Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40132/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO Cto_a_Vviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C,apozzi frha Petruzz llis D E I>OSI itArA [OSCURATO:PERSONA]\CLUIV:i n 2 4 O T1 2'0 c.",":CEITIERE P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO Cto_a_Vviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C,apozzi frha Petruzz llis D E I>OSI itArA [OSCURATO:PERSONA]\CLUIV:i n 2 4 O T1 2'0 c.",":CEITIERE P
Sentenza Cassazione n. 40132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris