CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 03055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che era stato emesso nei suoi confronti ordine di esecuzione della pena di anni venti di reclusione, residuo della pena di anni 24 di reclusione inflitta con sentenza 21 luglio 2017 della Corte di appello di Napoli che aveva riconosciuto la continuazione con i reati già giudicati dalla sentenza 21 maggio 2002 della stessa Corte in relazione ai quali aveva scontato la pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, aveva chiesto la rideterminazione del fine pena, previo riconoscimento come pre sofferto dell'intero periodo di anni nove e mesi quattro di reclusione già scontati. Con ordinanza depositata in data 29 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena da scontare, a modifica del provvedimento adottato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli in data 10 dicembre 2021. Il provvedimento di esecuzione, preso atto che la sentenza 21 luglio 2017, nel riconoscere la continuazione con i reati già giudicati, aveva commisurato l'aumento di pena per detti reati in anni quattro di reclusione ha ritenuto che l'ulteriore periodo di carcerazione sofferta (anni cinque e mesi quattro di reclusione) non potesse essere computato come presofferto in quanto relativa a periodo antecedente la consumazione dei reati cui si riferisce la pena in espiazione. `k,21' 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la pena in esecuzione era stata inflitta in relazione a reati associativi la cui permanenza era cessata nell'anno 2011, successivamente all'intero di carcerazione sofferta, sino al 6 settembre 2007. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento relativo alla cessazione della permanenza del reato associativo cui si riferisce la pena in esecuzione. L'imputazione era stata formulata con contestazione aperta e quindi la permanenza del reato doveva ritenersi protratta sino alla data del rinvio a giudizio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. I motivi riguardano temi tra loro collegati e quindi vanno esaminati congiuntamente. Con l'originaria istanza la difesa aveva chiesto il computo, in ragione della fungibilità, dell'ulteriore periodo di carcerazione (pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione) sofferto in esecuzione della condanna inflitta con sentenza 21 maggio 2002 della Corte di appello di Napoli, carcerazione che all'esito del successivo riconoscimento della continuazione, operato con sentenza 21 luglio 2017, era risultata essere stata scontata sine titulo. L'istanza è stata respinta sul rilievo che, considerato che la carcerazione de qua era stata espiata sino al 6 settembre 2007 e che i reati cui si riferisce la pena da espiare erano stati commessi con permanenza sino al maggio 2011, il computo non era consentito in ragione del principio stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale "sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". I due motivi di ricorso articolano censure in relazione, da una parte, all'accertamento in fatto della data di cessazione della permanenza del reato associativo in espiazione - erroneamente individuata nel maggio 2011 mentre doveva essere individuata nella successiva data di esercizio dell'azione penale - e, dall'altra, all'interpretazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna riguardi reati permanenti e la carcerazione sofferta sine titulo sia stata espiata prima della cessazione della permanenza. I motivi sono manifestamente infondati. L'ordinanza impugnata ha ritenuto non computabile la carcerazione sofferta prima della cessazione della permanenza del reato associativo, in quanto antecedente rispetto alla consumazione del reato permanente. Tale assunto fa corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza che ha ritenuto che "L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo" (Sez. 1, n. 6072 del 24.5.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102). La fattispecie del reato permanente si caratterizza per la protrazione nel tempo della consumazione del reato, fra il momento iniziale e quello di cessazione della permanenza, e la dottrina suole distinguere tra il momento di perfezione del reato, che coincide col momento nel quale si realizza la lesione del bene giuridico nella misura minima ma sufficiente a integrare la fattispecie, e quello di consumazione, che coincide col momento in cui cessa la condotta volontaria che lede il bene giuridico. Ne consegue che ove debba essere determinata la pena da espiare in relazione ad una condanna per reato permanente potrà essere ritenuta fungibile, e quindi computata come presofferto, solo la carcerazione espiata sine titulo successivamente alla cessazione della permanenza del reato, che coincide con il momento consumativo di esso. Nel caso in esame è pacifico il dato secondo il quale la carcerazione sine titulo di cui trattasi era stata sofferta sino al settembre 2007, data antecedente la cessazione della permanenza dei reati cui si riferisce la pena da scontare. La questione posta con il secondo motivo di ricorso, relativa all'esatta individuazione della data di cessazione della permanenza, comunque in epoca successiva al periodo di carcerazione di cui trattasi, risulta all'evidenza irrilevante ai fini della decisione. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t