CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 29468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - dichiarata responsabile, nella qualità di legale rappresentante della "999 s.r.l.", del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 -lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a sostegno della pronuncia di condanna; Ritenuto che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati.' e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali &ricorrente neppure si confronta. La Corte di appello, nel condividere e sviluppare le considerazioni del Tribunale, ha argomentato, in maniera adeguata e non manifestamente illogica, in ordine alla inesistenza oggettiva delle fatture indicate in imputazione, evidenziando plurimi elementi fattuali, la cui complessiva valutazione, consentiva di ritenere integrato il reato contestato (a seguito di verifica fiscale, veniva riscontrato che la società "999 s.r.l." svolgeva attività antieconomica, non distribuendo utili ai soci e non corrispondendo alcun compenso al socio come amministratore; le rimanenze erano state dichiarate con il criterio del costo medio ponderato non corrispondente al metodo descritto nella nota integrativa e alla previsione normativa, dunque in un contesto di irregolarità contabile; a nessuna delle fatture esaminate era allegato un documento di trasporto così potendosi desumere che il rapporto sottostante era inesistente; le ditte fornitrici non avevano presentato le dichiarazioni fiscali e spesso i titolari erano irreperibili o svolgevano l'attività di camerieri). Ritenuto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]