CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamento a lui ha ascritto, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. P (2.1. Violazione di legge in relazione gli artt. 62 e 195 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, in quanto la responsabilità dell'imputato è stata basata unicamente sulla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha riferito sul contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 384 cod. pen., in quanto il ricorrente, fermato nei pressi di un campo nomadi, non ha fornito il nome di colui che gli aveva venduto la sostanza sequestrata per il timore di ritorsioni fisiche, come reso evidente dal fatto che si è reso disponibile a rendere dichiarazioni sul punto solo se arrestato. Si evidenzia, inoltre, che la frase pronunciata dal ricorrente dimostra che il suo intento non era quello di favorire il venditore, quanto piuttosto quello di proteggere se stesso, per cui difetterebbe, in ogni caso, il dolo della fattispecie contestata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente è stato fermato nei pressi di un campo nomadi e che gli è stata sequestrata una dose di cocaina che aveva appena acquistato. Richiesto dalla polizia giudiziaria di fornire il nome del venditore della sostanza, si è rifiutato di farlo. Le dichiarazioni da lui rese nell'immediatezza del fatto sono state riferite dall'operante in udienza e, sulla base di tale deposizione, è stato ritenuto integrato il reato di favoreggiamento, anche se la punibilità è stata esclusa ex art. 131-bis cod. pen. 2. La difesa deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 305 del 2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione in esame, ove interpretata «nel senso3 che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuta delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate». Ma nel caso in esame, ciò che assume rilievo dirimente è il fatto che la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria ha riguardato un fatto specifico, venuto in rilievo alla sua presenza, in una situazione di urgenza, fatto privo di valenza indiziante in relazione a condotta pregressa del soggetto coinvolto, ma direttamente espressivo di una sua condotta penalmente rilevante, cioè il rifiuto di rispondere ad una domanda sulla individuazione del fornitore dello stupefacente, situazione nella quale non vi sarebbe stata preclusione all'acquisizione diretta e probatoriannente rilevante del verbale, se del caso, redatto (sul punto: Sez. 6, n. 25715 del 09/04/2003, Alberti, Rv. 225482 - 01). Ne consegue che non operava il limite desumibile dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e che dunque sulla condotta di per sé integrante il delitto di favoreggiamento commesso in sua presenza l'ufficiale di polizia giudiziaria poteva riferire in dibattimento. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La difesa deduce che la frase pronunciata dall'imputato ("se volete che vi io dica dove ho comprato la bustina di cocaina che mi avete trovato [..] mi dovete arrestare. Quindi non intendo dirvelo") rende evidente che il rifiuto di fornire il nome del venditore della sostanza è stato motivato dalla volontà di evitare ritorsioni fisiche, per cui sarebbe applicabile l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. Tale prospettazione non è condivisibile, dovendo darsi continuità all'orientamento secondo cui il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità a seguito della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., che si riferisce testualmente ai soli casi in cui il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (Sez. 6, Sentenza n. 27411 del 20/06/2024, Simonetti, Rv. 286826 - 01). Come rilevato nella sentenza impugnata, il ricorrente ha solo prospettato genericamente il timore di ritorsioni, non meglio specificate, per cui non ricorrono nemmeno i presupposti per l'applicazione della scriminante dello stato di necessità. Né è fondata la censura relativa all'elemento soggettivo del reato, in quanto, come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata, proprio ledichiarazioni rese rendono evidente la ferma volontà di non rispondere alle domande dell'ufficiale di polizia giudiziaria, così aiutando il responsabile del reato di cessione dello stupefacente ad eludere le investigazioni. 4. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M