CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 34437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1930/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in R oma , via Conca d’Oro n. 184/190, presso lo studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrenti - avverso la sentenza n. 19553 /20 2 3 de lla Corte Suprema di Cassazione, depositata il10.7.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente contro la sentenza n. 302/2021della Corte d’Appello di Ancona. La Corte territoriale, disattendendo l’appello del la ricorrente , aveva confermato la decisione di primo grado con cui i l Tribunale di Macerata aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenerel’annullamento del licenziamento disciplinare disposto nei suoi confronti dal M.I.U.R., di cui era dipendente con funzioni di collaboratrice scolasticapresso gli istituti indicati in epigrafe. Contro l’ordinanza di questa Corte la lavoratrice ha ora proposto ricorso per revocazioneaffidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è difes o con controricorso intestato anche all’ufficio scolastico regionale e agli istituti scolasticiinteressati. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è presentato ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. ed è basato sulla testuale affermazione, in rubrica, che « la decisione impugnata è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa(costituito dalla revoca dell’applicazione in favore della ricorrente della legge n. 104/1992), del quale con la sentenza impugnata è stata omessa la disamina».Occorre precisare che la sanzione disciplinare del licenziamento venne inflitta per l’in adempi men to all’ordine di rientrare in servizio impartito alla dipendente quando era in aspettativaper motivi familiari. L’ordine di rientra re i n servizio era statoimpartito dopo che la pubblica amministrazione aveva appreso che le condizioni di salute della persona assistita dalla ricorrente non erano più quelle previste dalla legge n. 104 del 1992 quale presupposto per il diritto all’aspettativa , tant’è che l’I.N.P.S. aveva disposto la revoca dei benefici. Con il presente ricorso la lavoratrice insiste nell’affermare la tesi secondo cui, in mancanza di una comunicazione da parte dell’I.N.P.S.della revoca dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, il diritto al godimento di quei benefici doveva intendersi ancora perdurante.Il che la ricorrente ritiene di poter desumere da quanto disposto dallo stesso I.N.P.S. nella circo lare n. 127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Su questo presupposto si afferma, nel ricorso, che «La Corte di Cassazione ha adottato la sentenza impugnata sul presupposto dell’esistenza di un fatto che invece in maniera incontrovertibile non sussiste». 2. Il ricorso è manifestameteinammissibile. 2.1. A parte l’incomprensibileriferimento, nella rubrica del motivo, alla «omessa … disamina» di un fatto la cui verità sarebbe «incontrastabilmente esclusa», manca l’indicazione stessa di un «fatto» sul quale sia, in ipotesi, caduto l’errore di percezione della Corte. È evidente che tale «fatto» non può consistere nella permanenza o meno del diritto a godere dei benefici della legge n. 104 del 1992, perché la permanenza o la cessazione d ei benefici è u n giudizio, in diritto, conseguente all’accertamento di determinati fatti.Lo stesso vale per il giudizio sulla rilevanza o meno, ai fini della permanenza o della cessazione del diritto ai benefici, della comunicazione agli interessati della revoca da parte dell’I.N.P.S. e della circolare dell’I.N.P.S. che quella comunicazione prevedeva. 2.2. Inogni caso, nella sentenza qui impugnata, la Corte di Cassazione si è limitata a dichiara re inammissibile il ricorso nella parte in cui tendeva a rimette re in discussione l’accertamento in fatto «che non sussistevano le condizioni richieste per la fruizione del congedo straordinario biennale». Quindi, a tutto concedere,l’errore di fatto (se tale fosse) potrebbe averlo commesso la Corte d’Appello, non certo la Corte di Cassazione, che ha correttamente rilevato l’impossibilità di procedere a un riesame del fatto. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo . 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodelle spese relative al presente giudizio di revocazione, liquidate in € 4 . 5 00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito;dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115del 2002, se dovuto. Così deciso in Ro