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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26788/2023

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: GALLETTA Antonina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 febbraio 1966; [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1963; avverso la sentenza n. 232/22 della Corte di appello di Messina del 11 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminarsi da parte di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina ha, con sentenza pronunziata in data 11 febbraio 2022, integralmente confermato la precedente decisione con la quale, il 16 giougno 2021, il Tribunale di Messina, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei rei loro ascritti e li aveva, pertanto, condannati, ritenuta la continuazione fra di loro, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda, oltre ad accessori, disponendo, altresì, la demolizione dell'opera abusivamente realizzata ed ordinando la rimessione in pristino stato dei luoghi.

Avverso la sentenza del giudice del gravame hanno interposto, con unico atto, ricorsi per cassazione i prevenuti, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo è stata lamentata la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena irrogata.

Con il secondo motivo è stato, invece, lamentato il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del motivo di gravame riferito alla attribuzione dell'elemento oggettivo dei reati in contestazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, solo parzialmente fondati, debbono, pertanto, essere accolti per quanto di ragione.

Si ritiene logicamente prioritario esaminare il secondo motivo di impugnazione, avendo ad oggetto esso la stessa affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, nel ricorso di questo si afferma che, in esito alla istruttoria dibattimentale condotta, non sarebbero emersi, a differenza di quanto riportato dai giudici del merito, elementi univoci indicativi della partecipazione materiale del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati a lui contestati.

Si tratta di rilievi privi di valore; premesso, infatti, che ai due imputati è stata espressamente contestata la realizzazione, in concorso fra loro, la donna nella qualità di titolare dell'opera e l'uomo in quella di materiale esecutore della stessa, di un manufatto edile, meglio precisato nel capo di imputazione, in assenza della prescritta autorizzazione edilizia e senza avere dato il preventivo avviso dell'inizio delle opere al competente ufficio del Genio civile e senza avere ottenuto da questo la preventiva autorizzazione, si rileva, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale, giova precisare, è il marito della coimputata, che questo, al momento in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi da cui è scaturita la notizia di reato, si trovava sul cantiere ove era in corso l'opera edificatoria e si stava fattivamente adoperando per la sua ultimazione.

La doglianza formulata dalla parte ricorrente, secondo la quale la materiale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle opere non sarebbe stata accertata nelle forme dovute è inammissibile.

Infatti, per un verso, la ricorrente difesa sostiene la sostanziale contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese dalla Assistente capo della Polizia municipale di Messina, la quale avrebbe, in un primo momento, riferito in sede di esame testimoniale che aveva trovato il [OSCURATO:PERSONA] sul cantiere che "stava facendo i lavori", mentre in un secondo momento avrebbe detto che a tale conclusione la stessa era pervenuta solo perché ciò le sarebbe stato riferito dal [OSCURATO:PERSONA], mentre, per altro verso, afferma la equivocità delle dichiarazioni rese dall'altro teste escusso, sempre appartenente al Corpo della Polizia municipale del Comune di Messina, il qual avrebbe genericamente detto che "gli sembrava" che il [OSCURATO:PERSONA] stesse facendo delle opere di pittura; infine la ricorrente difesa ha segnalato l'irrilevanza ai fini della dimostrazione del fatto che le opere fossero state eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] della circostanza che non fossero presenti altri operai sul luogo, dato che il dato poteva essere legato alla occasionalità dei soli due accessi eseguiti sul cantiere.

Si ribadisce che si tratta di doglianze in questa sede inammissibili.

Quanto alla prima, che sembrerebbe essere riferita ad un travisamento della prova, è sufficiente osservare che, laddove si contesti di fronte a questa Corte di cassazione, il fatto che in sede di valutazione del contenuto di una prova testimoniale il giudice abbia attribuito ad un teste delle parole non pronunziate ovvero non abbia rilevato l'effettivo tenore testuale della parole pronunziate, costituisce preciso onere di chi abbia interesse a far valere tale travisamento quello di produrre in allegato al ricorso, ovvero di procedere nel corpo di questo alla loro materiale inserzione, la integrale trascrizione di dette dichiarazioni (e non la sola parte che si assume essere stata travisata, al fine di potere verificare il Collegio la corrispondenza o meno tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 aprile 2017, n. 19957); l'omessa soddisfazione del predetto onere di per sé rende inammissibile la doglianza quanto al profilo ora in questione.Ma vi è, in linea più generale, da osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche la semplice ripetuta presenza di un soggetto, del quale è indubbia la carenza della qualità di mero esecutore delle altrui volontà, nel luogo ove le opere sono in corso di realizzazione, valutata congiuntamente alla esistenza di ulteriori elementi sintomatici della esistenza di un interesse alla realizzazione del manufatto abusivo (quale indubbiamente è la condizione di coniuge del titolare formale del diritto dominicale sul bene ovvero la manifestata acquiescenza alla realizzazione dei manufatti), è fattore che può condurre alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2019, n. 49719).

