Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 79/1958
ECLI:IT:COST:1958:79
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento penale innanzi al Pretore di [OSCURATO:PERSONA] a
carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui
all'art. 724 Cod. pen. "per avere pubblicamente bestemmiato con
invettive contro il Crocifisso all'indirizzo del quale sputava",
all'udienza del 18 ottobre 1957 fu sollevata la questione di
legittimità costituzionale di detto articolo, in riferimento agli
artt. 7 e 8 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] ritenne la questione non
manifestamente infondata, e sospese il giudizio, ordinando la
trasmissione degli atti a questa Corte. A sostegno della sua decisione
il Pretore considerò che il reato previsto dall'art. 724, primo comma,
Cod. pen. ha per presupposto la religione cattolica come sola
religione dello Stato, "così come fu sancito dall'antica disposizione
dello Statuto albertino, richiamata dall'art. 1 del Trattato del
Laterano". Un tal presupposto sarebbe venuto meno con l'entrata in
vigore della Costituzione, in quanto l'art. 8 stabilisce la libertà
delle confessioni religiose e la parità tra di loro, onde il contrasto
fra il predetto articolo e il primo comma dell'art. 724 che prevede
come reato l'offesa alla Divinità, ai simboli, alle persone venerate
nella religione dello Stato.
L'ordinanza fu regolarmente notificata, e quindi pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] del 5 dicembre 1957, n. 301.
Il 30 novembre 1957 si costituiva in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato. Nelle deduzioni e nella memoria
illustrativa depositata il 6 novembre 1958, l'Avvocatura contesta la
esattezza delle affermazioni dell'ordinanza, sostenendo sostanzialmente
che la tutela penale riguarda la religione cattolica non in quanto
religione dello Stato, ma in quanto religione della quasi totalità del
popolo italiano.
:
Le argomentazioni esposte nell'ordinanza del Pretore non meritano
accoglimento. Il termine "religione dello Stato", adottato dall'art.
724 del Codice penale, non ha in questa norma il significato e il
valore giuridico che l'ordinanza vorrebbe attribuirgli. Già nella
sentenza n. 125 del 1957, relativa alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 404 Cod. pen., questa Corte mise in luce "la
rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della
antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità
del quale ad essa sempre appartiene". Sostanzialmente in base allo
stesso criterio va decisa la questione presente. La norma dell'art.
724 Cod. pen., come altre dello stesso Codice (artt. 402 a 405), si
riferisce alla "religione dello Stato" dando rilevanza non già a una
qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla
circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi
totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare
tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni
sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette. Ciò
sembra potersi desumere, oltre tutto, anche dal fatto che il Codice
penale talora (art. 405), senza speciale motivo, parla non già di
religione dello Stato, ma di religione "cattolica". Ora, questa
universalità di tradizioni e di sentimenti cattolici nella vita del
popolo italiano è rimasta, senza possibilità di dubbio, immutata con
l'avvento della Costituzione. E con essa, per conseguenza, permangono
immutate tutte le ragioni per le quali, nell'art. 724 come in altre
norme del Codice penale, il legislatore ha provveduto a una speciale
tutela dei simboli e delle persone della religione cattolica.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del
Pretore di [OSCURATO:PERSONA] del 18 ottobre 1957, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 724, primo comma, Cod. pen., in riferimento
agli artt. 7 e 8 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1958.
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