CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 02951/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 9 febbraio 2024 che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2) e 5), cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati - non sia consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di appello, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), ribadendo la valutazione del primo Giudice secondo cui la vetrina del negozio era stata pulita poco prima che la saracinesca fosse abbassata per la chiusura, sicché le impronte rinvenute sulla vetrina infranta non potevano che appartenere agli autori del furto, odierni imputati; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato che il Giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]