CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 37311/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 7/7/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7/7/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa, dallo stesso Tribunale, con ordinanza in data 13/2/2020. Secondo il Collegio, infatti, il comportamento tenuto dal soggetto era stato del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, in quanto sintomatico dell'assenza di un'effettiva volontà di reinserimento sociale, considerato che egli era stato sottoposto, con ordinanza in data 21/4/2020, alla custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata e che, in cy- occasione dell'esecuzione di tale provvedimento cautelare in data 11/5/2020, era stato rinvenuto nella disponibilità di 3 orologi marca Rolex e della somma di 9.500,00 euro in contanti, della quale non era in condizione di dare contezza. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza della motivazione in relazione alla revoca della misura alternativa. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che Lanzi non abbia posto in essere comportamenti suscettibili di determinare la revoca e che, in ogni caso, non li abbia realizzati successivamente all'inizio della misura alterativa; e, ancora, che il Tribunale di sorveglianza non abbia compiuto la necessaria valutazione complessiva concernente la gravità della violazione e gli scopi della misura alternativa, provvedendo con mero automatismo alla revoca di essa. L'ordinanza impugnata - oltre a non considerare che i reati per cui è stata disposta la revoca risalirebbero al 2017 e che Lanzi, detenuto ininterrottamente dal novembre 2017 al febbraio 2020, avrebbe dato prova, durante il periodo di detenzione, di adoperarsi per il proprio reinserimento sociale - non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale sarebbe stato dedotto che: Lanzi non era stato riconosciuto colpevole, in via definitiva, dei reati ascrittigli nell'ordinanza cautelare; la ritenuta attualità della sua partecipazione all'associazione a delinquere, fondata sul rinvenimento degli orologi Rolex e di una cospicua somma in contanti in occasione dell'arresto, non considererebbe che egli era stato ristretto in carcere dal 2017 al 2018 e agli arresti domiciliari sino al luglio 2019, allorché era stato nuovamente detenuto in carcere sino al 2020, quando era stato affidato in prova al servizio sociale, sicché la permanenza del vincolo associativo avrebbe dovuto essere meglio motivata, verificando lo specifico apporto dal medesimo recato all'associazione durante la detenzione, non essendo stato verificato che taluno avesse provveduto al suo sostentamento durante la detenzione, né che egli avesse utilizzato, per la commissione delle rapine, motocicli intestati a terzi soggetti e, dunque, la sussistenza dei due requisiti indicati nell'ordinanza di custodia cautelare per affermare l'attuale esistenza dell'associazione; era inverosimile che i beni sottoposti a sequestro fossero il provento del delitto, essendo il sequestro avvenuto in data 11/5/2020, mentre i reati contestati erano datati marzo/maggio 2017; i 3 orologi Rolex, di cui non sarebbe stata accertata l'autenticità, sarebbero stati acquistati dalla sorella di Lanzi, che ne avrebbe regalato uno al fratello e gli altri due al fidanzato; la somma di denaro oggetto di sequestro, come dichiarato da Lanzi in sede di interrogatorio, apparterrebbe alla madre, [OSCURATO:PERSONA], e che la disponibilità di essa sarebbe dovuta a diversi prelievi effettuati sul suo conto corrente a seguito dell'accredito di stipendi arretrati e di un assegno bancario ricevuto a titolo di risarcimento del danno per sinistro stradale, secondo quanto attestato dai movimenti bancari e postali della donna. Dunque, le condotte ascritte a Lanzi sarebbero precedenti all'ammissione della misura e avrebbero dovuto essere valutati, in sede di revoca, tenuto conto del complessivo andamento dell'affidamento e della condotta antecedente, nel corso della quale egli avrebbe dato prova di partecipare all'opera di rieducazione, allontanandosi completamente dall'ambiente malavitoso, dando prova della sua totale resipiscenza confermata dall'assenza di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria. Pertanto, non sarebbe possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'ordinanza di revoca, che rappresenterebbe un mero copia e incolla del provvedimento di sospensione cautelare dell'affidamento, precedentemente emesso dal Magistrato di sorveglianza. 3. In data 8/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. L'art. 47, comma 11, Ord. pen. stabilisce che «l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». Duplice presupposto per la revoca è, dunque, da un lato, la realizzazione di una condotta di inosservanza, della legge o delie prescrizioni imposte con la misura alternativa; e, dall'altro, il giudizio, da parte del tribunale di sorveglianza, di incompatibilità della violazione con la prosecuzione dell'affidamento. Dunque, la revoca non consegue automaticamente al mero riscontro della condotta di inosservanza, spettando al tribunale valutare, motivando adeguatamente la relativa decisione, se le violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (da ultimo Sez. , 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01). In particolare, l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta, automaticamente, la revoca, la quale è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 6/6/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01). 3. Dall'art. 51-ter Ord. pen., a mente dei quale «se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura», si evince un ulteriore presupposto della revoca, ovvero che la violazione della legge o delle prescrizioni deve essere commessa in costanza della misura alternativa, cioè dopo il suo formale avvio, corrispondente alla sottoscrizione delle prescrizioni, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»). E per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere revocato per la sopravvenienza di un provvedimento applicativo di misura cautelare relativo a fatti antecedenti alla concessione della misura alternativa, spettando al tribunale di sorveglianza verificare, in concreto, l'effettiva compatibilità delle due misure (Sez. 1, n. 14827 del 21/3/2012, Tortora, Rv. 252273 - 01; Sez. 1, n. 4717 del 24/9/1996, Russo, Rv. 206000). Tuttavia, la successiva evoluzione giurisprudenziale ha, ulteriormente, evidenziato che l'affidamento può essere revocato anche per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario qualora, dall'esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01; Sez. 1, n. 42579 del 17/9/2013, Bevilacqua, Rv. 25670 - 01). 4. Nel caso di specie, il provvedimento presenta, sotto plurimi profili, evidenti vizi di motivazione. Invero, l'ordinanza impugnata ha indicato, quali circostanze sopravvenute all'esecuzione della misura, in primo luogo il fatto che Lanzi, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita in data 11/5/2020, fosse stato trovato nella disponibilità di 3 orologi, marca Rolex modello Submariner, nonché della somma di 9.500,00 euro in contanti, della quale non sarebbe stato in grado di dare contezza; e, in secondo luogo, che con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21/4/2020 Lanzi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata. E ha concluso affermando che, «un siffatto comportamento» fosse «del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa», in quanto «sintomatico dell'assenza di un'effettiva volontà di reinserimento sociale del detenuto», giungendo a disporre la revoca dell'affidamento in considerazione della «gravità della violazione contestata». 4.1. Tuttavia, con riferimento alla avvenuta adozione della misura cautelare l'ordinanza non ha compiuto alcun autonomo scrutinio dei fatti oggetto del provvedimento custodiale, limitandosi a dare atto della sua adozione e ad affermare la gravità delle relative condotte, ricavando, singolarmente, il riscontro dell'esistenza dell'associazione a partire dal rinvenimento, in occasione della perquisizione, del significativo compendio di ritenuta origine illecita. A quest'ultimo riguardo, va osservato che il Collegio non si è confrontato con il contenuto della memoria depositata dalla difesa in data 29/7/2020 e con gli argomenti ivi spesi per contestare l'illecita provenienza degli orologi e del denaro nella sua apparente disponibilità e, a fortiori, la loro connessione con l'attività dell'associazione per delinquere contestata; da ciò derivando un chiaro profilo di illogicità della motivazione. Infine, il Tribunale di sorveglianza non ha nemmeno considerato che i fatti contestati risalivano, per quanto parrebbe potersi comprendere dalle scarne informazioni offerte, al 2017, senza affrontare la questione, certamente significativa, della eventuale operatività del sodalizio nell'attualità, che l'ordinanza avrebbe dovuto motivare indicando gli elementi specifici a sostegno; e, ovviamente, senza nemmeno valutare, in particolare ove detta operatività fosse invece da escludere, la condotta tenuta dal soggetto successivamente al 2017, dapprima in carcere e, successivamente, in costanza di misura alternativa. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sulla revoca della misura alternativa, al Tribunale di so