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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22028/2026

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CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si riporta allarequisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso.Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bombardiere del foro di Crotone, si riporta integralmente ai motivi introduttivi del ricorso nonchéai motivi nuovi agli atti e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorsoavverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di ClaudioArdorisio, poiché gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampomafioso (capo 1) e tentata estorsione aggravata (capi 3 e 4), commessi quale appartenentealla locale di ‘ndrangheta operante sul territorio di Crotone, essendo stato ravvisato nei suoiconfronti il pericolo di reiterazione criminosa, in presenza della presunzione legale di cui all’art.275 co. 3 cod. proc. pen.2.

Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoGianni [OSCURATO:PERSONA], che formula tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art.192 cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e travisamento delle dichiarazionirese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo, in quanto privedi specificità e della verifica di attendibilità del collaborante oltre che di riscontriindividualizzanti.Si sottolinea come in nessun processo che ha riguardato i sodalizi operanti nel territoriocalabrese sia emersa la figura dell’[OSCURATO:PERSONA], del quale neppure ha mai parlato il collaboratoreAloe.

La stessa espressione da questi utilizzata secondo cui: “Quella di [OSCURATO:PERSONA] è una famigliabenestante nella quale la ‘ndrangheta s’è infiltrata”, valorizzata dal Tribunale, non ha unsignificato univoco, ammettendo altre interpretazioni, come quella, verosimilmente offerta dallaDifesa, di una condotta di mera contiguità soggiacente o al più compiacente, in ordine alla qualeil Tribunale ha omesso di motivare, né ha verificato la presenza di riscontri.

Neppure può essereconsiderato un riscontro alla attendibilità delle dichiarazioni collaborative la flebile circostanzache l’[OSCURATO:PERSONA] abbia reso anche dichiarazioni auto indizianti.2.2.

Analoghi vizi sono dedotti con il secondo motivo, con cui si denuncia il travisamentodi altre prove poste a fondamento del titolo cautelare e l’omessa valutazione dei motivi nuovidedotti nel giudizio cautelare, con riguardo ai capi 3 e 4 della provvisoria imputazione.2.2.1.

In primo luogo, l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione inconferenterispetto alla deduzione difensiva circa il ruolo svolto dall’Aloiso nella società [OSCURATO:PERSONA], nonessendone un imprenditore ma solo un dipendente.

Segnalazione che aveva la finalità di bendelimitare il ruolo del ricorrente, non di imprenditore colluso o compiacente, ma di un soggettoche poneva in essere condotte del tutto neutre rispetto alla vicenda criminosa in esame.2.2.2.

Si stigmatizza l’argomentazione congetturale con la quale il Tribunale giustifica inottica accusatoria la scarsità di contatti e comunicazioni diretti tra i protagonisti delle vicendeestorsive.2.2.3.

Ulteriore travisamento riguarda la circostanza della riluttanza ad agire dell’Adorisionei riguardi dei membri del sodalizio, invece attivamente interessati alle condotte estorsive,che il tribunale ha interpretato – peraltro in termini di mera verosimiglianza - come espressionedel consolidamento del proposito criminoso.Congetture e conclusioni frettolose che, lungi da rilevare la presenza di un quadro indiziarioconnotato da gravità, consegnano ricostruzioni semplicemente verosimili.2.2.4.

Allo stesso modo - ovvero in termini di mera verosimiglianza - il Tribunale haricostruito la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, invece, rivelava la chiara preoccupazionedi un possibile loro coinvolgimento agli occhi degli investigatori, a cui, invece, l’ordinanza hafonte di preoccupazione peri colloquianti.2.2.5.

Ancora, viene richiamata la conversazione illuminante in merito al rapporto amicaledel ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], valorizzata con i motivi nuovi, ma ignorata dal Tribunale, la cuimotivazione si rivela complessivamente del tutto apparente essendo limitata alla meratrascrizione delle intercettazioni, priva di rilievi critici, tali da rappresentare le ragioni per cuiesse siano foriere di gravità indiziaria.

D’altronde, quando [OSCURATO:PERSONA] ebbe a riferire di esserestato avvicinato da persone di [OSCURATO:PERSONA] che gli avanzavano richieste estorsive, l’[OSCURATO:PERSONA] non venneindividuato come promotore di tali richieste.2.2.6.

Anche in merito al tentativo di incontro di Lerose con [OSCURATO:PERSONA], si denuncial’irragionevole tentativo di attribuire al ricorrente una condotta partecipativa.2.2.7.

Sono stati, inoltre, elusi i rilievi difensivi in punto di valutazione del doppiocoefficiente psicologico indispensabile ai fini della attribuibilità della condotta partecipativa.L’Aloisi era figura neutra e fungibile, e per alcuni aspetti, vittima del contesto ambientale,mentre l’ordinanza impugnata omette di offrire una integrazione alla motivazione del GIP,cosicchè, resta elusa la motivazione in ordine alla dimostrazione della messa a disposizione delsodalizio offerta dall’[OSCURATO:PERSONA], che è figura marginale, al più meramente contiguo, così come èlacunosa la motivazione in merito alla sussistenza delle aggravanti mafiose.2.3.

Il terzo motivo affronta il tema delle esigenze cautelari, in relazioni alle quali sidenuncia il vizio argomentativo con il quale si è ritenuta insuperata la doppia presunzione legaledi cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., pur avendo la difesa prodotto elementi dimostratividella mancanza di legame con il sodalizio criminoso.3.

Con motivi nuovi depositati in data 02 marzo 2026, la difesa del ricorrente ha fattorichiamo, quale elemento di novità sopravvenuto, a recente ordinanza cautelare emanatanell’ambito del procedimento denominato ‘[OSCURATO:PERSONA] atto’, nella quale vengono riportate dueintercettazioni che deporrebbero nel senso di escludere la intraneità dell’Ardoisio al sodalizio dicui al capo a), venendo piuttosto in rilievo un rapporto tra il ricorrente e l’organizzazione ditipo episodico; si insiste anche nel dedotto travisamento della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eRusso circa il ruolo del primo rispetto al consesso mafioso, al quale, si ribadisce, egli sarebbeestraneo.

Si insiste anche nel dedurre la insussistenza delle circostanze aggravanti mafiosecontestate in relazione ai delitti di cui ai capi 3 e

4.4. Con memoria del 4 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioniscritte del Procuratore generale, insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Sono fondate le censure rivolte ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativocontestato al capo 1), in ordine al quale l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio.

Gli altri motivi sono infondati.2.

L’indagine confluita nel presente procedimento afferisce alla perdurante operativitànell’area crotonese della storica cosca Giglio, pur dopo la decimazione dei suoi associati adopera di alcuni procedimenti giudiziari, tra cui l’operazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’, sodalizio che ha trovatonuova linfa nella guida di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricostituito il gruppo attorno ad alcuni associati,tra cui l’[OSCURATO:PERSONA].

Le fonti di prova indicate sono le dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA] eintercettazione e i servizi di O.C.P.2.1.

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, le numerose conversazioniintercettate restituiscono l’attivismo del ricorrente nelle condotte estorsive contestategli,commesse in danno di imprenditori locali impiegati in lucrosi appalti pubblici, emergendo dallestesse come egli disponesse di uno spazio di autonomia che gli consentiva di perseguire, nelmodo ritenuto più opportuno, i fini illeciti dell'associazione, anche sottolineando in alcuneconversazioni il proprio contributo alle attività predatorie dell’associazione criminale.2.2.

E’stata, in particolare, valorizzata la libertà di azione e di condotta esercitata nelrichiamare la persona offesa (il [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui al capo 3), a soggiacere alle preteseestorsive, invitandola, con toni decisi, a recarsi presso la sede dell'associazione (l'autosalonedel [OSCURATO:PERSONA]) per ascoltare le istanze predatorie del [OSCURATO:PERSONA], elemento di vertice dellaassociazione di [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Inoltre, il Tribunale ha anche osservato, a dimostrazione della sua effettivapartecipazione all’associazione criminale, che il ricorrente interloquiva con i sodaliinterfacciandosi direttamente con [OSCURATO:PERSONA], fiduciario del [OSCURATO:PERSONA] (pg. 14 dellaordinanza impugnata), si era reso parte attiva per consentire la indebita percezione dalle ditteSOIGEA ed ELETTROSUD dei proventi estorsivi, ed era a conoscenza delle dinamiche criminalidei luoghi vicini a quelli in cui operava, mostrando così la sua stabile compenetrazione neltessuto organizzativo del sodalizio mafioso.

Ha, ancora, ricordato quanto riferito dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio dell’agosto 2023, quando ebbe aspiegare che gli [OSCURATO:PERSONA] sono una famiglia benestante di [OSCURATO:PERSONA] ma in cui la ‘ndrangheta cirotanasi è infiltrata grazie ai loro contrasti familiari.2.4.

L'impostazione seguita dai giudici di merito non è corretta.La partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al consesso mafioso di [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta, in sostanza,dalla sua partecipazione ai tentativi di estorsione in danno di ditte impiegate nell’esecuzionedi importanti e lucrosi lavori pubblici ([OSCURATO:SOCIETA] ed ELETTOSUD), oltre che dalle dichiarazioniaccusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].2.5.

Posta la infondatezza -per le ragioni di cui si dirà - delle censure difensive afferentialle due vicende estorsive, anche relativamente alle ravvisate circostanze aggravanti di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen., la motivazione con la quale i giudici del Tribunale del riesamehanno affermato la sussistenza a carico del ricorrente di un grave profilo indiziario in ordinealla partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) risente, in primo luogo, della genericità delpropalato dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale si limita a riferire che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ha subìto l’infiltrazionedi esponenti mafiosi, che è espressione del tutto priva di univoca significatività (potendoessere indicativa di mera contiguità) e di riferimenti individualizzanti a carico del ricorrente.2.6.

Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si risolvano nell'affermazionedell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso, possono integrare meri indizi dicolpevolezza, privi del requisito della gravità e quindi, come tali, non idonei a consentirel'adozione di misura cautelare personale ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.; soltanto quandoa siffatta indicazione si accompagni la descrizione di specifici comportamenti o fatti, riferibiliall'accusato e da ritenersi, sul piano logico, significativi di un suo consapevole apporto alperseguimento degli interessi del sodalizio, allora tali propalazioni possono validamentefondare l'emissione del titolo custodiale perché soltanto dal riferimento ad azioni o situazioniconcrete è possibile acquisire elementi indiziari per affermare la rilevanza penale del ruolosvolto e procedere alla corretta qualificazione giuridica di siffatto ruolo (sez. 6, n. 40520 del25/10/2011, Falcone, Rv. 251063; Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018 Rv. 275164).2.7.

Residuano, quindi, a carico del ricorrente, quali facta concludentia espressividell’affiliazione, gli episodi estorsivi nei quali egli è coinvolto, ma manca un argomento logicoin grado di ricondurre la partecipazione del ricorrente ai reati-scopo di cui ai capi 3 e 4 a unapiù ampia sua messa a disposizione nei confronti del gruppo criminale, costante disponibilitàche pure si afferma nell’ordinanza impugnata, ma senza una compiuta illustrazione di fattidimostrativi.2.7.1.

Invero, la stessa ordinanza impugnata, nell’escludere che l’[OSCURATO:PERSONA] possa essereconsiderato imprenditore vittima ( soggiogato dalla intimidazione) e concorrente esterno (quale impeditore colluso), ne ha tratto, invece, la affiliazione alla cosca di cui al capo 1) (oltreche dalle evanescenti dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA]), valorizzando lo spazio di autonomia dimostratodal ricorrente nel richiamare la p.o. [OSCURATO:PERSONA] affinchè soggiacesse alle pretese estorsive dellacosca invitandolo con toni decisi a recarsi presso la sede della associazione, costituitadall’autosalone di [OSCURATO:PERSONA] per ascoltare le istanze predatorie del [OSCURATO:PERSONA] (pg. 12), e dandorilievo alla circostanza che, avendo intuito l’intento della reggente del clan Giglio di Strongoli,locale di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatto promotore di un incontro al vertice tra i reggenti deidue gruppi per definire le rispettive zone di influenza in cui esercitare l’attività estorsiva.

Insintesi, l’ordinanza impugnata ha delineato la messa a disposizione del sodalizio evidenziandocome [OSCURATO:PERSONA] interloquisca con i sodali, agisca fattivamente per consentire la indebitapercezione di proventi estorsivi da parte delle ditte [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA], si interfaccidirettamente con [OSCURATO:PERSONA], fiduciario del reggente [OSCURATO:PERSONA] e sia a conoscenzadelle dinamiche criminali relative a compagini criminali dei paesi vicini.2.7.2.

Nondimeno, nell’ordinanza impugnata non sembrano emergere contattidell’[OSCURATO:PERSONA] con i sodali giustificati da un suo interessamento per fatti diversi da quelli che lorendono concorrente nelle vicende estorsive di cui ai capi 3 e 4: sia l’approccio con la p.o.[OSCURATO:PERSONA] sollecitandolo a recarsi presso l’autosalone del [OSCURATO:PERSONA] per ascoltare lepretese del [OSCURATO:PERSONA]; sia la interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] per organizzare un incontro traMuscolino e [OSCURATO:PERSONA]; sia la promozione di un incontro tra i vertici di due clan limitrofi, originatodalle richieste estorsive formulate dal clan di Strongoli al cantiere per il quale lavorava lostesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società fornitrice della [OSCURATO:SOCIETA], assoggettata alle preteseestorsive da parte del clan di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) sono condotte estrinsecatesi nella attuazione deifatti estorsivi contestati all’[OSCURATO:PERSONA], elevati apoditticamente dal Tribunale distrettuale aindicatori fattuali concludenti nel senso di un suo stabile contributo alla associazionecriminosa.2.7.3.

Manca, a tutto voler concedere, la pur minima descrizione dello stabile contributoche egli avrebbe prestato in favore del sodalizio, indicativo, secondo consolidato canoneermeneutico, della compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, nella quale sisostanzia il delitto associativo in esame, secondo la regula iuris affermata – fin dall’arrestodelle Sezioni Unite ‘Mannino’ (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005)Mannino, Rv. 231670 – 01), - in tema di partecipazione ad associazione per delinquere distampo mafioso, essendo noto che, secondo l’accreditato indirizzo ermeneutico di legittimità,in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che sitrovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Partecipazione che può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibiliregole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso,possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravie precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di"osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore",la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -,idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costantepermanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporaleconsiderato dall'imputazione (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, Rv. 271205; Sez. 6, n. 12554del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064).2.8.Tale impasse argomentativa dovrà, dunque, essere sanata nel rinnovato giudizio dimerito, indicando specificamente le ragioni per cui si tragga, da elementi significativi delconcorso in due singoli episodi estorsivi, anche la intraneità del ricorrente al sodalizio mafiosodi cui al capo 1), individuandone il contributo causale e consapevole stabilmente offerto alconseguimento o al rafforzamento dei fini perseguiti dal gruppo criminale.2.8.

D’altronde, nel rinnovato giudizio di merito, il Tribunale distrettuale dovrà anchemisurarsi con il motivo aggiunto formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si sonosegnalate le conversazioni nelle quali un interlocutore considerato partecipe del gruppo nonha individuato, nell’indicare i residui sodali, anche il ricorrente.3.

Come si è premesso i motivi che censurano l’ordinanza impugnata relativamente ai graviindizi di colpevolezza dei delitti estorsivi, sub specie tentata, contestati ai capi 3 e 4 non sonofondati.3.1.

L’ordinanza impugnata ha analiticamente ricostruito le condotte riferibili all’[OSCURATO:PERSONA],messe in atto nei tentativi estorsivi contestati, citando le fonti e descrivendo l’attività concretacon la quale sono state formulate le richieste estorsive agli imprenditori della zona impegnatinegli appalti pubblici con particolare riguardo alle ditte ([OSCURATO:SOCIETA], il cui referente era [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) con le quali la società nella quale operava lostesso [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] ) intratteneva rapporti di fornitura di materiali per la edilizia e leinfrastrutture.

In sintesi, dalle intercettazioni è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva funto daintermediario con il reggente della cosca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convocando il titolare dellaSOIGEA, [OSCURATO:PERSONA], presso l’autosalone di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il luogo in cuiavvenivano gli incontri del clan, dove vennero formulate le richieste estorsive, le quali sonostate confermate dalla p.o. escussa dalla p.g., il quale ha appunto riferito di essere statooggetto di richieste estorsive, e dal capocantiere [OSCURATO:PERSONA], che di tali richieste era statoinformato dal [OSCURATO:PERSONA], a sua volta mettendone a parte il titolare che sporse immediatamentedenuncia, a cui seguiva, per un verso, un diradamento dei contatti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA],e, pochi giorni dopo, un danneggiamento mediante incendio dei mezzi meccanici nella sede diCirò dell’azienda.3.2.

Sempre dalle intercettazioni si apprende – è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, con usualelinguaggio criptico, ne parla in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] (pg. 5) – delle richieste estorsiveformulate alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]., che, almeno in una occasione, aveva consegnato sei milaeuro ‘a uno di [OSCURATO:PERSONA]’ (capo 4).3.3.

Non ha mancato l’ordinanza in esame di vagliare la tesi difensiva, secondo cui ilricorrente sarebbe stato coartato dagli esponenti dell’associazione e strumentalizzato percontattare le vittime, da lui conosciute in ragione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], confutando laricostruzione delle conversazioni, propugnata con particolare riferimento al colloquio traAdorisio e [OSCURATO:PERSONA], su cui anche in questa sede si insiste, ovvero che i contatti con [OSCURATO:PERSONA] sierano diradati per la preoccupazione di essere coinvolti in vicende a loro estranee, trattandosidi ricostruzione illogica rispetto alla possibilità concreta di denunciare le costrizioni di cui parlala difesa, e ritenendo, piuttosto, coerente con la prospettazione accusatoria la preoccupazionedel ricorrente di essere scoperto quale parte attiva del sistema estorsivo al quale prendevaparte.3.3.1.

Ha anche replicato alla deduzione difensiva in merito alla scarsità di contatti diretti,che il Tribunale ha congruamente ricondotto a un modus operandi particolarmente prudente(mediante invio si squilli telefonici e sms) finalizzato a distogliere le indagini delle forzedell’ordine da protagonisti delle vicende estorsive, come tali non sintomatico della assenza didisvalore penale delle condotte.3.4.

Anche la sussistenza delle circostanze aggravanti ‘mafiose’, di cui all’art. 416-bis cod.pen., nella duplice configurazione di legge, è stata adeguatamente argomentata dalla ordinanzaimpugnata, sulla base di una lettura complessiva degli elementi indiziari raccolti, correttamenteevocando il canone ermeneutico a tenore del quale la finalità agevolativa non presupponenecessariamente l'intento del consolidamento o del rafforzamento di un sodalizio criminoso dital tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione,anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzatedall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274615; Sez. 6, n.28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017,Realmuto, Rv. 270158).3.5.

A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidentiillogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in unacensura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando iparametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa si limita a formulare un giudizio diinsufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dalgiudice del merito: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesaprospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio.4.

Parimenti privo di pregio il terzo motivo, con cui si censura la motivazione posta afondamento delle esigenze cautelari.4.1.

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delittoaggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., vige la doppia presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen, di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, e diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, “salvo che siano acquisiti elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenzecautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

Come è stato efficacemente rilevato, lapresunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinaripoli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma lamisura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis,ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte odirettamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione(Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Rv. 265419; conf. tra le tante,Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023 (dep. 2024) Rv. 285879.4.2.

Elementi che, nel caso di specie, non sono stati evidenziati dal ricorrente, che si èlimitato a insistere sulla insussistenza dei gravi indizi del delitto associativo senza spendereparole per vincere la presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari.5.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente al delitto associativo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diCatanzaro.

Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Catanzaro.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimentidi cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Cod.

Proc. Pen.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si riporta allarequisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso.Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bombardiere del foro di Crotone, si riporta integralmente ai motivi introduttivi del ricorso nonchéai motivi nuovi agli atti e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorsoavverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di ClaudioArdorisio, poiché gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampomafioso (capo 1) e tentata estorsione aggravata (capi 3 e 4), commessi quale appartenentealla locale di ‘ndrangheta operante sul territorio di Crotone, essendo stato ravvisato nei suoiconfronti il pericolo di reiterazione criminosa, in presenza della presunzione legale di cui all’art.275 co. 3 cod. proc. pen.2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoGianni [OSCURATO:PERSONA], che formula tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art.192 cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e travisamento delle dichiarazionirese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo, in quanto privedi specificità e della verifica di attendibilità del collaborante oltre che di riscontriindividualizzanti.Si sottolinea come in nessun processo che ha riguardato i sodalizi operanti nel territoriocalabrese sia emersa la figura dell’[OSCURATO:PERSONA], del quale neppure ha mai parlato il collaboratoreAloe. La stessa espressione da questi utilizzata secondo cui: “Quella di [OSCURATO:PERSONA] è una famigliabenestante nella quale la ‘ndrangheta s’è infiltrata”, valorizzata dal Tribunale, non ha unsignificato univoco, ammettendo altre interpretazioni, come quella, verosimilmente offerta dallaDifesa, di una condotta di mera contiguità soggiacente o al più compiacente, in ordine alla qualeil Tribunale ha omesso di motivare, né ha verificato la presenza di riscontri. Neppure può essereconsiderato un riscontro alla attendibilità delle dichiarazioni collaborative la flebile circostanzache l’[OSCURATO:PERSONA] abbia reso anche dichiarazioni auto indizianti.2.2. Analoghi vizi sono dedotti con il secondo motivo, con cui si denuncia il travisamentodi altre prove poste a fondamento del titolo cautelare e l’omessa valutazione dei motivi nuovidedotti nel giudizio cautelare, con riguardo ai capi 3 e 4 della provvisoria imputazione.2.2.1. In primo luogo, l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione inconferenterispetto alla deduzione difensiva circa il ruolo svolto dall’Aloiso nella società [OSCURATO:PERSONA], nonessendone un imprenditore ma solo un dipendente. Segnalazione che aveva la finalità di bendelimitare il ruolo del ricorrente, non di imprenditore colluso o compiacente, ma di un soggettoche poneva in essere condotte del tutto neutre rispetto alla vicenda criminosa in esame.2.2.2. Si stigmatizza l’argomentazione congetturale con la quale il Tribunale giustifica inottica accusatoria la scarsità di contatti e comunicazioni diretti tra i protagonisti delle vicendeestorsive.2.2.3. Ulteriore travisamento riguarda la circostanza della riluttanza ad agire dell’Adorisionei riguardi dei membri del sodalizio, invece attivamente interessati alle condotte estorsive,che il tribunale ha interpretato – peraltro in termini di mera verosimiglianza - come espressionedel consolidamento del proposito criminoso.Congetture e conclusioni frettolose che, lungi da rilevare la presenza di un quadro indiziarioconnotato da gravità, consegnano ricostruzioni semplicemente verosimili.2.2.4. Allo stesso modo - ovvero in termini di mera verosimiglianza - il Tribunale haricostruito la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, invece, rivelava la chiara preoccupazionedi un possibile loro coinvolgimento agli occhi degli investigatori, a cui, invece, l’ordinanza hafonte di preoccupazione peri colloquianti.2.2.5. Ancora, viene richiamata la conversazione illuminante in merito al rapporto amicaledel ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], valorizzata con i motivi nuovi, ma ignorata dal Tribunale, la cuimotivazione si rivela complessivamente del tutto apparente essendo limitata alla meratrascrizione delle intercettazioni, priva di rilievi critici, tali da rappresentare le ragioni per cuiesse siano foriere di gravità indiziaria. D’altronde, quando [OSCURATO:PERSONA] ebbe a riferire di esserestato avvicinato da persone di [OSCURATO:PERSONA] che gli avanzavano richieste estorsive, l’[OSCURATO:PERSONA] non venneindividuato come promotore di tali richieste.2.2.6. Anche in merito al tentativo di incontro di Lerose con [OSCURATO:PERSONA], si denuncial’irragionevole tentativo di attribuire al ricorrente una condotta partecipativa.2.2.7. Sono stati, inoltre, elusi i rilievi difensivi in punto di valutazione del doppiocoefficiente psicologico indispensabile ai fini della attribuibilità della condotta partecipativa.L’Aloisi era figura neutra e fungibile, e per alcuni aspetti, vittima del contesto ambientale,mentre l’ordinanza impugnata omette di offrire una integrazione alla motivazione del GIP,cosicchè, resta elusa la motivazione in ordine alla dimostrazione della messa a disposizione delsodalizio offerta dall’[OSCURATO:PERSONA], che è figura marginale, al più meramente contiguo, così come èlacunosa la motivazione in merito alla sussistenza delle aggravanti mafiose.2.3. Il terzo motivo affronta il tema delle esigenze cautelari, in relazioni alle quali sidenuncia il vizio argomentativo con il quale si è ritenuta insuperata la doppia presunzione legaledi cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., pur avendo la difesa prodotto elementi dimostratividella mancanza di legame con il sodalizio criminoso.3. Con motivi nuovi depositati in data 02 marzo 2026, la difesa del ricorrente ha fattorichiamo, quale elemento di novità sopravvenuto, a recente ordinanza cautelare emanatanell’ambito del procedimento denominato ‘[OSCURATO:PERSONA] atto’, nella quale vengono riportate dueintercettazioni che deporrebbero nel senso di escludere la intraneità dell’Ardoisio al sodalizio dicui al capo a), venendo piuttosto in rilievo un rapporto tra il ricorrente e l’organizzazione ditipo episodico; si insiste anche nel dedotto travisamento della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eRusso circa il ruolo del primo rispetto al consesso mafioso, al quale, si ribadisce, egli sarebbeestraneo. Si insiste anche nel dedurre la insussistenza delle circostanze aggravanti mafiosecontestate in relazione ai delitti di cui ai capi 3 e 4.4. Con memoria del 4 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioniscritte del Procuratore generale, insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Sono fondate le censure rivolte ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativocontestato al capo 1), in ordine al quale l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio. Gli altri motivi sono infondati.2. L’indagine confluita nel presente procedimento afferisce alla perdurante operativitànell’area crotonese della storica cosca Giglio, pur dopo la decimazione dei suoi associati adopera di alcuni procedimenti giudiziari, tra cui l’operazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’, sodalizio che ha trovatonuova linfa nella guida di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricostituito il gruppo attorno ad alcuni associati,tra cui l’[OSCURATO:PERSONA]. Le fonti di prova indicate sono le dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA] eintercettazione e i servizi di O.C.P.2.1. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, le numerose conversazioniintercettate restituiscono l’attivismo del ricorrente nelle condotte estorsive contestategli,commesse in danno di imprenditori locali impiegati in lucrosi appalti pubblici, emergendo dallestesse come egli disponesse di uno spazio di autonomia che gli consentiva di perseguire, nelmodo ritenuto più opportuno, i fini illeciti dell'associazione, anche sottolineando in alcuneconversazioni il proprio contributo alle attività predatorie dell’associazione criminale.2.2. E’stata, in particolare, valorizzata la libertà di azione e di condotta esercitata nelrichiamare la persona offesa (il [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui al capo 3), a soggiacere alle preteseestorsive, invitandola, con toni decisi, a recarsi presso la sede dell'associazione (l'autosalonedel [OSCURATO:PERSONA]) per ascoltare le istanze predatorie del [OSCURATO:PERSONA], elemento di vertice dellaassociazione di [OSCURATO:PERSONA].2.3. Inoltre, il Tribunale ha anche osservato, a dimostrazione della sua effettivapartecipazione all’associazione criminale, che il ricorrente interloquiva con i sodaliinterfacciandosi direttamente con [OSCURATO:PERSONA], fiduciario del [OSCURATO:PERSONA] (pg. 14 dellaordinanza impugnata), si era reso parte attiva per consentire la indebita percezione dalle ditteSOIGEA ed ELETTROSUD dei proventi estorsivi, ed era a conoscenza delle dinamiche criminalidei luoghi vicini a quelli in cui operava, mostrando così la sua stabile compenetrazione neltessuto organizzativo del sodalizio mafioso. Ha, ancora, ricordato quanto riferito dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio dell’agosto 2023, quando ebbe aspiegare che gli [OSCURATO:PERSONA] sono una famiglia benestante di [OSCURATO:PERSONA] ma in cui la ‘ndrangheta cirotanasi è infiltrata grazie ai loro contrasti familiari.2.4. L'impostazione seguita dai giudici di merito non è corretta.La partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al consesso mafioso di [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta, in sostanza,dalla sua partecipazione ai tentativi di estorsione in danno di ditte impiegate nell’esecuzionedi importanti e lucrosi lavori pubblici ([OSCURATO:SOCIETA] ed ELETTOSUD), oltre che dalle dichiarazioniaccusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].2.5. Posta la infondatezza -per le ragioni di cui si dirà - delle censure difensive afferentialle due vicende estorsive, anche relativamente alle ravvisate circostanze aggravanti di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen., la motivazione con la quale i giudici del Tribunale del riesamehanno affermato la sussistenza a carico del ricorrente di un grave profilo indiziario in ordinealla partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) risente, in primo luogo, della genericità delpropalato dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale si limita a riferire che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ha subìto l’infiltrazionedi esponenti mafiosi, che è espressione del tutto priva di univoca significatività (potendoessere indicativa di mera contiguità) e di riferimenti individualizzanti a carico del ricorrente.2.6. Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si risolvano nell'affermazionedell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso, possono integrare meri indizi dicolpevolezza, privi del requisito della gravità e quindi, come tali, non idonei a consentirel'adozione di misura cautelare personale ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.; soltanto quandoa siffatta indicazione si accompagni la descrizione di specifici comportamenti o fatti, riferibiliall'accusato e da ritenersi, sul piano logico, significativi di un suo consapevole apporto alperseguimento degli interessi del sodalizio, allora tali propalazioni possono validamentefondare l'emissione del titolo custodiale perché soltanto dal riferimento ad azioni o situazioniconcrete è possibile acquisire elementi indiziari per affermare la rilevanza penale del ruolosvolto e procedere alla corretta qualificazione giuridica di siffatto ruolo (sez. 6, n. 40520 del25/10/2011, Falcone, Rv. 251063; Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018 Rv. 275164).2.7. Residuano, quindi, a carico del ricorrente, quali facta concludentia espressividell’affiliazione, gli episodi estorsivi nei quali egli è coinvolto, ma manca un argomento logicoin grado di ricondurre la partecipazione del ricorrente ai reati-scopo di cui ai capi 3 e 4 a unapiù ampia sua messa a disposizione nei confronti del gruppo criminale, costante disponibilitàche pure si afferma nell’ordinanza impugnata, ma senza una compiuta illustrazione di fattidimostrativi.2.7.1. Invero, la stessa ordinanza impugnata, nell’escludere che l’[OSCURATO:PERSONA] possa essereconsiderato imprenditore vittima ( soggiogato dalla intimidazione) e concorrente esterno (quale impeditore colluso), ne ha tratto, invece, la affiliazione alla cosca di cui al capo 1) (oltreche dalle evanescenti dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA]), valorizzando lo spazio di autonomia dimostratodal ricorrente nel richiamare la p.o. [OSCURATO:PERSONA] affinchè soggiacesse alle pretese estorsive dellacosca invitandolo con toni decisi a recarsi presso la sede della associazione, costituitadall’autosalone di [OSCURATO:PERSONA] per ascoltare le istanze predatorie del [OSCURATO:PERSONA] (pg. 12), e dandorilievo alla circostanza che, avendo intuito l’intento della reggente del clan Giglio di Strongoli,locale di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatto promotore di un incontro al vertice tra i reggenti deidue gruppi per definire le rispettive zone di influenza in cui esercitare l’attività estorsiva. Insintesi, l’ordinanza impugnata ha delineato la messa a disposizione del sodalizio evidenziandocome [OSCURATO:PERSONA] interloquisca con i sodali, agisca fattivamente per consentire la indebitapercezione di proventi estorsivi da parte delle ditte [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA], si interfaccidirettamente con [OSCURATO:PERSONA], fiduciario del reggente [OSCURATO:PERSONA] e sia a conoscenzadelle dinamiche criminali relative a compagini criminali dei paesi vicini.2.7.2. Nondimeno, nell’ordinanza impugnata non sembrano emergere contattidell’[OSCURATO:PERSONA] con i sodali giustificati da un suo interessamento per fatti diversi da quelli che lorendono concorrente nelle vicende estorsive di cui ai capi 3 e 4: sia l’approccio con la p.o.[OSCURATO:PERSONA] sollecitandolo a recarsi presso l’autosalone del [OSCURATO:PERSONA] per ascoltare lepretese del [OSCURATO:PERSONA]; sia la interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] per organizzare un incontro traMuscolino e [OSCURATO:PERSONA]; sia la promozione di un incontro tra i vertici di due clan limitrofi, originatodalle richieste estorsive formulate dal clan di Strongoli al cantiere per il quale lavorava lostesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società fornitrice della [OSCURATO:SOCIETA], assoggettata alle preteseestorsive da parte del clan di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) sono condotte estrinsecatesi nella attuazione deifatti estorsivi contestati all’[OSCURATO:PERSONA], elevati apoditticamente dal Tribunale distrettuale aindicatori fattuali concludenti nel senso di un suo stabile contributo alla associazionecriminosa.2.7.3. Manca, a tutto voler concedere, la pur minima descrizione dello stabile contributoche egli avrebbe prestato in favore del sodalizio, indicativo, secondo consolidato canoneermeneutico, della compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, nella quale sisostanzia il delitto associativo in esame, secondo la regula iuris affermata – fin dall’arrestodelle Sezioni Unite ‘Mannino’ (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005)Mannino, Rv. 231670 – 01), - in tema di partecipazione ad associazione per delinquere distampo mafioso, essendo noto che, secondo l’accreditato indirizzo ermeneutico di legittimità,in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che sitrovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Partecipazione che può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibiliregole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso,possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravie precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di"osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore",la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -,idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costantepermanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporaleconsiderato dall'imputazione (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, Rv. 271205; Sez. 6, n. 12554del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064).2.8.Tale impasse argomentativa dovrà, dunque, essere sanata nel rinnovato giudizio dimerito, indicando specificamente le ragioni per cui si tragga, da elementi significativi delconcorso in due singoli episodi estorsivi, anche la intraneità del ricorrente al sodalizio mafiosodi cui al capo 1), individuandone il contributo causale e consapevole stabilmente offerto alconseguimento o al rafforzamento dei fini perseguiti dal gruppo criminale.2.8. D’altronde, nel rinnovato giudizio di merito, il Tribunale distrettuale dovrà anchemisurarsi con il motivo aggiunto formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si sonosegnalate le conversazioni nelle quali un interlocutore considerato partecipe del gruppo nonha individuato, nell’indicare i residui sodali, anche il ricorrente.3. Come si è premesso i motivi che censurano l’ordinanza impugnata relativamente ai graviindizi di colpevolezza dei delitti estorsivi, sub specie tentata, contestati ai capi 3 e 4 non sonofondati.3.1. L’ordinanza impugnata ha analiticamente ricostruito le condotte riferibili all’[OSCURATO:PERSONA],messe in atto nei tentativi estorsivi contestati, citando le fonti e descrivendo l’attività concretacon la quale sono state formulate le richieste estorsive agli imprenditori della zona impegnatinegli appalti pubblici con particolare riguardo alle ditte ([OSCURATO:SOCIETA], il cui referente era [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) con le quali la società nella quale operava lostesso [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] ) intratteneva rapporti di fornitura di materiali per la edilizia e leinfrastrutture. In sintesi, dalle intercettazioni è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva funto daintermediario con il reggente della cosca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convocando il titolare dellaSOIGEA, [OSCURATO:PERSONA], presso l’autosalone di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il luogo in cuiavvenivano gli incontri del clan, dove vennero formulate le richieste estorsive, le quali sonostate confermate dalla p.o. escussa dalla p.g., il quale ha appunto riferito di essere statooggetto di richieste estorsive, e dal capocantiere [OSCURATO:PERSONA], che di tali richieste era statoinformato dal [OSCURATO:PERSONA], a sua volta mettendone a parte il titolare che sporse immediatamentedenuncia, a cui seguiva, per un verso, un diradamento dei contatti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA],e, pochi giorni dopo, un danneggiamento mediante incendio dei mezzi meccanici nella sede diCirò dell’azienda.3.2. Sempre dalle intercettazioni si apprende – è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, con usualelinguaggio criptico, ne parla in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] (pg. 5) – delle richieste estorsiveformulate alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]., che, almeno in una occasione, aveva consegnato sei milaeuro ‘a uno di [OSCURATO:PERSONA]’ (capo 4).3.3. Non ha mancato l’ordinanza in esame di vagliare la tesi difensiva, secondo cui ilricorrente sarebbe stato coartato dagli esponenti dell’associazione e strumentalizzato percontattare le vittime, da lui conosciute in ragione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], confutando laricostruzione delle conversazioni, propugnata con particolare riferimento al colloquio traAdorisio e [OSCURATO:PERSONA], su cui anche in questa sede si insiste, ovvero che i contatti con [OSCURATO:PERSONA] sierano diradati per la preoccupazione di essere coinvolti in vicende a loro estranee, trattandosidi ricostruzione illogica rispetto alla possibilità concreta di denunciare le costrizioni di cui parlala difesa, e ritenendo, piuttosto, coerente con la prospettazione accusatoria la preoccupazionedel ricorrente di essere scoperto quale parte attiva del sistema estorsivo al quale prendevaparte.3.3.1. Ha anche replicato alla deduzione difensiva in merito alla scarsità di contatti diretti,che il Tribunale ha congruamente ricondotto a un modus operandi particolarmente prudente(mediante invio si squilli telefonici e sms) finalizzato a distogliere le indagini delle forzedell’ordine da protagonisti delle vicende estorsive, come tali non sintomatico della assenza didisvalore penale delle condotte.3.4. Anche la sussistenza delle circostanze aggravanti ‘mafiose’, di cui all’art. 416-bis cod.pen., nella duplice configurazione di legge, è stata adeguatamente argomentata dalla ordinanzaimpugnata, sulla base di una lettura complessiva degli elementi indiziari raccolti, correttamenteevocando il canone ermeneutico a tenore del quale la finalità agevolativa non presupponenecessariamente l'intento del consolidamento o del rafforzamento di un sodalizio criminoso dital tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione,anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzatedall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274615; Sez. 6, n.28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017,Realmuto, Rv. 270158).3.5. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidentiillogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in unacensura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando iparametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa si limita a formulare un giudizio diinsufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dalgiudice del merito: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesaprospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio.4. Parimenti privo di pregio il terzo motivo, con cui si censura la motivazione posta afondamento delle esigenze cautelari.4.1. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delittoaggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., vige la doppia presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen, di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, e diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, “salvo che siano acquisiti elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenzecautelari possono essere soddisfatte con altre misure”. Come è stato efficacemente rilevato, lapresunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinaripoli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma lamisura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis,ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte odirettamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione(Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Rv. 265419; conf. tra le tante,Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023 (dep. 2024) Rv. 285879.4.2. Elementi che, nel caso di specie, non sono stati evidenziati dal ricorrente, che si èlimitato a insistere sulla insussistenza dei gravi indizi del delitto associativo senza spendereparole per vincere la presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari.5.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente al delitto associativo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diCatanzaro. Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimentidi cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod. Proc. Pen.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli
Sentenza Cassazione n. 22028/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris