CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIO, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 180/2023depositata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025Numero di raccolta generale 14487/2026Data pubblicazione 15/05/20261. Nel mese di luglio 2011 i coniugi signori [OSCURATO:PERSONA] e LuciaCaramagno e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s (società dallaCaramagno costituita con il figlio sig. [OSCURATO:PERSONA]),realizzavano con la società [OSCURATO:PERSONA] spa le seguentioperazioni:- vendita alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della Caramagno e dell’[OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di € 900.000,00;- contestuale concessione in locazione finanziaria/leasing deglistessi immobili da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA].(società costituita dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Caramagno) al valoredi € 990.000,00;- contratto di locazione di immobile ad uso commerciale con cui lasocietà Myway concedeva in locazione i suddetti immobili allaLanterna Blu;- concessione alla Myway da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una lineadi credito fino a € 99.000,00 “quale concessione strumenti derivatisu tassi da utilizzarsi esclusivamente a copertura dell’eventualerischio tasso correlato alla locazione finanziaria”;- fideiussione prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai Fiorillo a favoredella Myway per gli importi di € 990.000,00 di cui al contratto dilocazione finanziaria e di € 99.000,00 per la predetta linea dicredito;- costituzione in pegno di BOT annuali di nominali € 71.000,00, agaranzia di quanto dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] per capitale, interessi,tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio relativi al contrattodi leasing da parte della Myway.2. A seguito dell’inadempimento della Myway al pagamento deicanoni di locazione finanziaria venivano instaurati innanzi alTribunale di Imperia due cause, poi riunite:2 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025- la prima (R.G. 2554/2014), introdotta dalla Myway con atto diNumero di raccolta generale 14487/2026citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favDoatrae p udbbeliclalazio ne 15/05/2026Banca Carige con il quale veniva ingiunto alla società il pagamentodella somma di € 48.260,71 (somma complessivamente dovutaquale saldo canoni scaduti del contratto di locazione finanziaria equale residuo del finanziamento).- la seconda (R.G. 3425/2014), introdotta con atto di citazionedalla [OSCURATO:PERSONA] spa per ottenere la risoluzione di diritto o insubordine la risoluzione per grave inadempimento del contratto dilocazione finanziaria da parte della Myway e la condanna al rilasciodell’immobile concesso in locazione finanziaria oltre al risarcimentodei danni.In entrambe le cause tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Myway intervenivano,a mezzo di atto di intervento adesivo e litisconsortile, l’Antonioriconvenzionale di nullità dell’atto di compravendita e delcontestuale contratto di locazione finanziaria per violazione deldivieto del patto commissorio.3. Previa riunione delle cause, il Tribunale di Imperia pronunciavala sentenza n. 236 del 2020.Sulle questioni preliminari avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in particolare(per quanto qui di interesse) relative alla legittimazioneprocessuale delle parti intervenute e l’eccezione di prescrizionedelle domande riconvenzionali di Mayway, [OSCURATO:PERSONA] e- rispetto alla prima questione, accoglieva l’eccezione relativa aldifetto di legittimazione processuale solo per la causa n. 2554/2014R.G.; quanto alla causa n. 3452/2014 R.G., invece, l’eccezioneveniva rigettata, in quanto aveva ad oggetto la risoluzione delcontratto di locazione finanziaria e rispetto a tale domanda laconvenuta e gli intervenuti avevano domandato la nullità, con la3 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025Numero di raccolta generale 14487/2026conseguenza che la pronuncia doveva necessariamente spiegareData pubblicazione 15/05/2026effetti anche nei loro confronti.- l’eccezione di prescrizione veniva rigettata poiché considerata dalgiudice non validamente formulata, in quanto era stato fatto un“generico richiamo al decorso del tempo” e non una“manifestazione non equivoca” degli atti e fatti da prendere inconsiderazione.Nel merito, le pretese riguardavano il contratto di leasingfinanziario del quale, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva larisoluzione di diritto o, in subordine, per grave inadempimentodell’utilizzatore – con condanna alla restituzione del bene,risarcimento del danno e al pagamento di un equo compenso –mentre, dall’altro lato, Myway e gli intervenuti chiedevanodichiararsi la nullità, unitamente a quella del contratto di venditaimmobiliare ad esso collegato, in quanto costituenti un’operazioneviolativa del divieto di patto commissorio.Il Tribunale, dopo aver escluso la configurabilità di un contratto(bilaterale) di sale and lease back e aver verificato il collegamentonegoziale tra il contratto di compravendita e il contratto di leasing,non solo funzionale ma anche dichiarato in atto notarile, dichiaraval’illeceità della causa riscontrando, sulla base della documentazioneprodotta dalle parti, gli elementi sintomatici del patto commissorio,come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: 1) l'esistenzadi una situazione di credito e debito tra la società finanziaria el'impresa venditrice utilizzatrice; 2) le difficoltà economiche diquest'ultima; 3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito edil corrispettivo versato dall'acquirente.Dichiarava, quindi, la nullità degli atti e provvedeva in merito allerestituzioni, disponendo la compensazione tra i canoni versati daMyway alla Banca e quanto dovuto a titolo di indennità dioccupazione valutata in via equitativa nella misura di € 2.514,22mensili, oltre IVA dal giorno della presa di possesso al rilascio.4 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025Numero di raccolta generale 14487/2026degli effetti restitutori. Data pubblicazione 15/05/20264. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e appelloincidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Myway e LanternaBlu.5. Con sentenza n. 180 del 23.2.2023 la Corte d'Appello di Genova,rigettando l’appello principale e accogliendo parzialmente l’appelloincidentale, dichiarava la legittimazione degli intervenuti FiorilloAntonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella causa n. 2554/2014RG di primo grado; a modifica del capo B-2) della sentenza diprimo grado, dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] spa, qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa, non era legittimata a chiedere aMyway il pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo degliimmobili oggetto di causa e la condannava alla restituzione deicanoni di locazione finanziaria versati da Mayway; annullava il capoB-3) della sentenza, concernente le statuizioni relative alla messain esecuzione di quanto ivi deciso.6. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito laSardaleasing s.p.a., cessionaria dei rapporti derivanti da tutti icontratti di locazione finanziaria facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA],propone ora ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.Resistono con controricorso Myway, [OSCURATO:PERSONA], LuciaCaramagno e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., depositando altresì atto che nonpuò qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.artt. 2934, 2938, 2946 e 2947 c.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente rigettato ladedotta eccezione di prescrizione in quanto “non sicomprenderebbero a quali diversi atti e fatti” essa si riferirebbe.5 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025Numero di raccolta generale 14487/2026Lamenta non essersi cnsiderato che l’eccezione “si riferisceData pubblicazione 15/05/2026naturalmente alle difese degli intervenuti, che si fondano - oltreche su titoli risalenti e non confacenti al petitum - su diritti, azioni etitoli prescritti, come tempestivamente eccepito all’udienza del24/03/15 in cui si è dichiarato di non accettare il relativocontraddittorio, come non si è accettato in relazione alle ulterioriinammissibili domande nuove di cui alle avverse conclusioni inmemoria autorizzata 06/09/17”.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 102 c.p.c.Si duole che la corte di merito abbia riconosciuto la legittimazionead intervenire di Fiorillo, Caramagno e [OSCURATO:PERSONA] (anche) nellacausa RG 3452/2014, erroneamente ravvisando ricorrere un’ipotesidi continenza con la causa RG 2554/2014.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.La corte d’appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione, con unamotivazione plurima, in quanto l’ha ritenuta a) in parte generica(“Né è comprensibile dalle eccezioni svolte da parte appellante aquali “diversi atti e fatti” sia applicabile l’istituto”); b) in parteriferita a rapporti rispetto ai quali nessuna prescrizione può esserematurata (“Va sul punto rilevato che i contratti oggetto di causasono stati stipulati nel 2011 e le azioni giudiziarie risalgono all’anno2014”); c) in ogni caso, riferita a un’azione imprescrittibile e,comunque, dedotta in via di eccezione (“Senza considerare chel’azione di nullità non soggiace ai termini di prescrizione, nullità cheperaltro in questa causa è stata formulata in via di eccezione”).La ricorrente si limita invero a contestare solo la prima dellemotivazioni sottese al rigetto della sentenza impugnata, senzanulla argomentare sulle altre ragioni sopra ricordate.6 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/20251.3. La corte territoriale, a supporto del rigetto del motivo diNumero di raccolta generale 14487/2026appello relativo alla legittimazione ad intervenire affermDaa tac phubebl icalazio ne 15/05/2026“considerazione della proposta eccezione di nullità, la cuiconseguente pronuncia coinvolge necessariamente i terzi chehanno partecipato alla negoziazione da cui sono scaturiti i contrattioggetto di causa”, la quale determina che sia “quindiimprescindibile la partecipazione al giudizio degli intervenienti conriguardo a tutte le domande svolte” (punto 2, pag. 12). Concludequindi che “alla dichiarazione di nullità, riguardando sia il contrattodi compravendita sia il contratto di locazione finanziaria delmedesimo immobile, derivano effetti riguardanti tutti i rapporticonseguenti ivi compresa la rinegoziazione del pagamento deicanoni di locazione”.La ricorrente nulla contrappone a tale ulteriore motivazione,fondata sul coinvolgimento degli intervenienti nella pronuncia dinullità oggetto della proposta eccezione.Orbene, emerge evidente l’omessa contestazione da partedell’odierna ricorrente di tutte le rationes decidendi sottese allestatuizioni contestate, in contrasto con il principio, più volteaffermato da questa Corte, secondo cui qualora la decisione dimerito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (v. Cass. n. 5102 del 2024; Cass.n. 13880 del 2020).2. Con il terzo motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laricorrente denuncia il vizio di nullità della pronuncia con riferimentoagli art. 112 e 653 c.p.c.7 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025Numero di raccolta generale 14487/2026Si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente rigettato ilData pubblicazione 15/05/2026motivo di gravame con il quale si è censurato il vizio diultrapetizione da parte del Tribunale di Imperia nell’integralmenterevocare nell’ambito del giudizio R.G. 2554/2014 il decreto oppostoin assenza di una domanda in tal senso formulata da parteopponente, con riferimento e toccando anche la cifra di € 30.000 (ecioè la parte di credito relativa non al contratto di locazione ma alcontratto di finanziamento) non contestata.2.1. Il motivo è inammissibile2.2. La ratio decidendi dell’impugnata sentenza non è stataidoneamente censurata dalla ricorrente, limitatasi a reiterare leproprie difese, esponendo gli argomenti già svolti, in sede diappello, avverso la sentenza di primo grado, senza invero farsicarico di censurare le rationes decidendi posta dalla corte di meritoa base dell’impugnata pronunzia in particolare là dove risultaaffermato che “Nella specie, [d]alla dichiarazione di nullità,riguardando sia il contratto di compravendita sia il contratto dilocazione finanziaria del medesimo immobile, derivano effettiriguardanti tutti i rapporti conseguenti ivi compresa larinegoziazione del pagamento dei canoni di locazione, su cui sirinvia infra”.Rispetto a tale specifica e decisiva argomentazione la ricorrentenulla osserva, limitandosi a ribadire che accogliendo l'opposizione erevocando il decreto ingiuntivo senza sostituirlo con una sentenzadi condanna parziale il giudice è incorso in vizio di ultrapetizione.Inoltre, nella impugnata pronuncia viene chiaramente asserito chela “parte appellata ha espressamente formulato domanda di revocadel decreto ingiuntivo”.Rispetto a tale (ugualmente decisiva) affermazione la ricorrentenulla argomenta: non la affronta in alcun modo e si limita asostenere che “in fatto è pacifico che le odierne controparti non8 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025hanno svolto domande in relazione al credito di 30.000 € portato inNumero di raccolta generale 14487/2026decreto ingiuntivo”. Data pubblicazione 15/05/2026Nulla argomenta, del resto, neanche con riferimento all’ulterioreaffermazione per cui, “in ogni caso, ove nel giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo, che, come è noto è un giudizio di cognizionepiena in cui le parti attore e convenuto in senso sostanziale sonoonerati del rispettivo onere della prova derivante dall’art. 2936 c.c.,il giudice, anche d’ufficio, ove venga accertata l’inesistenza delcredito portato dal d.i., pur se dichiarato provvisoriamenteesecutivo, o nel caso in cui sia accertato un credito di minor valore,è tenuto a revocare il provvedimento monitorio.” (pag. 13, punto3). In sostanza, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fattoapplicazione del principio già affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte secondo cui nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile,si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto allaverifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decretostesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento allasituazione di fatto esistente al momento della pronuncia dellasentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissionedel provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto incontestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche soloparzialmente, una eccezione di pagamento formulatadall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), conl'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunquerevocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrariol'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momentodell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna alpagamento di residui importi del credito all'originario decretoingiuntivo ( v. Cass., Sez. Un., n. 7448 del 1993; e,conformemente, Cass. n. 3984 del 2003, Cass. n. 1657 del 2004,9 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025Cass. n. 6514 del 2007, Cass. n. 24258 del 2010, Cass. n. 21840Numero di raccolta generale 14487/2026del 2013 ). Data pubblicazione 15/05/2026Anche al riguardo l’odierna ricorrente nulla ha argomentato.3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primocomma, nn. 4 e 3, c.p.c., nullità della sentenza per difetto dimotivazione e il vizio di violazione o falsa applicazione di norme didiritto con riferimento all’art. 1322 c.c.Si duole della ravvisata sussistenza di un collegamento funzionaletra i diversi rapporti considerati.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Quanto al profilo di censura relativo al difetto di motivazione, ilsindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verificadel rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomaliamotivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante edella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza deldifetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., n.24808 del 2023).Nel caso di specie la corte d’appello ha sviluppato specificheargomentazioni, tanto che la stessa ricorrente, pur assumendo lamancata motivazione sul quarto motivo di appello con cui sicontestava l’individuazione da parte del Tribunale di Imperia diun’ipotesi di collegamento funzionale nella fattispecie, denunciaaltresì la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, addebitando allaCorte d’Appello di aver erroneamente rilevato un siffattocollegamento funzionale e censurando, quindi, la motivazionesottesa a tale statuizione (asseritamente assente).10 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/20253.3. Quanto al profilo di censura relativo all’individuazione diNumero di raccolta generale 14487/2026un’ipotesi di collegamento funzionale, va anzitutto osserDvaatat pou bbclihcaezio ne 15/05/2026giusta principio consolidato accertare la natura, l'entità, le modalitàe le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle partirientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cuiapprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità ove comenella specie condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica edi corretto apprezzamento delle risultanze di fatto (tra le piùrecenti, Cass., n. 28324 del 2023).Orbene, con congrua motivazione immune da vizi logici e giuridiciinvero non specificamente contestata dall’odierna ricorrente lacorte d’appello ha illustrato le ragioni della sussistenza delcollegamento tra le varie operazioni contrattuali (pagg. 13-15 dellasentenza).Va altresì posto in rilievo che nella parte in cui censura il passaggiomotivazione della sentenza impugnata sull’esistenza di uncollegamento funzionale tra i diversi rapporti in considerazione laricorrente fa invero genericamente riferimento ad una serie didocumenti posti a base delle formulate censure (in primis ilcontratto di compravendita e il contratto di locazione finanziaria),di cui nel ricorso non viene riportato né, comunque, illustrato ilcontenuto rilevante ai fini della decisione della censura in esameposti a base delle formulate censure.A tale stregua le censure risultano formulate in violazione delrequisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6,c.p.c.Deve ulteriormente sottolinearsi che la ricorrente si limita ariproporre pedissequamente le argomentazioni già respinte inappello senza minimamente confrontarsi con la puntuale earticolata motivazione della gravata sentenza e le rationesdecidendi ad essa sottese (pagg. 13- 16, punto 4.5).11 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025Numero di raccolta generale 14487/2026Nella specie la corte territoriale ha rinvenuto il collegamento sullaData pubblicazione 15/05/2026base di una serie di elementi puntualmente esaminati e taleconclusione è censurata nell’atto di impugnazione mediante la meracontrapposizione di una differente lettura dell’operazione, senzaalcun confronto con la motivazione della sentenza articolata susingoli e specifici elementi.4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1344c.c. in relazione agli artt. 1963 e 2744 c.c.S duole che la corte di merito abbia confermato la sussistenza dellaviolazione del divieto del patto commissoria ravvisata dal giudice diprime cure.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di documento,ovverosia la Relazione tecnica estimativa asseverata dall’arch.Novaro al Tribunale di Sanremo il 12/10/2010.4.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.4.2. La ricorrente non contesta le specifiche argomentazionipuntualmente svolte dalla corte d’appello, limitandosi a fornire unapropria lettura alternativa della vicenda negoziale intercorsa tra isoggetti di causa.Si tratta di operazioni di accertamento di fatto effettuate dalgiudice di merito insindacabili in sede di legittimità se sorrette –come nel caso in esame – da motivazione congrua ed immunegiuridicamente da vizi.Nel confermare la pronuncia del giudice di primo grado la corteterritoriale ha ribadito la effettiva sussistenza nella specie degliindici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da unavendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intentofraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall’art. 2744c.c.12 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025La corte di merito è pervenuta alla suindicata conclusione all’esitoNumero di raccolta generale 14487/2026della valutazione degli elementi che, per coDnastao pluibdbalictaazio ne 15/05/2026giurisprudenza, ordinariamente sono sintomatici della frode allalegge individuati:a) nella presenza di una situazione di credito e debito tra la societàfinanziaria (concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice,preesistente o contestuale alla vendita;b) nelle difficoltà economiche dei venditori, legittimanti il sospettodi un approfittamento della loro condizione di debolezza;c) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito e ilcorrispettivo versato dall'acquirente, che conferma la validità di talesospetto (Cass., n. 4664 del 2021; Cass., n. 5438 del 2006; Cass.,n. 21402 del 2017; Cass., n. 25552 del 2008).La corte di merito ha esaminato i fattori che ne confermano lasussistenza nel caso concreto, operando una valutazionecomplessiva delle diverse operazioni negoziali, affermandone ilcollegamento funzionale e sostenendo la piena riconducibilità eidentità sostanziale dei soggetti coinvolti nelle diverse operazioninegoziali (My way -società costituita dalla Caramagno con il figlio diMassimo Fiorillo-, che concede, poi, in locazione a [OSCURATO:PERSONA] sasl’immobile per la prosecuzione dell’originaria attività di ristorazionefacente capo alla Caramagno e al [OSCURATO:PERSONA]), cosìricostruendo, nel caso in esame, una vendita in funzione digaranzia tesa ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto dipatto commissorio.A fronte di tale analitica ricostruzione dei diversi indici, che la corteterritoriale ha ravvisato quali rivelatori di una complessivaoperazione di finanziamento realizzata in violazione del divieto delpatto commissorio, la ricorrente si limita invero a riproporre lpropria tesi difensiva con argomentazioni generiche, con mera epedissequa ripetizione dei motivi già sottoposti all’attenzione dellacorte di merito e dalla medesima ritenuti infondati.13 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025In particolare, la ricorrente censura l’omesso esame della RelazioneNumero di raccolta generale 14487/2026tecnica estimativa asseverata dall’arch. Novaro al TribDuanta apulebb licdaziio ne 15/05/2026Sanremo il 12/10/2010 (oggetto anche del sesto motivo).Per consolidata giurisprudenza, “il mancato esame di un documentopuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determinil’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversiae, segnatamente, quando il documento non esaminato offra laprova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimitàdeve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delleragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbiodato luogo a una decisione diversa”. (Cass., n. 20156 del 22giugno 2022).L’onere di fornire l’indicazione di suddette ragioni, nel caso inesame, non è stato assolto, lacuna tanto più significativa in quantola corte d’appello ha fondato il proprio convincimento anche sualtre risultanze istruttorie e altri documenti.5. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge n.124 del 2017, in quanto la Corte d’Appello ha omesso di rilevare ilgrave inadempimento del contratto di locazione finanziaria inapplicazione dell’art. 1, comma 38, della L. n. 124/2017.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Come correttamente affermato dalla corte di merito ladichiarata nullità dei contratti rende non pertinente il richiamo alladisciplina ivi prevista per il caso di risoluzione del contratto perinadempimento dell’utilizzatore.Va al riguardo osservato che le Sezioni Unite i questa Corte hannoescluso l’applicabilità retroattiva della novella di cui alla legge n.14 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/2025124 del 2017, il cui comma 138 si applica alla risoluzione i cuiNumero di raccolta generale 14487/2026presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore deDllaata pluebbgligcaezio ne 15/05/2026stessa ( v. Cass., Sez. Un., n. 2061 del 2021 ).6. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1418 e 2033 c.c. (art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.).Si duole che, in accoglimento dell’appello incidentale, la corted’appello abbia riformato per vizio di ultrapetizione, la sentenza diprimo grado, nella parte in cui aveva “disposto in ordine allaesecuzione delle prestazioni”.Lamenta che il Tribunale di Imperia aveva assegnato “alle partitermine di mesi sei dal deposito della presente sentenza peraddivenire alla definizione conseguente all'effetto restitutorio dellereciproche prestazioni patrimoniali, oltre interessi legali dai singolipagamenti al saldo e autorizza il competente [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, Conservatoria RR.II., a trascrivere lapresente sentenza, con esonero da ogni responsabilità,subordinando detta trascrizione alla presentazione contestuale direciproca quietanza notarile ovvero, per il caso di mancato accordo,di provvedimento del Giudice dell'Esecuzione”.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte lerestituzioni conseguenti alla dichiarazione di nullità di un contrattorichiedono necessariamente la proposizione di una domanda diparte, in quanto la risoluzione del contratto comporta sì l'obbligodel contraente di restituire la prestazione ricevuta, ma il giudicenon può emettere il provvedimento restitutorio in assenza didomanda dell'altro contraente (tra le altre, Cass. n. 28722 del2022, che richiama Cass., n. 2075 del 2013).7. Domanda che, per stessa ammissione della ricorrente, non èstata ritualmente e tempestivamente formulata.15 di 16Numero registro generale 18787/2023Numero sezionale 4055/20258. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoNumero di raccolta generale 14487/2026in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. Data pubblicazione 15/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €11.200,00, (di cui € 11.000,00 per onorari), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore dei controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO16 di 16