Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:33
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0374 - IT
Avis juridique important
|
61992J0374
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 1. FEBBRAIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ADULTI - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-374/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00301
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] bovine - [OSCURATO:PERSONA] all' ammasso privato - Regolamento n. 2267/84 - [OSCURATO:PERSONA] parziale di determinati pezzi di quarti anteriori disossati prima della scadenza del periodo minimo di ammasso - [OSCURATO:PERSONA] del diritto all' aiuto - Mantenimento in ammasso di un quantitativo minimo di carne
[Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2267/84, art. 4, n. 2]
[OSCURATO:PERSONA] regolamento n. 2267/84, che per il settore delle carni bovine stabilisce un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori, è volto anzitutto a garantire l' immagazzinamento del maggior quantitativo possibile di carni bovine a prescindere dal tipo di pezzi immagazzinati, e l' art. 4, n. 2, ha lo scopo, tenendo conto degli usi commerciali e delle esigenze di ordine pratico, di consentire all' ammassatore un certo margine per quanto riguarda i quantitativi da immagazzinare stabiliti nel contratto di ammasso. Detto art. 4, n. 2, lett. b), va pertanto interpretato nel senso che, in caso di svincolo anticipato dall' ammasso di determinati pezzi di quarti anteriori disossati di carne bovina prima della scadenza del periodo minimo di ammasso di due mesi stabilito dall' art. 7, n. 1, del regolamento, l' ammassatore ha diritto all' aiuto qualora i pezzi di carne rimasti nel magazzino privato nel corso di detto periodo minimo di ammasso rappresentino un quantitativo di carne non disossata messo in lavorazione superiore o pari al 90% del quantitativo contrattuale, senza che sia necessario che i pezzi rimasti immagazzinati possano essere riuniti in quarti anteriori completi disossati.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-374/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] OHG
e
[OSCURATO:PERSONA] fuer landwirtschaftliche [OSCURATO:PERSONA] (BALM),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 1984, n. 2267, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine (GU L 208, pag. 31),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia,
- per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Berrisch, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee all' udienza del 30 settembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 agosto 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1 ottobre successivo, il [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato (CEE), una questione relativa all' interpretazione dell' art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 1984, n. 2267, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine (GU L 208, pag. 31, in prosieguo: il "regolamento n. 2267/84").
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia fra la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fuer landwirtschaftliche [OSCURATO:PERSONA] (Ente federale per l' organizzazione dei mercati agricoli, in prosieguo: la "BALM").
3 Ai sensi dell' art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2 maggio 1980, n. 1091, recante modalità per la concessione di aiuti all' ammasso privato di carni bovine (GU L 114, pag. 18, in prosieguo: il "regolamento n. 1091/80"), il contratto di ammasso cui è subordinata la concessione dell' aiuto impone all' ammassatore, in particolare, l' obbligo di ammassare entro i termini previsti e tenere in ammasso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi.
4 Considerando che, per tener conto degli usi commerciali nonché delle esigenze d' ordine pratico, era opportuno ammettere taluni margini di variazione dei quantitativi concordati, la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto all' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1091/80 che l' obbligo di rispettare il quantitativo convenuto è considerato adempiuto, se almeno il 90% di detto quantitativo viene immesso e mantenuto in ammasso.
5 [OSCURATO:PERSONA] riteneva poi opportuno concedere aiuti all' ammasso privato per quel che riguarda in particolare le carni ottenute da bovini adulti ed emanava pertanto il regolamento n. 2267/84. A norma dell' art. 1, n. 1, di detto regolamento, le domande dovevano essere presentate entro il 20 agosto e il 23 novembre 1984.
6 L' art. 3, n. 2, di detto regolamento precisa che il contratto di ammasso può riguardare solo carni non disossate e una delle presentazioni di cui all' art. 2, n. 2, del medesimo regolamento, fra cui vanno annoverati i quarti anteriori.
7 Tuttavia, ai sensi dell' art. 4 del regolamento n. 2267/84,
"1. Su riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 2, prima dell' immagazzinamento, il contraente può tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all' articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.
2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossato messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e:
a) superiore o uguale al 90% di tale quantitativo, l' importo dell' aiuto all' ammasso privato di cui all' articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione;
b) inferiore al 90% di tale quantitativo, l' aiuto all' ammasso privato non viene versato".
8 L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 2267/84 prevede che il diritto all' aiuto è acquisito soltanto se l' intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l' intero periodo.
9 Tuttavia, l' art. 7, n. 1, del regolamento n. 2267/84 precisa che, dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto. In tale ipotesi l' art. 7, n. 2, dispone che l' importo dell' aiuto viene conseguentemente ridotto.
