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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05870/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del cumulativo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui i medesimi, ritenuti responsabili dei reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione per mancato riconoscimento del reato di cui art. 73, comma 5, t.u.s. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (pag. 3) e dalla conforme sentenza di primo grado (pagg. 16 e 17); Considerato, inoltre, che il motivo è altresì manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e dalla conforme sentenza di primo grado, che, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, hanno non illogicamente argomentato le ragioni ostative al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che it ricorso dev0 essere dichiaratO inammissibi4, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del cumulativo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui i medesimi, ritenuti responsabili dei reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione per mancato riconoscimento del reato di cui art. 73, comma 5, t.u.s. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (pag. 3) e dalla conforme sentenza di primo grado (pagg. 16 e 17); Considerato, inoltre, che il motivo è altresì manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e dalla conforme sentenza di primo grado, che, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, hanno non illogicamente argomentato le ragioni ostative al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che it ricorso dev0 essere dichiaratO inammissibi4, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 20
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