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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 1975

Cassazione n. 38872/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, MARCO DELL'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24/6/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 18/9/2018, a seguito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, risultando assente dall'abitazione nella notte del 27/7/2014; nonché per il reato ex art. 496 cod. pen. per avere rilasciato dichiarazioni mendaci sulla propria identità ai Carabinieri della Compagnia di Foggia.

Fatti commessi a Foggia, in data 27/7/2014.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. per l'omessa motiva- zione sulle conclusioni scritte della difesa.

Segnala il ricorrente di avere inviato conclusioni scritte tramite PEC del 14/6/2022, in cui si doleva della violazione del divieto di bis in idem, anche con riferimento al reato sub C), e della contestazione del delitto ex art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché del reato di cui al primo comma, doglianze rimaste senza alcuna considerazione; inoltre, si censurava la mancata risposta alle altre richieste avanzate nelle conclusioni via Pec (applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., riconoscimento della continuazione con i fatti accertati in altro procedimento).

2.2. Nel secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 23 della Legge n. 176 del 2020, e difetto di motivazione sul punto.

Si illustra che le conclusioni scritte del Procuratore generale per l'udienza del 24/6/2022 erano state notificate alla difesa soltanto in data 23/6/2022, senza il rispetto del termine previsto a pena di nullità dal citato art. 23 L. n. 176 del 2020.

Tale violazione era stata immediatamente eccepita dalla difesa dell'imputato, mediante Pec inviata in data 23/6/2022, ore 18.06.

2.3. Nel terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione dell'applicazione della recidiva, della quale si era richiesta l'esclusione nei motivi di appello, in considerazione della modestia dell'episodio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto alla eccezione processuale illustrata nel secondo motivo di ricorso.

1.1. Invero, a tenore dell'esegesi di legittimità, «Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclu- sioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dal- l'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 2, n. 14854 del 25/01/2023, Diop, Rv. 284297; in termini, Sez. 5, n. 29852 del 24/6/2022, V., Rv. 283532, per il caso di mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte depositate dal Pubblico ministero).

Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha preso in considerazione le conclusioni scritte del Procuratore generale, alle quali ha fatto espresso richiamo nella motivazione.

1.2. L'accoglimento di tale eccezione processuale, tempestivamente solle- vata dalla difesa del Palladino mediante comunicazione via Pec del 23/6/2022, determina la regressione del processo al momento in cui si è registrata la rilevata nullità, a tenore dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen.

Ciò determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze proposte nel ricorso, logicamente successive, in particolare quella attinente alla specificazione della natura contravvenzionale del reato ex art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, effettiva- mente emergente dall'imputazione rubricata al capo B) della prima sentenza (capo A di quella impugnata) e dalla motivazione della prima sentenza (ove si dà atto che il decreto del 21/2/2011 applicava al Palladino la sorveglianza speciale "semplice"), con ulteriore necessità di verificare l'eventuale ricorrenza della prescrizione e di rideterminare il trattamento sanzionatorio.

2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, previa regolarizzazione del contraddittorio cartolare, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

ErN E O cr) Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione N Wella Corte di appello di Bari. 1t g153 ' 3 : Così deciso il 13 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, MARCO DELL'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24/6/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 18/9/2018, a seguito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, risultando assente dall'abitazione nella notte del 27/7/2014; nonché per il reato ex art. 496 cod. pen. per avere rilasciato dichiarazioni mendaci sulla propria identità ai Carabinieri della Compagnia di Foggia. Fatti commessi a Foggia, in data 27/7/2014. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. per l'omessa motiva- zione sulle conclusioni scritte della difesa. Segnala il ricorrente di avere inviato conclusioni scritte tramite PEC del 14/6/2022, in cui si doleva della violazione del divieto di bis in idem, anche con riferimento al reato sub C), e della contestazione del delitto ex art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché del reato di cui al primo comma, doglianze rimaste senza alcuna considerazione; inoltre, si censurava la mancata risposta alle altre richieste avanzate nelle conclusioni via Pec (applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., riconoscimento della continuazione con i fatti accertati in altro procedimento). 2.2. Nel secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 23 della Legge n. 176 del 2020, e difetto di motivazione sul punto. Si illustra che le conclusioni scritte del Procuratore generale per l'udienza del 24/6/2022 erano state notificate alla difesa soltanto in data 23/6/2022, senza il rispetto del termine previsto a pena di nullità dal citato art. 23 L. n. 176 del 2020. Tale violazione era stata immediatamente eccepita dalla difesa dell'imputato, mediante Pec inviata in data 23/6/2022, ore 18.06. 2.3. Nel terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione dell'applicazione della recidiva, della quale si era richiesta l'esclusione nei motivi di appello, in considerazione della modestia dell'episodio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto alla eccezione processuale illustrata nel secondo motivo di ricorso. 1.1. Invero, a tenore dell'esegesi di legittimità, «Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclu- sioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dal- l'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 2, n. 14854 del 25/01/2023, Diop, Rv. 284297; in termini, Sez. 5, n. 29852 del 24/6/2022, V., Rv. 283532, per il caso di mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte depositate dal Pubblico ministero). Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha preso in considerazione le conclusioni scritte del Procuratore generale, alle quali ha fatto espresso richiamo nella motivazione. 1.2. L'accoglimento di tale eccezione processuale, tempestivamente solle- vata dalla difesa del Palladino mediante comunicazione via Pec del 23/6/2022, determina la regressione del processo al momento in cui si è registrata la rilevata nullità, a tenore dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen. Ciò determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze proposte nel ricorso, logicamente successive, in particolare quella attinente alla specificazione della natura contravvenzionale del reato ex art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, effettiva- mente emergente dall'imputazione rubricata al capo B) della prima sentenza (capo A di quella impugnata) e dalla motivazione della prima sentenza (ove si dà atto che il decreto del 21/2/2011 applicava al Palladino la sorveglianza speciale "semplice"), con ulteriore necessità di verificare l'eventuale ricorrenza della prescrizione e di rideterminare il trattamento sanzionatorio. 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, previa regolarizzazione del contraddittorio cartolare, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. ErN E O cr) Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione N Wella Corte di appello di Bari. 1t g153 ' 3 : Così deciso il 13 settem
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