Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:585
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0258_RES
Causa C‑258/23
IMI - [OSCURATO:PERSONA] S.A.
contro
[OSCURATO:PERSONA] da Concorrência
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2026
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Abuso di posizione dominante – Articoli 101 e 102 TFUE – Attuazione da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza che ordina un accertamento – Perquisizione nei locali delle imprese interessate – Sequestro di documenti aziendali provenienti da comunicazioni mediante posta elettronica – Mandato emesso dal pubblico ministero – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni – Diritto alla protezione dei dati personali – Requisiti procedurali – Mancanza di autorizzazione preventiva da parte di un giudice»
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 47, 48, 58)
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali
[Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94, c)]
(v. punti 49‑54)
Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Fase del procedimento opportuna per il rinvio – Valutazione da parte del giudice nazionale
(Art. 267 TFUE)
(v. punto 57)
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Ambito di applicazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale relativa agli accertamenti effettuati da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Inclusione
(Artt. 101 e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1)
(v. punti 61, 62)
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Rispetto della vita privata – Riconoscimento agli articoli 7 della Carta dei diritti fondamentali e 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Significato e portata identici – Nozione di comunicazioni – Messaggi di posta elettronica di carattere professionale scambiati tra dipendenti e amministratori di un’impresa – Inclusione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, § 3)
(v. punti 64‑73, dispositivo 1)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 75, 76)
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Rispetto della vita privata – Protezione dei dati personali – Limitazioni all’esercizio di tali diritti – Accertamenti condotti da un’autorità nazionale garante della concorrenza nei locali di un’impresa – Sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati senza autorizzazione preventiva di un giudice – Ammissibilità – Presupposti – Limitazione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale dei diritti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Rispetto del principio di proporzionalità – Necessità di una disciplina normativa rigorosa dei poteri dell’autorità garante della concorrenza nonché di garanzie adeguate contro gli abusi e l’arbitrio – Controllo
ex post
effettivo delle misure di cui trattasi
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 52, § 1)
(v. punti 77‑120, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale, la Corte precisa le condizioni alle quali un’autorità nazionale garante della concorrenza può procedere al sequestro senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice di messaggi di posta elettronica di carattere professionale, in occasione di un accertamento nei locali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni alle regole di concorrenza, tenuto conto dei diritti degli interessati al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Nell’ambito di indagini dirette a determinare la sussistenza di pratiche anticoncorrenziali, l’autorità portoghese garante della concorrenza ha ritenuto necessario procedere ad accertamenti nei locali di imprese sospettate di aver infranto gli articoli 101 e 102 TFUE.
Conformemente alla normativa nazionale, l’autorità garante della concorrenza ha chiesto un’autorizzazione preventiva al pubblico ministero portoghese, il quale l’ha autorizzata a procedere, da un lato, al sequestro di tutti i documenti connessi a pratiche anticoncorrenziali e, dall’altro, all’esame e alla copia delle informazioni in essi contenute.
Nel corso di tali accertamenti, l’autorità garante della concorrenza ha esaminato la posta elettronica dei dipendenti delle imprese interessate e ha proceduto al sequestro di file informatici considerati pertinenti ai fini delle sue indagini.
Atteso che le imprese interessate hanno contestato la legittimità degli accertamenti dinanzi al giudice competente (
1
), quest’ultimo nutre dubbi quanto alla conformità di tali sequestri al diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni garantito dall’articolo 7 della Carta. Esso ha quindi adito la Corte in via pregiudiziale al fine di stabilire, in sostanza, se un’autorità garante della concorrenza debba ottenere l’autorizzazione preventiva non già da un’autorità come il pubblico ministero, bensì da un giudice, per effettuare un accertamento che porti al sequestro di documenti aziendali provenienti da comunicazioni mediante posta elettronica dei dipendenti delle imprese interessate.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte constata che i messaggi di posta elettronica di carattere professionale scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa mediante la posta elettronica di quest’ultima rientrano nella nozione di «comunicazioni» ai sensi dell’articolo 7 della Carta.
A questo proposito, la Corte ricorda che tale articolo contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge che le comunicazioni provenienti dai locali professionali possono essere comprese nelle nozioni di «vita privata» e di «corrispondenza» di cui all’articolo 8 della medesima Convenzione. Pertanto, i sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati durante accertamenti nei locali di una società commerciale costituiscono una limitazione all’esercizio del corrispondente diritto sancito dall’articolo 7 della Carta.
La Corte precisa inoltre che la qualificazione di un messaggio di posta elettronica come «professionale», alla luce della sua forma o del suo contenuto, non consente di privarlo della protezione che l’articolo 7 della Carta garantisce alle comunicazioni. Tale protezione si estende anche ai dati personali generati dal traffico di siffatti messaggi di posta elettronica.
