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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 1983

Cassazione n. 08329/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1983 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.

Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato la congruità della pena inflitta all'imputato in considerazione della gravità del fatto e della intensità del dolo dimostrata dall'imputato.

Rilevato che nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1983 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato la congruità della pena inflitta all'imputato in considerazione della gravità del fatto e della intensità del dolo dimostrata dall'imputato. Rilevato che nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08329/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris