CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3255/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.6906/15/2016 depositata i l 14/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (hinc: CTR), con sentenza n. 6906/15/16 depositata in data 14/11/2016,ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5636/2015 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva accolto il ricorso con il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l’intimazione di pagamento n. 09720139078938817 relativa alla cartella di pagamento n. 09720110110116077603 per la somma di Euro 40.220. 2. La CTR ha rilevato che l’avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, che precede l’avvio del processo esecutivo ed è redatto secondo il modello ministeriale, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, senza la necessità che siano allegati ulteriori atti o la stessa cartella di cui viene intimato il pagamento. Ha pertanto ritenuto non corretta la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto, invece, violate le disposizioni che impongono l’allegazione di copia degli atti presupposti richiamati nella motivazione dell’atto impugnato. 3. Avverso la sentenza della CTR l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, con tredici motivi. 4. Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:SOCIETA]. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ex art. 372 cod. proc. civ., con allegato un estratto di ruolo alla data del 11/04/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha contestato la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per mancata/adeguata valutazione e/o motivazione di eccezioni riguardanti plurimi motivi di nullità/improcedibilità degli atti d’appello. 1.1. Entrambi gli appelli proposti (R.G. n. 6980/2015 proposto dall’Agenzia delle Entrate e R.G. n. 6690/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA]) sono stati riuniti all’interno del procedimento da cui è scaturita la sentenza impugnata. Ad avviso di parte ricorrente entrambi gli appellisono tardivi, in quanto impugnati in data 13/10/2015, con la conseguente decadenza dal potere di impugnare ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. 1.2. Inoltre, nel fascicolo portante (R.G. n. 6980/2015) un ulteriore profilo di inammissibilità era da ricondurre alla mancata produzione della sentenza del giudice di primo grado al momento della proposizione ed iscrizione dell’appello stesso. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene contestata, in rito, la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità/inammissibilità dell’atto d’appello, per nullità/inammissibilità del giudizio di appello per difetto di valida vocatio in iusdi tutti i soggetti evocati nel giudizio di primo grado e di valida ed efficace notifica. 2.1. Il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, contesta, in sequenza, la nullità del procedimento di secondo grado per l’ipotesi in cui l’appello sia stato notificato, in presenza di cause inscindibili solo ad alcune parti, il difetto di procura/delega, allorché «non è indicato il fautore della delega né in base a quale atto avrebbe il potere di rappresentanza della Società a motivo del potere di conferire la procura all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]», la mancanza delle pag. 3-4 dell’atto d’appello (notificato direttamente a mezzo posta). 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la mancata violazione di eccezione di erroneità/nullità della intimazione di pagamento per nullità della pretesa creditoria/violazione del principio del ne bis in idem «in quanto la pretesa era stata già effettuata con precedente atto posta la nullità dell’impugnato avviso di accertamento per difetto di competenza e difetto di previa deroga/autorizzazione in quanto emesso a seguito di una verifica generale eseguita dagli Ispettori della Guardia di Finanza di Colleferro che non aveva la competenza ad effettuare, poiché lo scrivente ricorrente avendo un volume di affari/compensi superiore ad Euro 100.000,00 l’attività ispettiva avrebbe dovuto essere preceduta da una deroga/autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]).» 3.1. La parte ricorrente richiama la direttiva che stabilisce che i servizi che operano nella Provincia di Roma possono procedere ad attività ispettiva nei confronti dei lavoratori autonomi e professionisti sino ad Euro 100.000,00 di volume di affari o compensi. Superato tale limite è, invece, necessaria una deroga/autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, poi, che: «tale accertamento, per cui veniva emesso un avviso di ruolo ed una cartella (n° 09720110116077603/000), relativamente ed esclusivamente all’anno 2005, è stato già attivato antecedentemente con gli atti oggetto del giudizio pendente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma R.G. N. 2899/12 la cui udienzaè stata celebrata in data 09.01.13, definito poi con sentenza 93/22/12, oggetto peraltro anch’essa di impugnazione.» 4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la nullità/erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omessa/mancata valutazione di eccezione di pregiudizialità penale/sospensione del presente procedimento dinanzi alla adita commissione e/o per omessa mancata valutazione di eccezione di nullità/inesistenza della pretesa. 4.1. La parte ricorrente ha evidenziato che, davanti alla Procura della Repubblica di Velletri, pende un procedimento penale (R.G.N.R. 583/K/2015 in cui sono indagati i funzionari responsabili di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’ipotesi di cui all’art. 629 cod. pen., fatto di assoluto rilievo, in quanto, ad avviso della parte ricorrente: «l’accertamento penale è sicuramente rilevante e pregiudiziale rispetto al presente procedimento.» 4.2. Evidenzia, poi, che: «come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma all’atto esattoriale impugnato non è collegato alcun valido precedente titolo creditorio (atto presupposto) né alcuna valida e legittima causale.» 5. Con il quinto motivo di ricorso viene contestata la nullità/erroneità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell’atto impugnato. La parte ricorrente rileva che la notifica è stata fatta direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo di persona non qualificatasi. 5.1. Ilricorrente richiama gli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando, quanto alla prima norma, che il secondo periodo costituisce la prosecuzione del primo nel senso che: «la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati.» Di conseguenza, anche l’art. 14 legge n. 890 del 1982, quando afferma la possibilità di eseguire la notifica a mezzo posta da parte degli uffici finanziari,riserva tale facoltà solamente a quegli uffici che esercitano potestà impositiva, escludendo, invece, gli agenti della riscossione. La parte ricorrente evidenzia, quindi, che la notifica da parte dell’agente della riscossione per ogni atto che sia di sua competenza sia inesistente o comunque non sanabile. 6. Con il sesto motivo di ricorso è stata contestata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la nullità/erroneità della sentenza impugnata per omessa/mancata valutazione di eccezione di mancanza e/o nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento, in quanto la cartella esattoriale impugnata non è stata preceduta in ogni caso da alcun atto, ovvero l’atto ha preceduto altra e diversa cartella. L’avviso di accertamento da cui deriva l’intimazione di pagamento impugnata è carente di motivazione. 6.1. La parte ricorrente rileva che l’avviso di pagamento da cui scaturisce l’intimazione di pagamento impugnata è privo di adeguata motivazione, facendo riferimento al PVC nei confronti del ricorrente, non allegato e non notificato a quest’ultimo. Rileva, quindi, che: «Ne discende, pertanto, che l’intimazione di pagamento impugnata conseguente ad un avviso di accertamento (già impugnato) privo di una sia pur minima autonoma motivazione essendo motivato esclusivamente con riferimento ad un P.V.C. emesso nei confronti dello scrivente ricorrente, non allegato né notificato separatamente al ricorrente, deve essere annullato per assoluta mancanza di motivazione. Si precisa, altresì, che l’Agenzia delle Entrate di Roma, non ha né indicato gli elementi e le circostanze idonee a giustificare il ricorso all’accertamento sintetico né a quale categoria di reddito apparterrebbe il presunto maggior reddito accertato sinteticamente.» Ne discende, ad avviso della parte ricorrente, l’annullabilità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e nullo anche ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000. Il P.V.C. non solo non risulta allegato, ma neppure riprodotto nel suo contenuto essenziale. Rileva, poi, come sia «assurdo e illogico che presunti versamenti bancari “non giustificati” possano costituire “reddito” interamente tassabile», essendo, comunque, necessario tenere conto dei costi. La ricorrente richiama, infine, la dottrina che esclude presunzioni automatizzate tra movimenti non giustificati e la presunzione di ricavi. 7. Con il settimo motivo di ricorso è stata contestata la nullità/erroneità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità della notifica dell’intimazione di pagamento. 7.1. La parte ricorrente articola il motivo di ricorso evidenziando che: «la notifica è stata effettuata nella totale mancata osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. La notifica tramite posta del verbale, ai sensi ed effetti dell’art. 150 c.p.c. in connessione con l’art. 8 della L. 890/92, vista la possibilità concessa dall’art. 201 C.d.S. deve ritenersi comunque, inesistente, nulla, non potendosi configurare la conoscenza del destinatario.» Richiama, poi, le formalità previste nell’art. 140 cod. proc. civ. 7.2. Contesta, poi, la nullità dell’intimazione di pagamento, in quanto non risulta indicata né l’autorità giudiziaria, né la commissione tributaria provinciale competente. Rileva, altresì, la nullità dell’intimazione di pagamento «in quanto non viene indicato che la notifica del ricorso per i vizi propri attinenti alle cartelle esattoriali deve essere effettuata all’Agente per la riscossione, oltre che totale incertezza circa la denominazione dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] a cui notificare il ricorso». Contesta, poi, la mancata indicazione degli elementi costitutivi della richiesta di pagamento. Di conseguenza, «essendo invalido il titolo senza indicazione né allegazione della delega del capo dell’Ufficio al responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell’Ente creditore), del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della stessa cartella esattoriale e della sottoscrizione dello stesso, senza gli elementi essenziali per proporre l’opposizione, senza specifica dell’Ente e della causale, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto del contribuente L.212/2000 se ne deduce la decadenza dell’Amministrazione.». 7.3. Viene contestata anche la nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e 7 legge n. 212 del 2000. Ad avviso del ricorrente l’intimazione di pagamento è nulla, laddove non siano allegate le cartelle di pagamento munite di relata di notifica, atteso che la norma di salvaguardia di cui all’art. 36 d.l. n. 248 del 2007 opera esclusivamente in riferimento alle cartelle di pagamento. 7.4. La parte ricorrente ha poi contestato la nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento, in quanto le somme per tributi (Euro 33.524,71) sono diverse da quelle indicate nella cartella esattoriale da cui dipende l’atto impugnato (Euro 35.089,47), non sono indicati gli interessi e l’avviso di accertamento presupposto è stato emesso a seguito di un provvedimento autorizzatorio illegittimo, in quanto privo di motivazione, generico, sproporzionato, oltre che privo dei presupposti previsti dal complesso normativo in vigore. Sotto tale profilo evidenzia che quattro/cinque ispettori hanno eseguito l’ispezione nella sua abitazione, dove la propria consorte stava riposando, con evidente violazione della privacy, in violazione degli artt. 52 d.P.R. 26/10/1972, n. 63 e successive modifiche. 8. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata contestata la «nullità/erroneità della sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento, in quanto l’avviso di accertamento da cui consegue l’intimazione di pagamento è fondato su dati bancari illegittimamente acquisiti, in violazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 660 del 1973. 8.1. La parte ricorrente –rilevato di non aver potuto giustificare le proprie movimentazioni bancarie per non aver potuto reperire la documentazione necessaria, essendosi recato all’estero per motivi di salute, oltre che per le lungaggini dell’iter bancario per il reperimento dei documenti –contesta che all’avviso di accertamento non sia stata allegata l’autorizzazione all’espletamento di indagine bancaria, precludendo la valutazione delle ragioni che hanno condotto alla scelta di tale mezzo istruttorio. 9. Con il nono motivo di ricorso è stata contestata la nullità/erroneità della sentenza per «violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.» 9.1. Secondo il ricorrente l’avviso di accertamento da cui discende l’intimazione di pagamento deve ritenersi nullo perché fondato su semplici presunzioni, in assenza di qualsiasi elemento di prova ed è fondato su accertamenti bancari, con una pretesa tributaria non sorretta da un iter logico che consenta di valutare in forma critica la conclusione dell’avviso di accertamento. Rileva che sia i prelevamenti che i versamenti bancari sono giustificati da «spese familiari». Richiama l’art. 1 t.u.i.r. e l’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. 9.2. La parte ricorrente evidenzia, poi, che l’avviso di accertamento è nullo per l’errata valutazione dei dati contenuti nel verbale del 04/05/2006-09/11/2007 della Guardia di Finanza, nel secondo dei quali è contestata la mancata indicazione di componenti positivi ai fini IRAP per Euro 60.085,71, derivanti dall’applicazione delle presunzioni ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972. 10. Con il decimo motivo di ricorso viene contestata la «nullità/erroneità della sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’accertamento impugnato per errata valutazione dei dati contenuti nel verbale del 20/09/2010 prot. 15575 del 17/09/2010 per un totale di € 58.201,00 perché effettuato sulla base di elementi inveritieri e non corrispondenti a legge.» 10.1. Il ricorrente evidenzia che l’accertamento si fonda sulla base dell’accertamento dell’anno 2005 di versamenti per Euro 56.175,51, prelevamenti per Euro 10.915,00 per un totale di Euro 67.090,51, da cui viene calcolata l’IVA evasa per Euro 11.235,10. La parte ricorrente evidenzia, quindi, a pag. 27, i dati, a suo dire non corretti, come la determinazione analitica delle entrate (Euro 82.485 invece di Euro 81.416), le somme accertate a fini IRPEF di Euro 43.280 invece di quelle corrette di Euro 25.350, il calcolo a fini IVA condotto non solo con riferimento ai versamenti, ma anche ai prelievi. 11. Con l’undicesimo motivo di ricorso viene contestata la «nullità/erroneità della sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata per mancata valutazione della nullità della notifica della cartella.» 11.1. Il ricorrente contesta la notifica per mancata osservanza delle forme previste nell’art. 140 cod. proc. civ. Rileva che: «La notifica tramite posta del verbale, vista la possibilità concessa dall’art. 140 c.p.c. in connessione all’art. 8 della L. 890/92, vista la possibilità concessa dall’art. 201 C.d.S., deve ritenersi comunque, inesistente, nulla, non potendosi configurare la conoscenza del destinatario, neppure quella presuntiva connessa alle norme, se l’ufficiale postale: a) non ha affisso alla porta del domicilio l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale; b) non ha invitato la RR. prescritta per le notifiche tramite ufficiale giudiziario, in assenza del destinatario; c) ha restituito il plico senza tenerlo per un tempo sufficiente e necessario al destinatario per poterne venire a conoscenza (i dieci giorni sono stati dichiarati insufficienti ed illegittimi costituzionalmente con la sent. 346/98); oltre al fatto che la relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio della cartella, comportandone la nullità (Cass. 21/03/2007), ed oltre al fatto che la relata di notifica è in bianco e pertanto determina la giuridica inesistenza della» notifica …». 11.2. Il ricorrente lamenta l’omessa indicazione della commissione tributaria provinciale cui fare ricorso, l’ufficio cui notificare quest’ultimo, la mancata indicazione dell’agente della riscossione come destinatario del ricorso in caso di vizi concernenti le cartelle esattoriali. Lamenta, poi, la mancata individuazione degli elementi costitutivi della richiesta di pagamento e che l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, in quanto eccedente la misura consentita. Contesta, infine, come ingiusta la condanna al pagamento delle spese di giudizio per Euro 5.000,00. 12. Con il dodicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «nullità/erroneità della sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per avvenuta adesione all’accertamento dell’ufficio di cui al presente verbale relativo all’anno 2005; violazione di legge per errata valutazione di somme diversamente computate/accertate, nullità dell’accertamento per tentato indebito arricchimento ai danni del contribuente/autoadeguamento ai parametri indicati per l’anno 2005.» 12.1. Il ricorrente contesta il conteggio dell’amministrazione, evidenziando che non è stato tenuto conto di quanto versato a titolo di adesione. 13. Con il tredicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «Nullità/erroneità della sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di gravissima responsabilità da parte dell’ente esattore (Agenzia delle Entrate di Velletri) a fronte di mancata valutazione di sollecito/diffida all’esercizio del potere di autotutela, oltre che della sussistenza dei presupposti per la condanna dell’agente di riscossione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.» 13.1. Il ricorrente lamenta la mancata risposta alle istanze di autotutela, evidenziando una gravissima negligenza dell’ufficio, sanzionabile nella presente sede. Ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., in ragione del preteso accanimento nei suoi confronti, in quanto il concessionario per la riscossione avrebbe agito con superficialitàe con plurimi comportamenti contrari a principi di trasparenza. 14. Il ricorrente ha, infine, fatto «richiesta di emissione di provvedimento inibitorio/di sospensione dell’atto impugnato», evidenziando che: «La richiesta di sospensione qui avanzata risulta legittimata oltre che dalla gravissima ulteriore doppia richiesta di pagamento, anche in ragione dell’entità degli importi azionati che se posti in esecuzione determinerebbero un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente il quale sarebbe costretto a pagare delle somme che oltretutto risultano essere criptiche e pertanto altamente incerte.» Rileva, poi, che: «Quando detto risulta, viepiù, comprensibile ove si consideri il conflitto giuridico-fattuale in cui si incorrerebbe qualora l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall’istante, venisse accertato mediante un provvedimento di accoglimento da parte dicodesta On.le Commissione.» 14.1. Rileva, poi, che anche in ragione delle condizioni di salute del ricorrente sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del «prejudicium» per accogliere tale richiesta. 15. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente ha contestato in merito ai controricorsi dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. che: «il deposito del file di notifica XML della notifica mezzo p.e.c. dell’atto con allegati, la prova della notifica degli atti effettuati a mezzo PEC deve essere data non con la copia PDF delle certificazioni attestanti le operazioni di notifica, ma bensì con il formato Eml-Msg del modulo PEC di invio, accettazione e consegna della notifica ovvero quello contenente gli atti nel formato “ apribile – consultabile “, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 previste dall’art. 34, comma 2 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il difetto di deposito della prova della notifica con un tale formato “ consultabile “ determina la sanzione della inammissibilità dell’atto, che nelcaso di specie trattasi di entrambi gli atti di parte resistente, ovvero del controricorso nell’interesse di EQUITALIA a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], e del controricorso nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate a firma dell’Avv. dello Stato [OSCURATO:PERSONA], con quel che consegue in tema di inammissibilità dei ricorsi e/o costituzioni nei giudizi, e delle ulteriori conseguenze in merito alle successive (si ritiene peraltro ingiuste) condanne alle spese di giudizio a cui lo scrivente è stato reso destinatario.» 15.1.Il ricorrente ha altresì contestato « la c.d. regolarità degli atti,sotto il profilo della “ legittimatio ad causam/processum “ e dello “ ius postulandi “ in capo al soggetto costituito ed al procuratore costituito. la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata fusa per incorporazione nella Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] con conseguente inesistenza del mandato (03/03/2017). La recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30 Luglio 2021 n° 21970 ha stabilito che “ ..la fusione per incorporazione di una società in un’altracomporta l’estinzione della società incorporata …”. A tale principio giurisprudenziale consegue necessariamente, a giudizio di chi scrive, la perdita di validità ed efficacia del contratto di mandato e patrocinio, ovvero la procura speciale in favore del patronus che rappresenta la società incorporata, con i conseguenti ulteriori effetti in seno al processo. Orbene con D.L. 193/2016 la società (privata) EQUITALIA (parte controricorrente) ha cessato di esistere essendosi perfezionata la fusione per incorporazione da parte della Agenzia delle Entrate, la quale si determinerà in un “ ramo di azienda (pubblica) della neonata Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] denominato Agenzia della [OSCURATO:SOCIETA], il cui compito appunto è quello di procedere alla riscossione dei crediti fiscali. Di tale soggetto giuridico non vi è traccia alcuna nel giudizio di cui trattasi, e peraltro tutti gli atti posti in essere a far data dall’entrata in vigore della norma (pubblicata su G.U. del 24/10/2016).» 16. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, con controricorso. 