In secondo luogo, la Corte esamina le condizioni alle quali un’autorità nazionale garante della concorrenza può procedere al sequestro di messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa, nell’ambito di un accertamento effettuato nei locali professionali o commerciali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni dell’articolo 101 o dell’articolo 102 TFUE. La Corte ritiene che l’articolo 7 della Carta nonché il suo articolo 8, che sancisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il quale è strettamente legato al diritto al rispetto della vita privata e familiare, non ostino a che un siffatto sequestro sia effettuato senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, a condizione che siano soddisfatte talune condizioni.
Al riguardo, la Corte osserva che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette limitazioni all’esercizio di diritti sanciti da quest’ultima, purché dette limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti, rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione e rispettino il principio di proporzionalità.
La Corte giudica che la prima di tali condizioni appare soddisfatta nel caso di specie, dal momento che le misure di cui trattasi nel procedimento principale si fondano sulla legge portoghese sulla concorrenza (
2
).
Per quanto riguarda la seconda condizione, un siffatto sequestro rispetta il contenuto essenziale dei diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, in quanto esso non comporta, di regola, né la raccolta senza limiti di dati personali né l’accesso generalizzato a questi ultimi. Inoltre, detti dati non possono essere utilizzati per fini diversi dall’individuazione di comportamenti anticoncorrenziali.
Per quanto attiene alla terza condizione, la Corte rileva che i poteri di indagine delle autorità nazionali garanti della concorrenza, compresi gli accertamenti e i sequestri di comunicazioni e di altri documenti e supporti, mirano a consentire a tali autorità di espletare il loro compito consistente nel garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno, la quale costituisce una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione.
Quanto alla quarta condizione, relativa al rispetto del principio di proporzionalità, la Corte giudica, da un lato, che i sequestri di cui trattasi soddisfano il requisito della necessità. Infatti, nessun altro mezzo, altrettanto efficace e meno lesivo dei diritti al rispetto delle comunicazioni e alla protezione dei dati personali, si presenta come un’alternativa soddisfacente ai sequestri di cui trattasi per il perseguimento e l’individuazione di pratiche anticoncorrenziali.
Dall’altro lato, la limitazione di cui trattasi presenta un carattere proporzionato, dal momento che, in particolare, il sequestro di una corrispondenza professionale da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza è generalmente disciplinato da garanzie procedurali destinate a preservare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza di tali dati. Inoltre, le disposizioni del diritto dell’Unione relative all’attuazione delle regole di concorrenza non richiedono il rilascio, da parte di un giudice, di un’autorizzazione preventiva a un accertamento effettuato presso locali professionali.
Avendo così concluso che gli articoli 7 e 8 della Carta non ostano, in linea di principio, a una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte sottolinea, nondimeno, che una siffatta normativa deve prevedere una disciplina normativa rigorosa dei poteri dell’autorità garante della concorrenza nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l’arbitrio, come, in particolare, un controllo giurisdizionale
ex post
effettivo delle misure di cui trattasi. Tale controllo deve fornire un rimedio adeguato alle persone interessate, consentendo altresì di valutare l’ammissibilità degli elementi di prova raccolti.
La Corte rileva, infine, che non si può escludere che i supporti sui quali i messaggi di posta elettronica di cui trattasi erano conservati e ai quali gli ispettori hanno potuto accedere comprendessero telefoni cellulari, computer o altri supporti informatici appartenenti agli amministratori e ai dipendenti delle imprese sottoposte a indagine. Atteso che siffatti dispositivi possono essere utilizzati simultaneamente per fini privati e per fini professionali o commerciali, l’accesso ai dati conservati in questi ultimi può dar luogo a un’ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali di cui trattasi, poiché l’insieme di tali dati potrebbe consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata della persona interessata. In tal caso, l’accesso a detti dati deve essere sottoposto al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente che disponga di tutti i poteri e presenti tutte le garanzie necessarie per assicurare un contemperamento dei vari legittimi interessi e diritti in gioco.
(
1
) Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo).
(
2
) Lei n.o 19/2012 que aprova o novo regime da concorrência, revogando as Leis n.os 18/2003, de 11 de junho, e 39/2006, de 25 de agosto, e procede à segunda alteração à Lei n.o 2/99, de 13 de janeiro (legge n. 19/2012 recante approvazione del nuovo regime della concorrenza, che abroga le leggi n. 18/2003, dell’11 giugno, e n. 39/2006, del 25 agosto, e procede alla seconda modifica della legge n. 2/99 del 13 gennaio), dell’8 maggio 2012 (Diário da República, 1
a
serie, n. 89, dell’8 maggio 2012).