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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26994/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Lecce - adito, ai sensi dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Ancona in data 23 giugno 2016 - accertava l'inesistenza del titolo esecutivo, per essere stata la sentenza stessa integralmente riformata in appello, con contestuale declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva deciso nonostante la tardività del gravame dinanzi ad essa proposto.

La sentenza di primo grado sarebbe stata ormai in giudicato e il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto prescindere da tale dato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La sentenza di primo grado, impugnata oltre il termine di legge, passa in giudicato formale, ma la decisione di appello, la quale, senza rilevare la tardività, pronunci nel merito sulla medesima res iudicanda, non è giuridicamente inesistente.

Essa è piuttosto affetta da violazione della legge processuale, denunciabile dalla parte che vi ha interesse mediante il ricorso per cassazione.

Ove quest'ultimo non venga proposto, gli effetti della pronuncia di appello divengono a loro volta intangibili.

Il regolamento dettato da tale pronuncia, in ragione della natura devolutivo-sostitutiva propria del mezzo di gravame, tiene luogo di quello antecedente, assumendo valore incontrovertibile e risolvendo ex tunc il giudicato anteriormente formatosi.

3. Si è, dunque, al di fuori del fenomeno regolato dell'art. 669 cod. proc. pen., e in particolare, per quanto propriamente riguarda il caso di specie, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 8 di tale disposizione codicistica, che disciplina il contrasto tra il giudicato di condanna e quello di proscioglimento (dando, in caso di prescrizione sopravvenuta, prevalenza al primo).

L'art. 669 cod. proc. è infatti norma che mira a risolvere i problemi nascenti dalla coesistenza di giudicati, in presenza di una loro patologica duplicazione; sotto questo profilo, la norma, al pari di quelle sui conflitti positivi di competenza e dell'art. 649 cod. proc. pen., costituisce espressione del generale principio del ne bis in idem, teso a scongiurare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano, all'esito, autonomi provvedimenti (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864-01).

Le previsioni dell'art. 669 cod. proc. pen. sono, dunque, destinate ad operare rispetto a decisioni giudiziali contrastanti, a patto che queste intervengano a definizione di procedimenti penali distinti, autonomamente instaurati l'uno dall'altro.

Nel rapporto di natura verticale, che si instaura tra decisioni che intervengano in gradi successivi del medesimo procedimento, la decisione dì grado superiore, una volta passata in giudicata, è invece destinata fisiologicamente e in ogni caso a prevalere.

4. Il ricorso deve essere, per queste ragioni, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Lecce - adito, ai sensi dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Ancona in data 23 giugno 2016 - accertava l'inesistenza del titolo esecutivo, per essere stata la sentenza stessa integralmente riformata in appello, con contestuale declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva deciso nonostante la tardività del gravame dinanzi ad essa proposto. La sentenza di primo grado sarebbe stata ormai in giudicato e il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto prescindere da tale dato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La sentenza di primo grado, impugnata oltre il termine di legge, passa in giudicato formale, ma la decisione di appello, la quale, senza rilevare la tardività, pronunci nel merito sulla medesima res iudicanda, non è giuridicamente inesistente. Essa è piuttosto affetta da violazione della legge processuale, denunciabile dalla parte che vi ha interesse mediante il ricorso per cassazione. Ove quest'ultimo non venga proposto, gli effetti della pronuncia di appello divengono a loro volta intangibili. Il regolamento dettato da tale pronuncia, in ragione della natura devolutivo-sostitutiva propria del mezzo di gravame, tiene luogo di quello antecedente, assumendo valore incontrovertibile e risolvendo ex tunc il giudicato anteriormente formatosi. 3. Si è, dunque, al di fuori del fenomeno regolato dell'art. 669 cod. proc. pen., e in particolare, per quanto propriamente riguarda il caso di specie, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 8 di tale disposizione codicistica, che disciplina il contrasto tra il giudicato di condanna e quello di proscioglimento (dando, in caso di prescrizione sopravvenuta, prevalenza al primo). L'art. 669 cod. proc. è infatti norma che mira a risolvere i problemi nascenti dalla coesistenza di giudicati, in presenza di una loro patologica duplicazione; sotto questo profilo, la norma, al pari di quelle sui conflitti positivi di competenza e dell'art. 649 cod. proc. pen., costituisce espressione del generale principio del ne bis in idem, teso a scongiurare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano, all'esito, autonomi provvedimenti (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864-01). Le previsioni dell'art. 669 cod. proc. pen. sono, dunque, destinate ad operare rispetto a decisioni giudiziali contrastanti, a patto che queste intervengano a definizione di procedimenti penali distinti, autonomamente instaurati l'uno dall'altro. Nel rapporto di natura verticale, che si instaura tra decisioni che intervengano in gradi successivi del medesimo procedimento, la decisione dì grado superiore, una volta passata in giudicata, è invece destinata fisiologicamente e in ogni caso a prevalere. 4. Il ricorso deve essere, per queste ragioni, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inam