CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 16440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29076/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 9 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1993 [OSCURATO:PERSONA] esegui lavori di ristrutturazione di un immobile, commissionatigli da [OSCURATO:PERSONA]. Non avendo ricevuto il corrispettivo pattuito, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del committente. 2. Permanendo l’inadempimento del debitore, nel 1999 [OSCURATO:PERSONA] iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il creditore a tal fine pignorò soltanto la quota di un quinto dell’immobile abitato dal debitore e sito a Cellina di Leggiuno (Varese). Oggetto: inammissibilità 3. All’esito della procedura, con decreto di trasferimento del 30.1.2004 a [OSCURATO:PERSONA] fu assegnata la quota di comproprietà di un quinto dell’immobile pignorato. 4. Dopo l’assegnazione [OSCURATO:PERSONA] morì, lasciando nel possesso dell’immobile la conviventemore uxorio, [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] iniziò l’esecuzione forzata per rilascio dell’immobile. A questa opposizione si opposero due dei tre figli di [OSCURATO:PERSONA] (e cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento dell’opposizione dedussero - per quanto è dato comprendere dalla non limpida esposizione dei fatti contenuta nel ricorso -che: a) [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi proprietario per l’intero, e non per un quinto, dell’immobile pignorato, in quanto alla morte dei genitori (avvenuta nel 1966 e nel 1976) gli altri eredi non avevano esercitato il diritto di accettazione dell’eredità; b) due anni dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta nel 2010) venne rinvenuto un testamento olografo col quale la nuda proprietà dell’immobile veniva lasciata ai tre figli, e l’usufrutto alla convivente [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 320 il Tribunale di Varese - senza distinguere tra le posizioni dei tre opponenti -rigettò l’opposizione. La sentenza ritenne che: -) la domanda proposta dagli opponenti andava qualificata come domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione dell’intera proprietà dell’immobile a favore di [OSCURATO:PERSONA], in danno dei fratelli di lui; -) rispetto a tale domanda i fratelli di [OSCURATO:PERSONA] erano litisconsorti necessari; -) nessuno dei fratelli era stato citato in giudizio; -) poiché non era stato citato neanche uno dei litisconsorti necessari, non era possibile ordinare l’integrazione del contraddittorio ela domanda doveva essere rigettata. La sentenza fui appellata da tutti e tre i soccombenti. 7. Con sentenza 9 aprile 2021 n 1133 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) correttamente il Tribunale aveva qualificato la domanda proposta dagli opponenti come domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà dell’intero immobile di cui il creditore esecutato aveva chiesto il rilascio; -) in ogni caso anche ad ammettere - come pretendevano gli appellanti - che la domanda dovesse qualificarsi come domanda di accertamento della rinuncia, da parte dei fratelli e coeredi di [OSCURATO:PERSONA], del diritto di accettare l’eredità, di tale domanda gli appellanti non avevano fornito prova. 8. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come si è detto, figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA]). Nonè stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. 9. [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 9 aprile 2021, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 9 novembre 2021, e dunque ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.. 1.1. Ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione all’opposizione ex art. 615 c.p.c.o, quanto ad alcuni dei ricorrenti, ex art.619 c.p.c., non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, giusta la previsione di cui agli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12(quanto alle ragioni di opposizione di terzo, v., negli esatti termini, Cass. 11111/20). 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c