CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 27714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1R-47 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 10 febbraio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani emessa in data :10 settembre 2020, che aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere circolato alla guida di un veicolo benché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e nonostante che la patente di guida gli fosse stata revocata dalla prefettura di Palermo; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2016. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo, in particolare, che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto che, sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, conduce un ciclomotore senza patente o dopo che la stessa è stata negata, sospesa o revocata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, in fatto, il Galati si è posto alla guida di una autovettura. La previsione incriminatrice azionata in sede di merito è del tutto autonoma rispetto all'illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada e pertanto nessuna fondatezza può attribuirsi ai profili di critica sollevati con il ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. k Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]