10 Fondandosi sul regolamento n. 2267/84, la [OSCURATO:PERSONA], con contratto 5 novembre 1984, si impegnava nei confronti della BALM a tenere in ammasso privato per una durata di nove mesi 100 tonnellate di quarti anteriori di carni bovine tagliati secondo il taglio detto diritto ai sensi dell' art. 2, n. 2, quarto trattino, lett. b), del regolamento n. 2267/84.
11 Il 19 novembre 1984 la [OSCURATO:PERSONA] informava la BALM di avere immagazzinato 77 136,8 kg di quarti anteriori disossati provenienti dal taglio di 100 514 kg di quarti anteriori non disossati, con una resa del 76,742%. Quest' ultimo quantitativo di carne era stato consegnato al magazzino frigorifero l' 8 novembre 1984.
12 Con lettera 28 novembre 1984, la BALM informava la [OSCURATO:PERSONA] che il periodo contrattuale di ammasso era cominciato il 9 novembre 1984.
13 Il 31 gennaio 1985 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la concessione di un anticipo sull' aiuto relativo al contratto, anticipo che le veniva versato dalla BALM dopo la costituzione di una cauzione.
14 Nel corso di un controllo dei documenti di uscita dal deposito, la BALM rilevava che 7 572,40 kg di carne immagazzinata erano stati ritirati dal deposito da parte della [OSCURATO:PERSONA] già l' 8 gennaio 1985, cioè prima della scadenza del periodo minimo di ammasso di due mesi. I cartoni oggetto dello svincolo anticipato contenevano pezzi congelati di carne bovina disossata, "ad eccezione della pancia e della tibia".
15 Fondandosi sui documenti in suo possesso, la BALM accertava che 558,77 kg di pancia e di tibia ancora conservati in magazzino andavano ricollegati ai 7 572,40 kg di carne bovina disossata che era stata svincolata in anticipo dall' ammasso. La BALM riteneva di dover pertanto prendere in considerazione uno svincolo anticipato di 7 572,40 kg, cui andavano aggiunti 558,77 kg, cioè un totale di 8 131,17 kg di carne disossata corrispondente, applicando un coefficiente di rendimento del 76,742%, ad un quantitativo di carne non disossata di 10 595,46 kg.
16 Di conseguenza la BALM ritiene che solo 89 918,54 kg di carne non disossata (100 514 kg - 10 595,46 kg) siano rimasti immagazzinati durante il periodo minimo di due mesi conformemente a quanto stabilito nel contratto, cioè una percentuale dell' 89,9% del quantitativo contrattuale, inferiore pertanto al minimo del 90% stabilito dalla normativa comunitaria.
17 Richiamandosi all' art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1091/80, la BALM negava il pagamento dell' aiuto, chiedeva il rimborso dell' anticipo versato e dichiarava parzialmente incamerata la cauzione.
18 Dopo il rigetto del suo reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno sostenendo che, dopo l' effettuazione del taglio, il contratto non riguardava più l' ammasso di quarti anteriori bensì quello del quantitativo di carne proveniente dal taglio. Il quantitativo di carne svincolato in anticipo (7 572,40 kg) corrisponderebbe, per una resa del 76,742%, ad un quantitativo di carne non disossata di 9 867,60 kg. Sottratti 9 867,60 kg di carne non disossata dai 100 514 kg di quarti anteriori di carne bovina non disossata originariamente disponibili, 90 646,40 kg di carne bovina non disossata sarebbero pertanto rimasti immagazzinati durante il periodo minimo di ammasso, cioè più del 90% del quantitativo sotto contratto.
19 Adito in sede di appello, il [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia si chiede se, per accertare il rispetto del limite del 90%, vadano presi in considerazione, in caso di disossamento e di taglio prima dell' immagazzinamento, solo i pezzi che possono essere riuniti in quarti prima di essere tagliati ai sensi del contratto di ammasso, come sostiene la BALM, ovvero se invece, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sia sufficiente che i pezzi rimasti immagazzinati sino alla fine del periodo minimo di ammasso di due mesi raggiungano un peso pari al 90% del quantitativo contrattuale, a prescindere dal fatto che i pezzi di carne rimasti immagazzinati possano o no essere riuniti in quarti anteriori disossati completi.
20 [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia ha pertanto sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di risolvere la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 1984, n. 2267 - GU L 208, pagg. 31 e seguenti -
a) vada interpretato nel senso che il diritto all' aiuto viene meno qualora l' ammassatore, che in un primo momento aveva immagazzinato tutta la carne ottenuta dalle operazioni di disossamento di quarti anteriori di carne bovina, ritiri determinati pezzi di carne prima della scadenza del periodo minimo di ammasso con la conseguenza che i pezzi di carne immagazzinati sino al termine del periodo di ammasso hanno ancora un peso superiore al 90% del quantitativo contrattuale ma quelli rimasti in deposito e che possono ancora essere riuniti in un quarto anteriore completo (disossato) sono inferiori al 90% di detto quantitativo,
b) ovvero nel senso che, in caso di svincolo anticipato dall' ammasso di determinate parti di quarti anteriori disossati di carne bovina prima della scadenza del periodo minimo di ammasso, il diritto all' aiuto sussista qualora le parti di carne rimaste immagazzinate nel corso di detto periodo raggiungano complessivamente il 90% del quantitativo contrattuale senza che occorra stabilire se possano essere riunite in quarti anteriori completi (disossati)".
21 Anzitutto occorre stabilire se un operatore che, come la ricorrente nella causa principale, abbia immagazzinato subito, dopo il disossamento, tutto il quantitativo previsto dal contratto, conservi il diritto all' aiuto all' ammasso privato istituito dal regolamento n. 2267/84 quando procede ad un ritiro parziale prima della scadenza del periodo di ammasso minimo di due mesi stabilito dall' art. 7, n. 1, di detto regolamento, sebbene un' ipotesi del genere non sia stata prevista dal regolamento n. 2267/84.
22 Se l' art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2267/84 consente al contraente di immagazzinare, in caso di taglio o di disossamento, un quantitativo di carne non disossata messo in lavorazione superiore o pari al 90% del quantitativo convenuto nel contratto e di conservare il diritto ad un aiuto debitamente ridotto, si deve allora altresì consentire a detto contraente, qualora abbia immagazzinato subito tutto il quantitativo previsto dal contratto, come ha fatto la ricorrente nella causa principale, di effettuare poi uno svincolo sino al 10% del quantitativo contrattuale prima della scadenza del periodo minimo di ammasso, purché almeno il 90% del quantitativo contrattuale venga immagazzinato e resti in deposito durante il periodo minimo.
23 Per quel che riguarda l' interpretazione dell' art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2267/84, la Corte rileva che dal dettato di questa disposizione non risulta affatto che i pezzi di carne immagazzinati dopo il disossamento debbano poter essere riuniti in quarti anteriori interi durante il periodo di ammasso, né che lo svincolo parziale sino al 10% del quantitativo contrattuale consentito da detta disposizione debba riguardare necessariamente quarti anteriori interi.
24 D' altra parte, né i 'considerando' del regolamento n. 2267/84 né le diverse disposizioni di quest' ultimo menzionano il tipo dei pezzi immagazzinati. Anzi, la finalità dell' aiuto all' ammasso privato consiste prima di tutto nel garantire l' immagazzinamento del maggior quantitativo possibile di carni bovine a prescindere dal tipo di pezzi immagazzinati.
25 Infine, dal sesto 'considerando' del regolamento n. 1091/80, regolamento cui rinvia l' art. 1, n. 3, del regolamento n. 2267/84, risulta che le deroghe di cui all' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2267/84 sono volte, tenendo conto degli usi commerciali nonché delle esigenze di ordine pratico, a consentire all' ammassatore un certo margine di variazione per quel che riguarda i quantitativi da immagazzinare stabiliti dal contratto di ammasso.
26 Ora, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato, detto margine dell' ammassatore verrebbe notevolmente limitato qualora l' applicazione di questa disposizione fosse subordinata alla condizione che i pezzi di carne entrati all' ammasso ed ivi mantenuti sino al termine del periodo minimo possano essere riuniti in quarti anteriori completi.
27 Alla luce delle considerazioni precedenti occorre risolvere la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia dichiarando che l' art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2267/84 va interpretato nel senso che, in caso di svincolo anticipato dall' ammasso di determinati pezzi di quarti anteriori disossati di carne bovina prima della scadenza del periodo minimo di ammasso di due mesi stabilito dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 2267/84, l' ammassatore ha diritto all' aiuto all' ammasso privato di carne bovina qualora i pezzi di carne rimasti nel magazzino privato nel corso di detto periodo minimo di ammasso rappresentino un quantitativo di carne non disossata messo in lavorazione superiore o pari al 90% del quantitativo contrattuale, senza che sia necessario che i pezzi rimasti immagazzinati possano essere riuniti in quarti anteriori completi disossati.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia con ordinanza 17 agosto 1992, dichiara:
L' art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 1984, n. 2267, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine, va interpretato nel senso che, in caso di svincolo anticipato dall' ammasso di determinati pezzi di quarti anteriori disossati di carne bovina prima della scadenza del periodo minimo di ammasso di due mesi stabilito dall' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2267/84, l' ammassatore ha diritto all' aiuto all' ammasso privato di carne bovina qualora i pezzi di carne rimasti nel magazzino privato nel corso di detto periodo minimo di ammasso rappresentino un
quantitativo di carne non disossata messo in lavorazione superiore o pari al 90% del quantitativo contrattuale, senza che sia necessario che i pezzi rimasti immagazzinati possano essere riuniti in quarti anteriori completi disossati.