CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 9 dicembre 2025 la Corte d'appello di Brescia, inparziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto XXXXXXXXXXXX,colpevole dei reati, tra loro in continuazione, di cui agli artt. 572, commi 1 e 2,582 e 585, 609 -bis e 609 -ter cod. pen. commessi in danno della moglieconvivente XXXXXXXXXXXaltresì aggravati dall'essere stati commessi anche inpresenza dei figli minori, riconosciute al ricorrente le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inquattro anni e 8 mesi di reclusione, disponendo altresì la sostituzione della penaaccessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici con l'interdizione legaleper la durata di anni 5 e la revoca dell'interdizione legale durante l'esecuzionedella pena.2. XXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Merelli, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,affidato a due motivi di seguito enunciati.2.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine allaresponsabilità penale dell'imputato e il travisamento delle prove.Si assume il travisamento della prova con riguardo alla cronologia deifatti in quanto la Corte ha fondato l'accusa sulla richiesta di intervento delle forzedell'ordine effettuata in data 7 settembre 2024 dal minore figlio della coppiaXXXXXXX senza considerare che in quel contesto i sanitari del 118 parimentiintervenuti, non avevano ritenuto necessario il trasporto in ospedale della donnain assenza di visibili percosse, come risulta dalla lettura del medesimo verbale,mentre l'accusa sarebbe principalmente fondata sulla denuncia sporta dallapersona offesa il 10 settembre 2024, a seguito della quale era stato attivato ilcosiddetto codice rosso.Inoltre, la Corte d'appello:non avrebbe effettuato un adeguato vaglio critico delle dichiarazionidella persona offesa, oltre che del predetto minore, di cui non era stata verificatal'attitudine a testimoniare il vero, e delle sommarie informazioni testimoniali reseda XXXXXXXXXXXXXXXXX che aveva appreso dalla donna, in carico ai servizisociali solo per difficoltà economiche, di una complessiva conflittualità di coppia emeri episodi di violenza verbale, non di altro tipo, da XXXXXXXXXXXXXXXX cheha escluso di aver ricevuto segnalazioni da chicchessia per episodi dimaltrattamenti, da XXXXXXXXXXXX, che aveva soltanto rammentato di qualcheaccenno alle violenze verbali, da XXXXXXXXXXXX, che con riguardo a uno deipresunti episodi di violenza sessuale, nel confermare di aver visto inun'occasione che la persona offesa zoppicava -andatura claudicante confermataanche dalla XXXXX - aveva appreso dalla donna che sarebbe stata strattonata inun tentativo di aggressione sessuale da parte del coniuge;avrebbe omesso una valutazione integrata del compendio probatorio, inparticolare dell'annotazione di servizio del 7 settembre 2024 e della fotografia, indata 1 giugno 2024, esibita dalla persona offesa, che non era tuttavia stata ingrado di produrre dopo soli tre giorni, in uno col fatto che mai prima di quelgiorno vi era stata alcuna segnalazione di pregressi episodi di violenza;non avrebbe considerato gli elementi ambigui emersi quali la circostanzadelle condizioni dell'appartamento, in disordine, ma privo di segni evidenti di unacolluttazione violenta, l'atteggiamento dei bambini, che non piangevano eapparivano tranquilli, le condizioni della persona offesa che presentava solo unapiccola escoriazione all'orecchio sinistro, senza altre evidenti lesioni.In definitiva, non potevano dirsi adeguatamente comprovati:il delitto di lesioni personali, in quanto non vi era alcun referto medicoche le confermava, sia con riferimento all'episodio del morso all'orecchio del 17settembre 2024 che relativamente all'aggressione del maggio 2024, in ipotesidocumentata dalla fotografia del primo giugno, ma tuttavia smentita dalledichiarazioni delle varie operatrici che avevano avuto rapporti con la donna inquel periodo;la sussistenza del reato di maltrattamenti e della relativa aggravante dicui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., quest'ultima fondata sulledichiarazioni del minore non adeguatamente vagliate;il delitto di violenza sessuale, in quanto le tre operatrici qualificate che sierano alternate nell'assistenza alla persona offesa, con le quali ben avrebbepotuto confidarsi, non avevano raccolto alcuna confidenza in proposito.Oltretutto, il più grave episodio di violenza sessuale denunciato dallapersona offesa come avvenuto tre settimane dopo il parto, considerato che i tregemellini erano nati il 13 febbraio 2024, risulta necessariamente collocato nelmarzo dello stesso anno, dunque in epoca antecedente a quella dellacontestazione che decorre da maggio 2024 al 7 settembre successivo.2.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 609 -bis e 609 -ter cod. pen., inrelazione alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza sessuale.Si deduce la contraddittorietà della sentenza per avere ritenuto che ledenunciate violenze sessuali avessero trovato riscontro nelle sommarieinformazioni rese dall'educatrice XXXXXXXXXXXXX pur avendo questa escluso diaver mai visto personalmente segni sulla donna, che in una sola occasione leaveva mostrato una foto di lei col volto sanguinante spiegandole di essere statapicchiata perché aveva rifiutato di concedersi al coniuge, mentre in un'altraoccasione, allorquando l'aveva notata zoppicare, le aveva riferito che il maritol'aveva strattonata nel tentativo di consumare una violenza sessuale.In definitiva è scollegata dal perfezionamento della violenza sessuale laconstatazione della andatura claudicante, riferita dalla XXXXX e dall'assistentesociale XXXXXXXXXXX, mentre è frutto di un errore percettivo della Corte laritenuta correlazione tra l'episodio del riferito trattenimento delle gambe, al finedi penetrare, contro la sua volontà, la coniuge, e la predetta zoppia.