Analogo ragionamento vale per ciò che attiene alle dichiarazioni dell'altro teste; per ciò che attiene alla circostanza desunta in sede di merito che - non essendo stati rinvenuti altri operai intenti alla esecuzione dei lavori - questi erano stata realizzati in economia del [OSCURATO:PERSONA], si tratta di deduzione dotata di affidabilità, cui non può opporsi, poiché non idoneo a smentirne la plausibilità, il rilievo formulato dalla ricorrente difesa secondo il quale gli operai sarebbero stati presenti in giorni diversi da quelli in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi, per cui non è possibile desumere dal dato valorizzato in sede di merito la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]; quella articolata dalla difesa ricorrente è, infatti, una mera ipotesi alternativa, la cui prospettazione non è ammissibile in questa sede e non è comunque tale da porre in crisi il diverso avviso del giudice del merito.

Fondato è, invece, l'altro motivo di impugnazione, attinente al criterio di determinazione della pena irrogata a carico degli imputati.

Non avendo, in sostanza, il Tribunale di Messina esplicitato il meccanismo che lo aveva condotto a quantificare in mesi 6 di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda la pena a carico dei due imputati, la Corte di merito ha precisato che lo stesso doveva essere così inteso: pena base mesi 6 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo a) (si tratta della violazione dell'art. 44 del dPR n. 380 del 2001), ridotta di 1/3 per effetto delle circostanze attenuanti generiche ed aumentata di mesi 2 di arresto ed euro 2.000,00 di multa per effetto della ritenuta continuazione con il resto di cui al capo b).

Una tale metodica non è però corretta, posto che il giudice del gravame ha applicato l'aumento di pena ex art. 81, cpv., cod. pen. in relazione all'intero trattamento sanzionatorio previsto per il reato più grave e non con esclusivo riferimento alla comune pena pecuniaria; deve, infatti, considerarsi che il reato contestato ai due ricorrente sub b) della rubrica elevata nei loro confronti, cioè la violazione degli artt. 93, 94, sanzionata secondo i termini di cui al successivo art. 95 del già citato dPR n. 380 del 2001, prevede quale pena la sola pena pecuniaria, laddove la Corte di appello, non solo in spregio al principio di stretta legalità che, anche secondo i termini della costituzione, deve informare di sé il trattamento sanzionatorio afflittivo, ma anche in contrasto con la ratio stessa dell'istituto della continuazione, la cui logica è quella della inflizione al condannato di una pena meno afflittiva di quella che sarebbe stata irrogata ove si fosse applicato il criterio del cumulo materiale, ha applicato per il reato in continuazione una pena, quella detentiva, estranea ad esso.

E' indubbio che è, in tal modo, derivata a carico dei due prevenuti la applicazione della pena detentiva, di per sé maggiormente afflittiva di quella pecuniaria (sulla maggiore afflittività della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 febbraio 201, n. 5063), in misura maggiore di quella che sarebbe stata loro applicata ove non si fosse dato luogo al criterio di determinazione della pena in base al principio del cumulo materiale, posto che in quel caso, in danno dei prevenuti sarebbe stata conteggiata, oltre alla pena congiunta per il reato di cui al capo a) della rubrica, la sola pena pecuniaria, propria del reato sub b) della rubrica medesima, senza alcun aumento di pena detentiva.

Nei limiti, pertanto, della determinazione del solo aumento di pena per la continuazione a carico dei due imputati, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina che, attenendosi ai criteri dianzi enunciati, provvederà all'incombente resosi necessario.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dato che l'annullamento pronunziato, riguardando esso solamente la pena di infliggere, presuppone l'avvenuto accertamento della penale responsabilità dei due prevenuti in ordine ai reati loro contestati, la relativa affermazione deve intendersi oramai definitiva.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: GALLETTA Antonina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 febbraio 1966; [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1963; avverso la sentenza n. 232/22 della Corte di appello di Messina del 11 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminarsi da parte di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina ha, con sentenza pronunziata in data 11 febbraio 2022, integralmente confermato la precedente decisione con la quale, il 16 giougno 2021, il Tribunale di Messina, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei rei loro ascritti e li aveva, pertanto, condannati, ritenuta la continuazione fra di loro, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda, oltre ad accessori, disponendo, altresì, la demolizione dell'opera abusivamente realizzata ed ordinando la rimessione in pristino stato dei luoghi. Avverso la sentenza del giudice del gravame hanno interposto, con unico atto, ricorsi per cassazione i prevenuti, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo è stata lamentata la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena irrogata. Con il secondo motivo è stato, invece, lamentato il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del motivo di gravame riferito alla attribuzione dell'elemento oggettivo dei reati in contestazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, solo parzialmente fondati, debbono, pertanto, essere accolti per quanto di ragione. Si ritiene logicamente prioritario esaminare il secondo motivo di impugnazione, avendo ad oggetto esso la stessa affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nel ricorso di questo si afferma che, in esito alla istruttoria dibattimentale condotta, non sarebbero emersi, a differenza di quanto riportato dai giudici del merito, elementi univoci indicativi della partecipazione materiale del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati a lui contestati. Si tratta di rilievi privi di valore; premesso, infatti, che ai due imputati è stata espressamente contestata la realizzazione, in concorso fra loro, la donna nella qualità di titolare dell'opera e l'uomo in quella di materiale esecutore della stessa, di un manufatto edile, meglio precisato nel capo di imputazione, in assenza della prescritta autorizzazione edilizia e senza avere dato il preventivo avviso dell'inizio delle opere al competente ufficio del Genio civile e senza avere ottenuto da questo la preventiva autorizzazione, si rileva, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale, giova precisare, è il marito della coimputata, che questo, al momento in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi da cui è scaturita la notizia di reato, si trovava sul cantiere ove era in corso l'opera edificatoria e si stava fattivamente adoperando per la sua ultimazione. La doglianza formulata dalla parte ricorrente, secondo la quale la materiale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle opere non sarebbe stata accertata nelle forme dovute è inammissibile. Infatti, per un verso, la ricorrente difesa sostiene la sostanziale contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese dalla Assistente capo della Polizia municipale di Messina, la quale avrebbe, in un primo momento, riferito in sede di esame testimoniale che aveva trovato il [OSCURATO:PERSONA] sul cantiere che "stava facendo i lavori", mentre in un secondo momento avrebbe detto che a tale conclusione la stessa era pervenuta solo perché ciò le sarebbe stato riferito dal [OSCURATO:PERSONA], mentre, per altro verso, afferma la equivocità delle dichiarazioni rese dall'altro teste escusso, sempre appartenente al Corpo della Polizia municipale del Comune di Messina, il qual avrebbe genericamente detto che "gli sembrava" che il [OSCURATO:PERSONA] stesse facendo delle opere di pittura; infine la ricorrente difesa ha segnalato l'irrilevanza ai fini della dimostrazione del fatto che le opere fossero state eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] della circostanza che non fossero presenti altri operai sul luogo, dato che il dato poteva essere legato alla occasionalità dei soli due accessi eseguiti sul cantiere. Si ribadisce che si tratta di doglianze in questa sede inammissibili. Quanto alla prima, che sembrerebbe essere riferita ad un travisamento della prova, è sufficiente osservare che, laddove si contesti di fronte a questa Corte di cassazione, il fatto che in sede di valutazione del contenuto di una prova testimoniale il giudice abbia attribuito ad un teste delle parole non pronunziate ovvero non abbia rilevato l'effettivo tenore testuale della parole pronunziate, costituisce preciso onere di chi abbia interesse a far valere tale travisamento quello di produrre in allegato al ricorso, ovvero di procedere nel corpo di questo alla loro materiale inserzione, la integrale trascrizione di dette dichiarazioni (e non la sola parte che si assume essere stata travisata, al fine di potere verificare il Collegio la corrispondenza o meno tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 aprile 2017, n. 19957); l'omessa soddisfazione del predetto onere di per sé rende inammissibile la doglianza quanto al profilo ora in questione.Ma vi è, in linea più generale, da osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche la semplice ripetuta presenza di un soggetto, del quale è indubbia la carenza della qualità di mero esecutore delle altrui volontà, nel luogo ove le opere sono in corso di realizzazione, valutata congiuntamente alla esistenza di ulteriori elementi sintomatici della esistenza di un interesse alla realizzazione del manufatto abusivo (quale indubbiamente è la condizione di coniuge del titolare formale del diritto dominicale sul bene ovvero la manifestata acquiescenza alla realizzazione dei manufatti), è fattore che può condurre alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2019, n. 49719). Analogo ragionamento vale per ciò che attiene alle dichiarazioni dell'altro teste; per ciò che attiene alla circostanza desunta in sede di merito che - non essendo stati rinvenuti altri operai intenti alla esecuzione dei lavori - questi erano stata realizzati in economia del [OSCURATO:PERSONA], si tratta di deduzione dotata di affidabilità, cui non può opporsi, poiché non idoneo a smentirne la plausibilità, il rilievo formulato dalla ricorrente difesa secondo il quale gli operai sarebbero stati presenti in giorni diversi da quelli in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi, per cui non è possibile desumere dal dato valorizzato in sede di merito la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]; quella articolata dalla difesa ricorrente è, infatti, una mera ipotesi alternativa, la cui prospettazione non è ammissibile in questa sede e non è comunque tale da porre in crisi il diverso avviso del giudice del merito. Fondato è, invece, l'altro motivo di impugnazione, attinente al criterio di determinazione della pena irrogata a carico degli imputati. Non avendo, in sostanza, il Tribunale di Messina esplicitato il meccanismo che lo aveva condotto a quantificare in mesi 6 di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda la pena a carico dei due imputati, la Corte di merito ha precisato che lo stesso doveva essere così inteso: pena base mesi 6 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo a) (si tratta della violazione dell'art. 44 del dPR n. 380 del 2001), ridotta di 1/3 per effetto delle circostanze attenuanti generiche ed aumentata di mesi 2 di arresto ed euro 2.000,00 di multa per effetto della ritenuta continuazione con il resto di cui al capo b). Una tale metodica non è però corretta, posto che il giudice del gravame ha applicato l'aumento di pena ex art. 81, cpv., cod. pen. in relazione all'intero trattamento sanzionatorio previsto per il reato più grave e non con esclusivo riferimento alla comune pena pecuniaria; deve, infatti, considerarsi che il reato contestato ai due ricorrente sub b) della rubrica elevata nei loro confronti, cioè la violazione degli artt. 93, 94, sanzionata secondo i termini di cui al successivo art. 95 del già citato dPR n. 380 del 2001, prevede quale pena la sola pena pecuniaria, laddove la Corte di appello, non solo in spregio al principio di stretta legalità che, anche secondo i termini della costituzione, deve informare di sé il trattamento sanzionatorio afflittivo, ma anche in contrasto con la ratio stessa dell'istituto della continuazione, la cui logica è quella della inflizione al condannato di una pena meno afflittiva di quella che sarebbe stata irrogata ove si fosse applicato il criterio del cumulo materiale, ha applicato per il reato in continuazione una pena, quella detentiva, estranea ad esso. E' indubbio che è, in tal modo, derivata a carico dei due prevenuti la applicazione della pena detentiva, di per sé maggiormente afflittiva di quella pecuniaria (sulla maggiore afflittività della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 febbraio 201, n. 5063), in misura maggiore di quella che sarebbe stata loro applicata ove non si fosse dato luogo al criterio di determinazione della pena in base al principio del cumulo materiale, posto che in quel caso, in danno dei prevenuti sarebbe stata conteggiata, oltre alla pena congiunta per il reato di cui al capo a) della rubrica, la sola pena pecuniaria, propria del reato sub b) della rubrica medesima, senza alcun aumento di pena detentiva. Nei limiti, pertanto, della determinazione del solo aumento di pena per la continuazione a carico dei due imputati, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina che, attenendosi ai criteri dianzi enunciati, provvederà all'incombente resosi necessario. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dato che l'annullamento pronunziato, riguardando esso solamente la pena di infliggere, presuppone l'avvenuto accertamento della penale responsabilità dei due prevenuti in ordine ai reati loro contestati, la relativa affermazione deve intendersi oramai definitiva. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazi
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