16.1 In via preliminare ha evidenziato che, in data 27/05/2013 l’Agente per la riscossione Tributi della Provincia di Roma notificava al contribuente l’intimazione di pagamento n. 09720139078938817 relativa alla cartella di pagamento n. 09720110110116077603, notificata il 10/05/2011. Tale cartella recava l’iscrizione a ruolo (consegnato all’AdR in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a titolo provvisorio, ex art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 in pendenza di ricorso avverso il propedeutico avviso di accertamento n. TK701182723/2010, relativo all’anno d’imposta 2005. 16.2. Sempre in via preliminare ha rilevato che è pendente davanti alla presente Corte il ricorso proposto contro la sentenza della medesima CTR (n. 170/29/2013) che si è pronunciata, in senso favorevole all’amministrazione finanziaria, sul ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. TK701182723/2010 e la cartella di pagamento n. 09720110116077603 su ruolo provvisorio, da cui è scaturita l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, iscritta con R.G. 18781/13 (sul punto, si rinvia a quanto ri levato, infra, sub 16.5.) 16.3. In relazione alla pluralità di giudizi scaturiti dall’avviso di accertamento appena richiamato l’amministrazione finanziaria ha precisato la sequenza di seguito riportata: - l’impugnazione dell’avviso di accertamento TK701182723/2010 e la cartella di pagamento 09720110116077603 su ruolo provvisorio (il 50% delle imposte accertate secondo la norma in vigore al 16/02/2011, giorno di elaborazione del ruolo) è stata oggetto del procedimento deciso con la sentenza CTR del Lazio n. 170/29/2013 favorevole all’amministrazione finanziaria; - l’impugnazione della cartella di pagamento 09720130290070554 emessa a seguito di iscrizione a ruolo per la restante metà (rispettivamente fino a due terzi da sentenza CTP ed il residuo da sentenza CTR) è stata decisa nel procedimento definitocon la sentenza CTP 11389/36/2016; - l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 09720139078938817, scaturente dal mancato pagamento della cartella 09720110116077603 ad oggi ha come esito la sentenza della CTR del Lazio n. 6906/15/2016, oggetto di impugnazione nel presente procedimento. 16.4. In merito ai motivi di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell’appello, spedito in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza della CTP pubblicata il 12/03/2015, di mancanza di litisconsorzio necessario (considerato che la sentenza di primo grado è stata impugnata da entrambe le parti soccombenti e le impugnazioni sono state riunite), alla competenza di [OSCURATO:PERSONA] spa e alle diverse determinazioni dell’ufficio negli anni 2003 e 2005. Rileva, a tal fine, che l’eccezione di cui al punto 13 è infondata, in quanto, diversamente da quanto indicato, l’adesione è avvenuta per l’anno 2003. Rileva, inoltre, che tanto l’avviso di accertamento che la cartella di pagamento propedeutici alla notifica dell’intimazione di pagamento sono conosciuti dal contribuente, con conseguente irrilevanza della loro allegazione, come stabilito dall’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. 16.5. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. l’Agenzia delle Entrate ha depositato copia dell’ordinanza n. 35645/2021 emessa da questa Corte in data 19/11/2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto contro la sentenza CTR di Roma n. 170/29/2013, in ragione di quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, circa la sua adesione alla definizione agevolata. 16.6. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concluso chiedendo che: «Ferma la legittimità della sentenza della CTR, l’attuale ricorso, avente ad oggetto intimazione di pagamento, appare improcedibile, in quanto è definito il giudizio di impugnazione degli atti presupposti con Ordinanza n. 35645/2021 e la cartella oggetto dell’intimazione è stata “rottamata”.» 17. Si è costituita, mediante controricorso, anche [OSCURATO:PERSONA].p.a., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], negando la tardività dell’atto d’appelloe la fondatezza dei motivi di ricorso. 17.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato memoria ex art. 372 cod. proc. civ., dove ha dichiarato che: «Si deposita estratto di ruolo in data 11.4.2024, da cui risulta che la cartella di pagamento n. 09720110116077603000, sospesa per “rottamazione TER” con provvedimento del 29/07/2019, è oggi interamente pagata.» 18. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del l’ordinanza n. 35645/2021 emessa da questa Corte in data 19/11/2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso la sentenza CTR del Lazio n. 170/29/2013, avente ad oggetto la cartella n. 09720110116077603. In relazione a tale cartella è stato , infatti, emesso l’avviso di intimazione la cui impugnazione è stata de