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto le doglianze con le quali il ricorrente solleva iltravisamento della prova si sostanziano nell'avanzare censure fattuali nonconsentite nel giudizio di legittimità e invocano una non consentite rilettura delleprove valutate in modo conforme dai giudici di merito, senza carenzemotivazionali o vizi logici manifesti; nel caso di specie le doglianze sono propostein modo generico senza mai segnalare un errore di percezione di prove orali masempre per sollecitare una non consentita rivalutazione delle stesse e senzaidentificare l'atto processuale dalle quali son tratte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente, infatti, sollecita il riesame, nel merito, della decisioneassunta dalla Corte di appello mediante il non consentito esame delle proveassunte nel corso del dibattimento delle quali l’imputato deduce il travisamentoin violazione del principio di autosufficienza del ricorso.2. Il primo e il secondo motivo, nella misura in cui si deduce iltravisamento della prova, sono caratterizzati da aspecificità intrinseca, inquanto fanno riferimento al contenuto degli atti di indagine, annotazioni diservizio, verbali di sommarie informazioni testimoniali, verbali di denuncia ealtri, che, in alcuni passaggi frammentariamente trascritti, non risultano allegatial ricorso e dei quali nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensidell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo; non èsufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolatidal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamentodall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere adallegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali,postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n.23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014,Sisti, Rv. 260994)Va rimarcato in proposito che, anche a seguito dell'entrata in vigoredell'art. 165 -bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1,d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienzadel ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte delricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessarial'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv.280419 - 01) e grava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nelverificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamentealle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv.284901 - 01).Si rileva inoltre che i motivi dedotti sono altresì generici in quanto, delvero, neppure risultano adeguatamente individuati specifici errori percettivi,sollecitare una nuova e diversa valutazione in specie dei plurimi apportidichiarativi e delle interrelazioni tra gli stessi.3. In disparte la genericità delle censure e il rilevato difetto diautosufficienza quanto al dedotto travisamento della prova, deve altresìosservarsi che le ulteriori censure proposte dal ricorrente, sia col primo che colsecondo motivo - e al di là dell'intitolazione deduce, in concreto, un chiaro viziomotivazionale - non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quantoconcernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come purel'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi allaesclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua eadeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.Infatti, alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.,la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fattio un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 de1111/01/2007,Messina ed altro, Rv. 235716).Allo stesso tempo, la denunzia di minime incongruenze argomentative ol'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali dadeterminare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmentemuniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogoall'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare laconsistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza aifini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione(Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).4. Nella specie, dallo stesso testo del ricorso, peraltro in più passaggipedissequamente ripetitivo dei motivi d'appello, non emerge alcunacontraddittorietà o illogicità manifesta del portato argomentativo della Corteterritoriale, che ha puntualmente confutato tutte le argomentazioni difensive(vedi le pagg. da 27 a 31 della sentenza impugnata), evidenziando la genesidell'indagine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] intervento del figlio minore dellacoppia che aveva autonomamente chiamato le forze dell'ordine per chiedereaiuto in quanto l'imputato stava picchiando la madre, la sussistenza di riscontrianche in ordine alle lesioni, le confidenze alle assistenti sociali, il comprensibileriserbo in relazione alle violenze sessuali e la disvelazione progressiva delnarrato della persona offesa, che non è di per sé indicativo di scarsa genuinità.La Corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei consolidatiinsegnamenti di questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni resedalla persona offesa vittima di reati sessuali, la cui deposizione può essereassunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza (Sez. 4, n. 44644del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv.232018), tanto più nel caso in esame in cui la stessa non risulta essersicostituita parte civile, e di quelle rese dalla vittima vulnerabile, la cui naturaprogressiva non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazionedi inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono inun'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso didisvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autoritàprocedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma,sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazioned'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso (Sez. 3, n. 6710 del18/12/2020 dep. 2021, Rv. 281005 - 02. In termini analoghi, con specificoriferimento alle rivelazioni della persona offesa minorenne, si veda daultimoSez. 3, n. 32764 del 11/07/2024, Rv. 286705 - 01).5. Infine, quanto alla dedotta estraneità alla contestazione dell'episodiodi violenza sessuale collocato tre settimane dopo il parto avvenuto il 13febbraio 2024, per essere i fatti contestati come commessi dal maggio 2024, siosserva che, a dispetto di quanto riportato in calce all'articolato capo diimputazione, nella parte specifica in cui sono ricostruiti e individuati il singolireati, è chiaramente riportato un episodio di violenza sessuale avvenuto tresettimane dopo che la moglie aveva partorito i gemelli, per cui è esclusaqualsiasi incertezza rilevante nell'individuazione del fatto.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.