CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 1996
Cassazione n. 12977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1996 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co à deciso in Roma, il 26 ottobre 2021. , i