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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10449/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod.pen., in data 10 settembre 2008.

In particolare il ricorrente ha lamentato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità ed alla quantificazione eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il primo motivo, avente ad oggetto la motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale, è nuovo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., in quanto l'appello concerneva solo il trattamento sanzionatorio, oltre che manifestamente infondato, risultando chiaramente dalla sentenza gli inequivoci elementi indiziari a carico del ricorrente, colto nell'atto di trasportare la refurtiva, di cui ha tentato di disfarsi, durante la fuga.

4. In ordine al secondo motivo, con cui il ricorrente si è limitato ad insistere nell'istanza di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e nella richiesta di una ulteriore riduzione della pena, è sufficiente ricordare che per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 13/03/2018, Z., Rv. 272460 - 01).

Nel caso di specie, comunque, nella sentenza impugnata si è giustificato il giudizio di equivalenza delle circostanze (in luogo di quello invocato di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti) in modo del tutto esaustivo ed adeguato in considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato.

5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"\' rPIA Franc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod.pen., in data 10 settembre 2008. In particolare il ricorrente ha lamentato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità ed alla quantificazione eccessiva della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto la motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale, è nuovo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., in quanto l'appello concerneva solo il trattamento sanzionatorio, oltre che manifestamente infondato, risultando chiaramente dalla sentenza gli inequivoci elementi indiziari a carico del ricorrente, colto nell'atto di trasportare la refurtiva, di cui ha tentato di disfarsi, durante la fuga. 4. In ordine al secondo motivo, con cui il ricorrente si è limitato ad insistere nell'istanza di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e nella richiesta di una ulteriore riduzione della pena, è sufficiente ricordare che per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 13/03/2018, Z., Rv. 272460 - 01). Nel caso di specie, comunque, nella sentenza impugnata si è giustificato il giudizio di equivalenza delle circostanze (in luogo di quello invocato di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti) in modo del tutto esaustivo ed adeguato in considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato. 5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"\' rPIA Franc
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