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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Su istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dall'aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, avendo realizzato un allaccio alla rete elettrica tramite un bypass. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché correlati vizi della motivazione, anche per travisamento di prova, con riguardo alla attribuibilità della responsabilità al ricorrente che, all'atto dell'accertamento dei verificatori Enel, nel settembre 2019, non aveva alcun ruolo formale nella società A&D ITALIA s.r.I., a cui si imputa l'allaccio fraudolento alla rete elettrica, con illecito prelievo dell'energia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito.

2. Va premessa l'ammissibilità del ricorso fondato sul travisamento della prova, pur in situazione di c.d. doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

3. Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo la sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, dall'istruttoria dibattimentale sarebbero emersi univoci elementi indicativi della responsabilità del ricorrente, in tal senso valorizzando sia la sottoscrizione, da parte del Cavone, di una pluralità di verbali in sede di verifica dell'abusivo ripristino della fornitura elettrica, donde la conclusione che fosse l'utilizzatore del contatore e consapevole della disattivazione della fornitura di energia elettrica, sia la visura storica della società A&D Italia s.r.I., dalla quale emergerebbe, secondo la Corte di appello, che il Cavone era "il soggetto rappresentante dell'impresa" , su di lui ricadendo "l'onere di allegare e dimostrare che altri, diversamente da quanto dallo stesso Cavone dichiarato, avessero titolo rappresentativo della società e per conto di quest'ultima beneficio dal furto per perpretrato ai danni dell'Enel" (pag.12 della sentenza impugnata).

4. Entrambi i giudici di merito sono, tuttavia, incorsi nel medesimo, evidente, travisamento della prova, laddove hanno ritenuto che, dalla visura camerale, emergesse il ruolo di rappresentanza della società dell'odierno ricorrente, avendolo indicato come il legale rappresentante.

Ciò che emerge, invece, dalla predetta documentazione, è che la società era intestata ai figli, soci al 50%, mentre il ricorrente assunse, sì, la qualità di liquidatore della società dei figli, e, quindi un ruolo di rappresentanza, ma solo in epoca successiva all'accertamento, ovvero nel dicembre 2017.

Ne consegue che, contrariamente a quanto si legge in imputazione e ritenuto dai giudici di merito, al momento del fatto (contestato come commesso dal 04/09/2017 al 19/09/2017), il ricorrente non rivestiva alcuna carica formale all'interno della società, per quanto esso gli sia ascritto quale legale rappresentante della società.

5. E' vero che egli ebbe a sottoscrivere i verbali in occasione di una pluralità di accessi dei verificatori, nei quali è stato indicato, peraltro, di volta in volta, in vesti diverse, ma, non rivestendo alcun ruolo formale nella compagine societaria, al momento del fatto, la Corte di appello, nel risolvere il rilevato travisamento della prova documentale, dovrà chiarire se e in quale veste egli possa essere ritenuto responsabile del delitto ascrittogli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Su istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dall'aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, avendo realizzato un allaccio alla rete elettrica tramite un bypass. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché correlati vizi della motivazione, anche per travisamento di prova, con riguardo alla attribuibilità della responsabilità al ricorrente che, all'atto dell'accertamento dei verificatori Enel, nel settembre 2019, non aveva alcun ruolo formale nella società A&D ITALIA s.r.I., a cui si imputa l'allaccio fraudolento alla rete elettrica, con illecito prelievo dell'energia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 2. Va premessa l'ammissibilità del ricorso fondato sul travisamento della prova, pur in situazione di c.d. doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 3. Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo la sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, dall'istruttoria dibattimentale sarebbero emersi univoci elementi indicativi della responsabilità del ricorrente, in tal senso valorizzando sia la sottoscrizione, da parte del Cavone, di una pluralità di verbali in sede di verifica dell'abusivo ripristino della fornitura elettrica, donde la conclusione che fosse l'utilizzatore del contatore e consapevole della disattivazione della fornitura di energia elettrica, sia la visura storica della società A&D Italia s.r.I., dalla quale emergerebbe, secondo la Corte di appello, che il Cavone era "il soggetto rappresentante dell'impresa" , su di lui ricadendo "l'onere di allegare e dimostrare che altri, diversamente da quanto dallo stesso Cavone dichiarato, avessero titolo rappresentativo della società e per conto di quest'ultima beneficio dal furto per perpretrato ai danni dell'Enel" (pag.12 della sentenza impugnata). 4. Entrambi i giudici di merito sono, tuttavia, incorsi nel medesimo, evidente, travisamento della prova, laddove hanno ritenuto che, dalla visura camerale, emergesse il ruolo di rappresentanza della società dell'odierno ricorrente, avendolo indicato come il legale rappresentante. Ciò che emerge, invece, dalla predetta documentazione, è che la società era intestata ai figli, soci al 50%, mentre il ricorrente assunse, sì, la qualità di liquidatore della società dei figli, e, quindi un ruolo di rappresentanza, ma solo in epoca successiva all'accertamento, ovvero nel dicembre 2017. Ne consegue che, contrariamente a quanto si legge in imputazione e ritenuto dai giudici di merito, al momento del fatto (contestato come commesso dal 04/09/2017 al 19/09/2017), il ricorrente non rivestiva alcuna carica formale all'interno della società, per quanto esso gli sia ascritto quale legale rappresentante della società. 5. E' vero che egli ebbe a sottoscrivere i verbali in occasione di una pluralità di accessi dei verificatori, nei quali è stato indicato, peraltro, di volta in volta, in vesti diverse, ma, non rivestendo alcun ruolo formale nella compagine societaria, al momento del fatto, la Corte di appello, nel risolvere il rilevato travisamento della prova documentale, dovrà chiarire se e in quale veste egli possa essere ritenuto responsabile del delitto ascrittogli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così decis
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