CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 38196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Lecce in riforma della sentenza emessa il 28.5.2021 dal Tribunale di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, previa riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., rideterminava la pena in mesi sei e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (all'esito della riduzione per il rito abbreviato). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Francesco deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, a seguito della riqualificazione della fattispecie di ricettazione (in quella di cui all'art.712 cod.pen.), la Corte di Appello ha mantenuto fermo il riconoscimento della continuazione, ponendo a base del calcolo il più grave reato di detenzione abusiva dell'arma, sicchè la quota di pena riferibile al reato di cui all'art.712 cod.pen. concorre come aumento per continuazione . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente