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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1993

Cassazione n. 13039/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/12/1993 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 83) FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione (e depositato successiva memoria scritta) con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 313-bis cod. pen., in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (commesso il 7.8.2016).

Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/12/1993 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 83) FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione (e depositato successiva memoria scritta) con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 313-bis cod. pen., in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (commesso il 7.8.2016). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re este
Sentenza Cassazione n. 13039/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris