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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32552/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e dell'art 63 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice valorizzando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) che, inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); che nel caso in esame la Corte di appello a pagina sei della sentenza impugnata ha valorizzato le modalità del fatto e in particolare il possesso di copioso materiale atto alla pesatura e al confezionamento, oltre che la quantità non infima di sostanza stupefacente del tipo cocaina ritenendo implicitamente non rilevanti e inidonee a supportare un giudizio di maggiore indulgenza, le circostanze valorizzate dalla difesa in ordine alla condizione di incensurato e alla giovane età dell'imputato; che il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte, dopo avere valorizzato gli elementi in ragione dei quali non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche, ha affermato che l'imputato ha mostrato nella vicenda una spiccata capacità a delinquere, in relazione all'abbondante materiale per il confezionamento rinvenuto all'esito della perquisizione, e che nei suoi confronti non può essere formulato un giudizio prognostico di astensione futura dalla reiterazione di altre condotte illecite: trattasi di motivazione congrua che risulta immune dalle censure dedotte; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]' Sezione VI! F- 0 1 SET 2026 DIZIARIO L' ASSISTENT Dott.ssa K lei ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e dell'art 63 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice valorizzando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) che, inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); che nel caso in esame la Corte di appello a pagina sei della sentenza impugnata ha valorizzato le modalità del fatto e in particolare il possesso di copioso materiale atto alla pesatura e al confezionamento, oltre che la quantità non infima di sostanza stupefacente del tipo cocaina ritenendo implicitamente non rilevanti e inidonee a supportare un giudizio di maggiore indulgenza, le circostanze valorizzate dalla difesa in ordine alla condizione di incensurato e alla giovane età dell'imputato; che il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte, dopo avere valorizzato gli elementi in ragione dei quali non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche, ha affermato che l'imputato ha mostrato nella vicenda una spiccata capacità a delinquere, in relazione all'abbondante materiale per il confezionamento rinvenuto all'esito della perquisizione, e che nei suoi confronti non può essere formulato un giudizio prognostico di astensione futura dalla reiterazione di altre condotte illecite: trattasi di motivazione congrua che risulta immune dalle censure dedotte; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]' Sezione VI! F- 0 1 SET 2026 DIZIARIO L' ASSISTENT Dott.ssa K lei ente