CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 44485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 9/04/2024, che dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo dal 12 febbraio al 12 agosto 2020, in quanto il periodo richiesto non risultava inerente al titolo in esecuzione, riferendosi, invece, al diverso SIEP 1071/2020. Ha, invero, osservato detto Tribunale che, pure a fronte della riconosciuta continuazione, i titoli esecutivi sono rimasti distinti e che correttamente il Magistrato di sorveglianza riteneva inammissibile l'istanza. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La difesa lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma, pur dando atto dell'esistenza della continuazione tra il titolo in esecuzione al momento di presentazione dell'istanza di liberazione anticipata (SIEP n. 4319/2019 relativo alla sentenza n. 2133/2020 Reg. Sent. Tribunale di Roma) e quello del quale era stato espiato il periodo di detenzione (dal 12 febbraio all'il agosto 2020) che si chiedeva di valutare nella domanda dichiarata inammissibile (SIEP n. 1071/2020 relativo alla sentenza n. 11042/2019 Reg. Sent. Tribunale di Roma), ha rigettato il reclamo in ragione dell'assenza di un provvedimento di cumulo che unificasse i due titoli. Rileva che dalla sentenza n. 2133/2020 emerge che il giudice del merito, in sede di cognizione del secondo reato commesso dal ricorrente, aveva riconosciuto la continuazione e per l'effetto aveva unificato le pene concorrenti nell'unica pena di anni 10 di reclusione e di euro 240 di multa; e che dallo stesso ordine di esecuzione n. 1071/2020 risultava che la pena era stata determinata in aumento, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 11042 del 2019, ossia con il titolo da ultimo in esecuzione e confluito nel SIEP n. 4319/2019, per il quale era stata richiesta la liberazione anticipata. Il ricorrente, fermo restando che il condannato aveva eseguito interamente la porzione di pena relativa alla seconda condanna in regime di misura cautelare e non aveva alcun senso logico che la Procura presso il Tribunale di Roma emettesse un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, osserva che: - sia nel caso di unificazione di pene concorrenti che nel caso di continuazione tra i reati è pacifico che vale il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica e ciascun periodo di carcerazione va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi; - il vincolo della continuazione determina l'applicazione di un cumulo giuridico temperato che rileva ai fini della sospensione condizionale delle pene e della liberazione anticipata; - infine, ai fini del beneficio in ultimo menzionato neppure è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. E', invero, principio consolidato — si vedano Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509 e Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886 — che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo di pena interamente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione in executivis a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato in occasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto del cumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un unicum non ancora interamente eseguito, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene già espiate che vi siano state incluse. 1.2. Nel caso in esame il periodo già espiato in forza di titolo detentivo unificato dal vincolo della continuazione a quello in espiazione al momento della domanda andava dunque computato poiché l'applicazione della disciplina del reato continuato comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico all'interno del quale riprendono vigore anche le pene già espiate che vi siano state incluse. 2. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Cos