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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 23325/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33639-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 20/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 920/2016; [OSCURATO:PERSONA] danni da errata comunicazione INPS R.G.N.33639/2018 Cron.

Rep.

Ud.30/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 17.5.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS per averle quest’ultimo erroneamente indicato il termine entro cui impugnare il provvedimento di diniego della prestazione previdenziale già richiesta in via amministrativa e successivamente denegata in via giurisdizionale per avvenuto compimento della decadenza; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 4, l. n. 241/1990, 47, comma 5°, d.P.R. n. 639/1970, e 1218 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il fatto che ella fosse assistita da un patronato, che aveva avuto conoscenza del provvedimento di reiezione della domanda, determinasse l’inescusabilità dell’errore in cui era incorsa e dunque l’insussistenza di un affidamento tutelabile ai fini risarcitori; che la censura è palesemente inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l’accertamento della sussistenza dei presupposti rilevanti per la configurazione di un affidamento rilevante ai fini risarcitori compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella rigorosa interpretazione offertane da questa Corte a far data da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 (cfr. da ult.

Cass. nn. 34510 del 2021 e 7545 del 2016); che, conseguentemente, devesi ribadire che, nell’ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all’assicurato una erronea indicazione del termine per proporre impugnazione giudiziale, il giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno arrecato in seguito all’omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini previsti dalla legge –che si concretano nel l’accertamento dell’erronea comunicazione dell’ente, della natura scusabile dell’errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine –dà luogo ad un giudizio di fatto che compete in via esclusiva al giudice del merito e che può essere censurabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. in tal senso già Cass. n. 11090 del 2007); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33639-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 20/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 920/2016; [OSCURATO:PERSONA] danni da errata comunicazione INPS R.G.N.33639/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 17.5.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS per averle quest’ultimo erroneamente indicato il termine entro cui impugnare il provvedimento di diniego della prestazione previdenziale già richiesta in via amministrativa e successivamente denegata in via giurisdizionale per avvenuto compimento della decadenza; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 4, l. n. 241/1990, 47, comma 5°, d.P.R. n. 639/1970, e 1218 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il fatto che ella fosse assistita da un patronato, che aveva avuto conoscenza del provvedimento di reiezione della domanda, determinasse l’inescusabilità dell’errore in cui era incorsa e dunque l’insussistenza di un affidamento tutelabile ai fini risarcitori; che la censura è palesemente inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l’accertamento della sussistenza dei presupposti rilevanti per la configurazione di un affidamento rilevante ai fini risarcitori compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella rigorosa interpretazione offertane da questa Corte a far data da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 (cfr. da ult. Cass. nn. 34510 del 2021 e 7545 del 2016); che, conseguentemente, devesi ribadire che, nell’ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all’assicurato una erronea indicazione del termine per proporre impugnazione giudiziale, il giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno arrecato in seguito all’omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini previsti dalla legge –che si concretano nel l’accertamento dell’erronea comunicazione dell’ente, della natura scusabile dell’errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine –dà luogo ad un giudizio di fatto che compete in via esclusiva al giudice del merito e che può essere censurabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. in tal senso già Cass. n. 11090 del 2007); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a
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