione deibeni tra i coniugi previo scioglimento della comunione legale, le medesimepartecipazioni furono immediatamente ritrasferite in suo favore e, in talmodo, al patrimonio da dividere all’atto dello scioglimento della comunionefurono sottratte le partecipazioni societarie oggetto di trasferimento; deltutto peculiari le modalità di pagamento del corrispettivo della cessioneche, nel caso dell’importo più consistente, è stato previsto a distanza dimesi, in modo che, essendovi stata la restituzione prima delle scadenzestabilite, nessun movimento di denaro in concreto si è verificato; vi erapiena corrispondenza del prezzo di cessione e con quello di riacquisto; vifu una brevissima scansione temporale fra la cessione delle quotesocietarie ed il riacquisto; il cedente si avvalse della collaborazione deiNumero registro generale 22254/2022Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 22586/2026Data pubblicazione 01/07/2026propri congiunti per le operazioni di cessione/riacquisto dellepartecipazioni, nella certezza che l’accordo per la retrocessione sarebbestato rispettato; le cessioni, in sostanza, non avevano, nella complessivaoperazione, il fine dell’effetto traslativo, mai voluto dalle parti.Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, sullabase di due motivi. Resiste con controricorso l’intimata.Le parti hanno depositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o la falsa applicazionedegli artt. 1415, comma 2, c.c. e 100 c.p.c., perché non sussistevanol’interesse e la legittimazione attiva della signora [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere ladichiarazione di simulazione dei contratti, essendo il terzo legittimato achiedere l’accertamento della simulazione di un atto solo laddove questoprocuri un pregiudizio concreto ed attuale ai suoi diritti, nella specieinsussistente in concreto, dal momento che ella era perfettamente edottadell’intera operazione, che aveva condiviso e tacitamente accettato e dicui ha beneficiato, ricevendo sul proprio conto corrente la somma di €32.575,00, in conformità agli accordi contrattuali, come dimostrano idocumenti e non è contestato, somma peraltro persino superiore al valoredella metà delle quote compravendute. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ricevette, nelcontempo, l’usufrutto di vari immobili, anche ciò contribuendo adescludere qualsiasi suo pregiudizio.Con il secondo motivo, si censura la violazione o la falsa applicazionedegli artt. 1414 e 1415, comma 2, c.c. e 115 c.p.c., perché la Corteterritoriale ha fondato la prova della simulazione su una serie di indizi, cheperò non integrano la prova presuntiva; in particolare, l’avvenutaricezione di una parte del prezzo delle quote era circostanza noncontestata, ma di ciò la Corte del merito non ha tenuto conto, mentreavrebbe dovuto ritenere i contratti realmente voluti e, al più, revocabili.Gli accordi tra i coniugi avevano previsto, infatti, la rinuncia della signoraNumero registro generale 22254/2022Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 22586/2026Data pubblicazione 01/07/2026a divenire titolare delle quote, ottenendone in cambio il controvalore indenaro, nonché l’usufrutto su diversi immobili.I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quantointimamente connessi, sono inammissibili.2. – Va subito sgombrato il campo dalla prospettazione proposta inquesta sede dai ricorrenti, secondo cui la signora [OSCURATO:PERSONA] avrebbeaddirittura preso parte per intero agli accordi, e, quindi, ne sarebbe unaparte sostanziale.Tale prospettazione in fatto, che non risulta dalla sentenza impugnatae neppure viene dedotta dai ricorrenti come avvenuta sin dal primo gradodel giudizio, è invero inammissibile: nulla si adduce, infatti, nel ricorso alfine impedire la configurazione dell’odierna doglianza come questionenuova e non affrontata in precedenza nel giudizio.3. – Costituisce principio consolidato (e multis, Cass. 14 giugno 2022,n. 19149; Cass. 30 dicembre 2020, n. 29923; Cass. 14 novembre 2018,n. 29271; Cass. 5 febbraio 2015, n. 2154; Cass. 20 dicembre 2013, n.28610; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4023; Cass. 30 marzo 2005 n.6651; Cass. 5 novembre 1997, n. 10848) che l’azione di simulazione adopera del terzo, ai sensi del secondo comma dell’art. 1415 c.c., postula uninteresse correlato all’esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora untale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall’attoche si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare lasimulazione del contratto: nel senso che, pertanto, la legge non presumel’interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere ilripristino della situazione reale, essendo per converso la relativalegittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un dirittoconseguente alla simulazione.Nella specie, non ha errato in diritto la corte del merito – confermandola valutazione del primo giudice – a ritenere sussistente tale requisito, inNumero registro generale 22254/2022Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 22586/2026Data pubblicazione 01/07/2026ragione del minor valore della quota che sarebbe risultata alla coniuge insede di scioglimento della comunione legale dei beni.Né giova il richiamo, contenuto nel ricorso, all’azione revocatoria, dalmomento che com’è noto questa presuppone la realtà dell’atto – daigiudici del merito esclusa – in considerazione della diversità di presuppostiesistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria:essendosi, a tal riguardo, la Corte di appello attenuta al principio di diritto,secondo cui ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente laprova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia intesosottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provarespecificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nelsenso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nél’altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. 30 giugno 2015, n. 13345).Proprio l’accertamento della vicenda in fatto, come ricostruita daigiudici del merito.Ne deriva che tutta la narrazione dei ricorrenti – secondo cui,addirittura, la Emanuelle avrebbe concordato la intera operazione edavrebbe comunque ricevuto un corrispondente beneficio, pur in assenzadella titolarità delle quote – resta in questa sede irrilevante, noncorrispondendo all’accertamento operato dai due giudici del merito e nonpotendo il giudizio di fatto essere riproposto in sede di legittimità.4. – Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore deldifensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00,oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15%sui compensi ed agli accessori di legge, con distrazione a favore deldifensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.Numero registro generale 22254/2022Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 22586/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti