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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 21832/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7428/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHEFER S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CHEFER Srl -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5968/2021 depositata il 15/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.000,00.

Così deciso in Roma,il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7428/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHEFER S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CHEFER Srl -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5968/2021 depositata il 15/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono a carico del ricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Roma,il 1
Decreto Cassazione n. 21832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris