CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Daidone-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] Tp1 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, inPalermo, n. 9471/2021 depositata il 26/10/2021.Numero registro generale 2368/2022Numero sezionale 4073/2026Numero di raccolta generale 15076/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha gestito il servizio di parcheggio apagamento non custodito nel territorio del Comune di Erice, in forza di uncontratto stipulato il 1° ottobre 2009, a seguito dell’aggiudicazionedell’appalto avvenuta con determina dirigenziale n. 52 del 25 marzo 2009.2. Per l’annualità 2011, l’ATO TP1 – [OSCURATO:SOCIETA]., per contodel Comune, le ha notificato l’avviso di accertamento TARSU n. 03/2012 del18 dicembre 2012, con il quale ha richiesto il pagamento di € 12.202,00,ritenendo la società assoggettabile alla tassa sui rifiuti per le aree destinatea parcheggio a pagamento.3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale avviso innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Trapani, deducendo l’intervenuta abolizione della TARSU,l’insussistenza del presupposto impositivo ex art. 62 D.Lgs. 507/1993 perdifetto di possesso o detenzione delle aree, nonché vizi dell’atto impositivo.4. La CTP, con sentenza n. 1011/2016, depositata il 24 maggio 2016,ha respinto il ricorso, ritenendo applicabili i regolamenti comunali TARSUanche per il 2011 e affermando la riconducibilità delle aree di sosta a unaconcessione idonea a integrare la detenzione rilevante ai fini impositivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello innanzi alla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sostenendo nuovamente la mancanza delpresupposto impositivo e sottolineando, altresì, la sopravvenuta formazionedi due giudicati esterni della III Sezione della stessa CTR (sentenze nn.5065/2019 e 5066/2019), favorevoli alla contribuente, aventi identitàsoggettiva e oggettiva con il presente giudizio. Nel corso del giudizio, lasocietà ha depositato memoria per chiederne l’applicazione.6. La CTR Sicilia, con sentenza n. 9471/2021 depositata il 26 ottobre2021, ha respinto l’appello, confermando integralmente la decisione diprimo grado. In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto pienamenteNumero registro generale 2368/2022Numero sezionale 4073/2026Numero di raccolta generale 15076/2026Data pubblicazione 19/05/2026vigenti i regolamenti TARSU sino al 2013, ha valorizzato la giurisprudenzasecondo cui il gestore di parcheggi in concessione detiene le aree ed è quindisoggetto passivo TARSU, ed ha escluso che potesse trovare ingresso ilgiudicato esterno invocato da [OSCURATO:PERSONA], reputando comunque non provataalcuna oggettiva impossibilità di produzione di rifiuti nelle aree di sosta.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato quattro motivi (di cui il terzo articolato in tre sottomotivi), cui haresistito il solo Comune di Erice con controricorso.8. Successivamente sono state depositate memorie contenentiistanza di rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’error in procedendo e laviolazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ed ilcontrasto con giudicato esterno e violazione del bis in idem, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3).1.1. La CTR, pur avendo dato atto del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] didue sentenze della CTR Sicilia (nn. 5065 e 5066/2019) affermate comepassate in giudicato e riguardanti il medesimo rapporto d’imposta tra lestesse parti, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno e sul consequenziale obbligo di conformarsi allaprecedente decisione. Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovutoriconoscere l’efficacia vincolante di tali sentenze, che avrebbero escluso ladebenza della TARSU proprio in relazione al medesimo rapportocontrattuale di gestione della sosta a pagamento.1.2. Il Comune eccepisce innanzitutto che la doglianza èinammissibile, poiché l’eccezione di giudicato esterno sarebbe stataintrodotta tardivamente tramite memoria, costituendo domanda nuovavietata dall’art. 57 d.lgs. 546/1992. Aggiunge che, comunque, non visarebbe identità di parti nelle sentenze invocate come giudicato, perché ilComune di Erice non era parte dei procedimenti definiti con le sentenze CTRNumero registro generale 2368/2022Numero sezionale 4073/2026Numero di raccolta generale 15076/2026Data pubblicazione 19/05/2026n. 5065/2019 e n. 5066/2019; pertanto, mancherebbe un presuppostoessenziale per configurare un giudicato esterno opponibile. Sottolineainoltre che il giudicato tributario resta circoscritto allo specifico annod’imposta, non potendo espandersi ad annualità diverse.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa e/oinsufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).2.1. La CTR, pur richiamando nella parte espositiva l’eccezione digiudicato esterno basata sulle citate sentenze passate in giudicato, avrebbeomesso qualsiasi valutazione autonoma sulla sua applicabilità al casoconcreto. Tale omissione, secondo il ricorrente, integra un viziomotivazionale, essendo la questione idonea a definire l’intera controversia.2.2. Il Comune ribadisce che la questione del giudicato esterno erainammissibile e tardiva; pertanto, l’omessa motivazione su di essa noncostituirebbe vizio, essendo la CTR legittimata a non pronunciarsi suquestioni non ritualmente introdotte. Inoltre, anche nel merito, il giudicatonon sarebbe applicabile per carenza di identità di parti, oggetto e annualità.3. Con il terzo motivo, articolato in tre distinti sottomotivi, si eccepiscela violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, dell’art. 7 d.lgs n. 59 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omessa,errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversiaai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che la CTR avrebbeerroneamente qualificato la [OSCURATO:PERSONA] quale detentrice dell’area e quindisoggetta a TARSU, senza esaminare correttamente il contenuto delcontratto di appalto e senza valutare la giurisprudenza pertinente.3.1. Il motivo si articola in tre sub-motivi, che si espongono di seguito.3.2. Con il primo sotto motivo si contesta la violazione dell’art. 62d.lgs. 507/1993 per errata individuazione della “detenzione”.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 7 cod. della strada, la disponibilitàdell’area di parcheggio resta in capo agli utenti (“automobilisti paganti”),Numero registro generale 2368/2022Numero sezionale 4073/2026Numero di raccolta generale 15076/2026Data pubblicazione 19/05/2026mentre il gestore del servizio svolge solo attività di riscossione e controllo,priva di signoria sull’area. Richiama la giurisprudenza secondo cui la meragestione della sosta non implica detenzione qualificata idonea a far scattareil presupposto impositivo della TARSU. Denuncia quindi falsa applicazionedell’art. 62, poiché la CTR avrebbe ritenuto la detenzione in via presuntiva,senza esaminare il regime normativo proprio delle aree di sostaregolamentate.Il controricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale secondocui il gestore del parcheggio rappresenta “di fatto il detentore dell’area”,essendo l’attività esercitata lucrativa e idonea alla produzione di rifiuti in viapresuntiva. Richiama inoltre precedenti giurisprudenziali (ord. 15440/2017;sent. 17617/2021) che riconoscono la soggezione del gestore al tributo.3.3. Con il secondo sub-motivo si contesta l’errata mancatavalutazione del contenuto del contratto di affidamento.Si deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di esaminare laconvenzione tra Comune e [OSCURATO:PERSONA], la quale – secondo il ricorrente –conferisce esclusivamente un servizio e non la disponibilità dell’area. Ilcontratto prevederebbe che tutto resti nella disponibilità del Comune e degliutenti, con numerose clausole che consentono alla P.A. di modificare,sospendere o sottrarre aree, senza alcuna attribuzione di potere di gestionestrutturale al concessionario.Il controricorrente obietta che la CTR ha correttamente applicatol’orientamento della Cassazione che qualifica come detentore il gestoredell’area, anche indipendentemente dalle specifiche clausole contrattuali,valorizzando la natura lucrativa dell’attività e la presuntiva produzione dirifiuti derivante dall’afflusso di utenti.3.4. Con il terzo submotivo si lamenta l’omessa valutazione dellagiurisprudenza richiamata dalla stessa CTR.Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe travisato la giurisprudenzache essa stessa richiama (ordinanze nn. 15440/2017, 19739/2021 e sent.Numero registro generale 2368/2022Numero sezionale 4073/2026Numero di raccolta generale 15076/2026Data pubblicazione 19/05/202617617/2021), poiché tali precedenti affermano che il giudice deve verificareil contenuto della convenzione per accertare la reale esistenza delladetenzione; al contrario, la CTR avrebbe applicato in modo automatico lapresunzione di detenzione senza esaminare il contratto.Il Comune sostiene che la CTR abbia correttamente letto tali precedenti,valorizzando il fatto che l’attività di gestione del parcheggio, per modalità efinalità, implica comunque una detenzione sufficiente a integrare ilpresupposto impositivo. Aggiunge che la società non ha fornito provadell’esclusione della produzione di rifiuti ai sensi dell’art. 62, comma 2,d.lgs. 507/1993.4. Con il quarto motivo si censura la violazione e/o omesso esamedell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 e degli artt. 15 e 211 del codice della strada,nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.4.1. La CTR avrebbe violato gli artt. 62 d.lgs. 507/1993, 15 e 211 cod.strada e 2697 c.c., affermando apoditticamente che le aree di parcheggiosono “frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti”. Secondo [OSCURATO:PERSONA],tale affermazione confliggerebbe con l’art. 15 cod. della strada, che vieta diabbandonare rifiuti e impone al trasgressore l’obbligo di ripristino; da ciòderiverebbe che l’area non può considerarsi presuntivamente produttiva dirifiuti in relazione al gestore del servizio. Si deduce altresì la violazionedell’art. 2697 c.c., sostenendo che spetterebbe alla P.A. dimostrare laconcreta produzione di rifiuti e la riconducibilità degli stessi al gestore e nonagli utenti.4.2. Il Comune osserva che la presunzione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993è pienamente operante, e che le aree di parcheggio, per loro natura, sonosoggette ad afflusso quotidiano di utenti e dunque presuntivamenteproduttive di rifiuti. Ribadisce che l’onere probatorio di superare lapresunzione grava sul contribuente, che non avrebbe fornito alcuna provaidonea. Sottolinea inoltre che l’art. 15 cod. strada disciplina la condotta degliNumero registro generale 2368/2022Numero sezionale 4073/2026Numero di raccolta generale 15076/2026Data pubblicazione 19/05/2026utenti, non incidendo sul presupposto impositivo in materia di TARSU, cheresta ancorato alla mera detenzione e destinazione dell’area.5. Con nota del 9 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente harappresentato che le parti, al fine di definire la presente ed altrecontroversie tra le stesse pendenti, hanno congiuntamente condiviso unaccordo transattivo (depositato unitamente e congiuntamente al presenteautorizzazione alla richiesta di sopravvenuta cessazione della materia delcontendere e che la G.M. con successiva deliberazione n° 44 del20.2.2026 ha autorizzato il Sindaco alla rinuncia del presenteprocedimento , concludendo per la presa d’atto della rinuncia concompensazione delle spese.6. Deve quindi ritenersi cessata, tra le parti, la materia del contenderee va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.Come, difatti, già statuito dalla Corte, nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare undisinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi,una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (v. Cass., 19 aprile 2023, n.10483; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299;Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n.19160).7. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate trale parti.Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosiNumero registro generale 2368/2022Numero sezionale 4073/2026Numero di raccolta generale 15076/2026Data pubblicazione 19/05/2026di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassasenza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto