CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitaleex lege-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2020/2024 depositata il31/10/2024;Numero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Premesso di aver acquistato un biglietto aereo per la tratta Bergamo –Ibiza e di aver subito un ritardo superiore a tre ore del volo previsto per il16 giugno 2022, e adducendo altresì la mancata assistenza durantel’attesa, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (già RyanAirLTD), chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro298,70, di cui euro 250 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dalRegolamento CE n. 261/2004 ed euro 48,70 a titolo di rimborso dellespese sostenute per pasti e bevande.La convenuta si costituiva contestando la propria responsabilità esostenendo che il ritardo era derivato da una circostanza eccezionale,estranea alla propria sfera di controllo, consistente nella rideterminazionedegli slot imposta dall’autorità Eurocontrol in conseguenza di esercitazionimilitari, incidente su un volo precedente operato dal medesimo aeromobilee riflessasi, per effetto della sequenza operativa, sul volo oggetto di causa.[OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza n. 519/2023, rigettava la domanda,ritenendo provata la sussistenza della dedotta circostanza eccezionale edescludendo pertanto il diritto alla compensazione pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi al Tribunale di Bergamo,asserendo, tra l’altro, l’insussistenza della circostanza eccezionale, lamancanza di prova del nesso causale e dell’adozione di tutte le misureidonee a evitare il ritardo nonché l’omessa valutazione delle risultanzeistruttorie e il difetto di motivazione.La compagnia appellata chiedeva il rigetto del gravame e ribadiva lasussistenza della circostanza eccezionale, l’esistenza del nesso causale conil ritardo e l’inesigibilità di ulteriori misure alternative, avuto riguardo allanatura dell’evento e ai limiti operativi del traffico aereo.Numero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026Con sentenza n. 2020/2024 il Tribunale di Bergamo, in parzialeaccoglimento dell’appello, ha condannato la compagnia al rimborso dellasomma di euro 48,70 per spese sostenute dal passeggero durantel’attesa, confermando per il resto la decisione impugnata.In particolare, ha ritenuto che: 1) il quadro normativo di riferimento,delineato dagli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, consente alvettore di andare esente dall’obbligo di compensazione ove dimostri che ilritardo sia dipeso da circostanze eccezionali non evitabili neppuremediante l’adozione di tutte le misure del caso, seguendo un’impostazionecoerente con l’art. 1218 c.c. e con il riparto dell’onere della prova ex art.2697 c.c.; 2) la nozione di circostanza eccezionale, come elaborata dallagiurisprudenza eurounitaria (tra le altre, cause riunite C-402/07 eC-432/07, Sturgeon, e C-549/07, Wallentin-Hermann), ricomprendeanche le restrizioni al traffico aereo imposte dalle autorità di controllo,purché estranee al normale esercizio dell’attività del vettore; 3) nel casoconcreto la compagnia aveva assolto il relativo onere probatorio medianteuna pluralità di elementi documentali – piano di volo, cronologia degli slot(ATC [OSCURATO:PERSONA]) e report di Eurocontrol – idonei, anche alla luce deicriteri di prova ammessi (tra cui documentazione tecnica e dati di trafficoaereo, come riconosciuto dalla prassi e dalle indicazioni dell’autoritàeuropea), a dimostrare che la rideterminazione degli slot disposta peraeromobile, determinando, secondo una dinamica di propagazione nellasequenza operativa, il ritardo del volo oggetto di causa; 4) tale evento,pur verificatosi su una tratta anteriore, era comunque rilevante ai finidell’esonero di responsabilità se risultava accertato il nesso causale con ilvolo successivo, in coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale cheammette la rilevanza delle circostanze eccezionali verificatesi nellarotazione dell’aeromobile; 5) quanto all’adozione di misure alternative,l’unica soluzione teoricamente idonea a evitare il ritardo sarebbe stata laNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026predisposizione di un aeromobile sostitutivo presso lo scalo di partenza,misura tuttavia ritenuta non esigibile perché eccessivamente onerosa esproporzionata, dovendo escludersi, alla luce dei principi elaborati dallagiurisprudenza eurounitaria (tra cui C-315/15, Pešková e Peška), chepossano essere imposti al vettore sacrifici tecnicamente oeconomicamente insopportabili, né risultando nella disponibilità dellacompagnia la modifica degli slot assegnati dall’autorità di controllo deltraffico aereo.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] DAC. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo prospetta la nullità della sentenza per motivazioneapparente, assumendo che il giudice d’appello abbia ritenuto integrata lacircostanza eccezionale estranea alla sfera di controllo della compagniaaerea atta a tenerla «indenne dal pagare la compensazione pecuniaria»senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.1.1 A tal fine si sostiene che la Corte territoriale, nel richiamare larideterminazione degli slot da parte di Eurocontrol quale fattore causaledel ritardo, non avrebbe in realtà individuato il fatto storico concreto sucui fondare tale affermazione, limitandosi a evocare generiche limitazionidel traffico aereo senza chiarirne la riferibilità al volo considerato né ilcollegamento con la specifica tratta Bergamo–Ibiza, con la conseguenzache l’accertamento del nesso causale sarebbe rimasto affidato a un meropostulato privo di riscontro nelle risultanze istruttorie, mancando ogniriferimento a specifiche comunicazioni provenienti da Eurocontrol e a daticoncreti sull’incidenza sul volo oggetto di causa. Al contrario, il giudiced’appello avrebbe richiamato, in funzione giustificativa, circostanzeestranee al thema decidendum, quali riferimenti a settori geografici nonpertinenti alla tratta considerata ovvero a elementi non addotti dallacompagnia, determinandosi una dissezione tra il materiale istruttorio e laNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026ricostruzione operata dal giudice. Di conseguenza quest’ultimo,motivando, fornirebbe una concatenazione di affermazioni assertive nonidonee a rendere intellegibile la ratio decidendi.1.2 Il motivo è infondato.Il giudice d’appello ha esposto un percorso argomentativo intellegibile inordine sia alla individuazione della circostanza eccezionale, sia al relativonesso causale con il ritardo del volo.In particolare, il Tribunale non si è affatto limitato ad affermazioniapodittiche, ma ha individuato gli elementi probatori valorizzati,indicandoli nel piano di volo dell’aeromobile, nella cronologia degli slot enei rapporti di Eurocontrol, e da tali dati ha tratto la conclusione che larideterminazione degli slot per attività militari, incidente sul voloprecedente operato con il medesimo aeromobile, si era propagata sullasuccessiva tratta determinando il ritardo lamentato.Parimenti, il giudice ha chiarito il criterio giuridico impiegato, esplicitandoche la circostanza eccezionale può assumere rilievo anche se verificatasisu un volo anteriore purché sia accertato il nesso causale con quellosuccessivo, così rendendo intellegibile l’operazione di sussunzione dellafattispecie nella disciplina di cui all’art. 5 del Regolamento n. 261/2004.Né ha fatto difetto una valutazione in ordine alle misure alternative, inquanto il giudice ha esaminato espressamente l’unica soluzioneastrattamente idonea a evitare il ritardo – la disponibilità di un aeromobilesostitutivo – e ne ha escluso l’esigibilità in concreto in ragione della suaeccessiva onerosità e sproporzione rispetto alle circostanze del caso.Deve, dunque, escludersi la sussistenza del vizio denunciato che implicache gli enunciati motivazionali contenuti nella sentenza non consentano dicogliere l’indicazione degli elementi da cui il giudice ha tratto il proprioconvincimento. Infatti, questa Suprema Corte insegna che «nel novero deivizi motivazionali rientra quello di motivazione meramente apparente, ilquale ricorre, allorquando il giudice […] omette di esporre le ragioni diNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026fatto e di diritto della decisione […] esternando le tappe del proprioconvincimento ed il loro collegamento con le prove su cui si è fondato»(Cass., Sez. Un., 24/3/2017 n. 7667; Cass., Sez. Un., 5/8/2016 n. 16599)ovvero quando non sia dato comprendere le ragioni e, quindi, le basi dellagenesi della decisione e l’iter logico seguito per pervenire da esse alrisultato enunciato (Cass., Sez. Un., 3/11/2016 n. 22232), venendo quindimeno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamentoche, partendo da determinate premesse pervenga con un certoprocedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi», non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie,ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 3/11/2016 n.22232).Né potrebbero in thesi rilevare, «perché la legge processuale non livalorizza, i profili di sufficienza nell'esplicitazione dei singoli passaggi diinterconnessione tra la conclusione (inidoneità alla dimostrazione dei fattiidonei ad integrare la fattispecie) e il fondamento di esse (tenore concretodelle allegazioni svolte), come rileva Cass. 21/10/2019 n. 26764.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 nonché dell’art. 2697 c.c. e degliartt. 112, 115 e 116 c.p.c., censurando l’avere ritenuto assolto l’onereprobatorio gravante sul vettore in ordine alla sussistenza della circostanzaeccezionale e all’adozione delle misure idonee a evitarne le conseguenze.2.1 Il Tribunale avrebbe riconosciuto efficacia esimente allarideterminazione degli slot imputata a Eurocontrol senza verificare inconcreto né la specifica incidenza dell’evento sul volo per cui è causa, né ilnesso causale tra tale evento e il ritardo subito, così risolvendol’accertamento in un’affermazione astratta, non ancorata a dati fattualipuntuali, in contrasto con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenzaunionale e nazionale in ordine alla prova rigorosa della circostanzaeccezionale. In sostanza, il giudice d’appello avrebbe ritenuto sufficiente ilNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026richiamo a documentazione proveniente da Eurocontrol senza chiarirne ilcontenuto concreto né la sua riferibilità al volo oggetto di causa, nonrisultando individuati né il numero della comunicazione né i dati tecniciidonei a dimostrare la modifica dello slot e il suo effettivo impatto sullasequenza operativa del volo. Il giudice avrebbe pertanto violato l’art. 5,par. 3, del Regolamento n. 261/2004, per cui non è sufficiente la meradimostrazione dell’evento eccezionale, essendo necessario che il vettoreprovi anche il nesso causale con il ritardo e l’adozione di tutte le misuredel caso. Per di più, mancherebbe una verifica effettiva dell’adempimentodell’onere probatorio in capo al vettore, dato che il Tribunale avrebbesovrapposto il piano dell’accertamento della circostanza eccezionale aquello, logicamente distinto, della verifica delle misure esigibili, finendoper attribuire rilievo decisivo a elementi generici e presuntivi, in violazionedei principi che governano la distribuzione dell’onere della prova e lavalutazione delle risultanze istruttorie.2.2 Il motivo è privo di consistenza.Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenzaimpugnata, che recepisce e sviluppa il compendio istruttorio giàvalorizzato dal Giudice di Pace, ha individuato in modo analitico e puntualegli elementi probatori dai quali ha dedotto sia la sussistenza delleesercitazioni militari, sia il nesso causale con il ritardo del volo per cui ècausa, chiarendo espressamente che la circostanza impeditiva avevainteressato il volo precedente, determinando una propagazione a catena.In particolare, il Tribunale ha fatto leva sui seguenti elementi istruttori:«il piano di volo dell’aeromobile DHN, da cui risulta che lo stessoaeromobile avrebbe dovuto operare più voli durante la giornata, tra cui ilvolo FR8810 Ibiza – Bergamo e il successivo volo FR8800 Bergamo –Ibiza, quello per cui è causa»; «l’ATC [OSCURATO:PERSONA] […] da cui risulta che lacausa di tali modifiche […] sono le attività militari nella zona ‘Marseillesector D’ (late notice mil activity – carrier flight ops in progress)»;Numero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026«l’[OSCURATO:PERSONA], in cui l’autorità Eurocontrol dà atto della presenzadi military exercises durante tutta la giornata del 16 giugno nel territoriointeressato dal volo FR8810»; «i successivi aggiornamenti di Eurocontrol,in cui si riporta la presenza di gravi ritardi nella zona ‘Marseille sector D’dovuti alla gestione del traffico aereo».Sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha esplicitamente chiaritoche «la circostanza eccezionale invocata riguarda la sola modifica delloslot […] del volo FR8810, precedente a quello per cui è causa» e haqualificato tale compendio come «prova ampia ed esaustiva, che non offrealcun margine di incertezza».Ne deriva che l’assunto del ricorrente nel senso che difetterebbe la provadel collegamento tra esercitazioni militari e ritardo del volo oggetto dicausa si pone in evidente contrasto con la struttura motivazionale dellasentenza.Il motivo, pertanto, si risolve nella prospettazione di una diversaricostruzione della quaestio facti, incentrata su una rivalutazione delmateriale istruttorio e sulla contestazione dell’efficacia dimostrativa deidocumenti esaminati dal giudice di merito, mancando l’individuazione delvizio cassatorio denunciato, cioè l'error iuris inerente alla violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, ilquale postula la individuazione di un errore del giudice di merito nellaricerca e nell'interpretazione della norma regolatrice del caso concretoovvero nell'applicazione della norma stessa, una volta correttamenteindividuata ed interpretata (Cass. 21/10/2022 n. 31211; Cass.11/01/2016, n. 195; Cass. 30/12/2015, n. 26110).Parimenti non è configurabile alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., che èconfigurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia invertitol’onere della prova, ponendolo a carico della parte onerata in base a regolediverse da quelle dettate dalla norma, mentre non ricorre quando sicontesti la valutazione delle prove effettuata dal giudice (cfr. Cass., Sez.Numero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026Un., 5/8/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., 24/9/2020, n.2008).Né sono stati violati gli artt. 115 e art. 116 c.p.c., occorrendo,rispettivamente, che si alleghi che il giudice abbia posto a fondamentodella decisione prove non dedotte dalle parti o disposte di sua iniziativa aldi fuori dei limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale aelementi che ne sono privi ovvero abbia disatteso il valore vincolante diprove legali. Al di fuori di tali ipotesi, infatti, la censura relativa allavalutazione delle prove si risolve ictu oculi in una richiesta di rivalutazionedel merito, inammissibile in sede di legittimità (v., p. es., Cass. 19/8/2020n. 17131).Infine, non ricorre il vizio di omessa pronuncia dal momento che ilTribunale si è pronunciato proprio sul requisito delle “misure del caso”idonee ad impedire l’inadempimento, affermando: «Quanto, poi, allamancanza di prova in ordine all’adozione di tutte le misure idonee perimpedire l’inadempimento, l’unica misura possibile per evitare il ritardoavrebbe potuto essere quella di prevedere la disponibilità di un altroaeromobile… Tale misura… risulta però eccessivamente gravosa… edunque inesigibile dal vettore aereo. Ulteriori misure alternative non eranosenso di rigetto sulla specifica questione.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7del Regolamento CE n. 261/2004 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. e all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., anche per omesso esame difatto decisivo e discusso, lamentando altresì violazione dell’art. 2697 c.c.nonché dell’art. 116 c.p.c.3.1 Prendendo le mosse dall’art. 5 del Regolamento n. 261/2004 chedelinea un onere probatorio articolato su più piani, non basterebbedimostrare l’esistenza della circostanza eccezionale, ma occorrerebbeanche provare il nesso causale rispetto al ritardo e, soprattutto, l’adozioneNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026di ogni misura idonea ad arginare gli effetti impeditivi dell’evento e acontenere il ritardo entro i termini previsti, onde in mancanza di taledimostrazione il vettore aereo non potrebbe essere esonerato dalpagamento della compensazione pecuniaria.Si sostiene pertanto che, sul requisito delle «misure del caso», lacompagnia non avrebbe allegato né documentato alcunché e il Tribunaleavrebbe colmato la lacuna con una valutazione assertiva e inidonea asurrogare l’onere probatorio del vettore affermando che «l’unica misurapossibile per evitare il ritardo avrebbe potuto essere quella di prevedere ladisponibilità di un altro aeromobile… Tale misura… risulta peròeccessivamente gravosa dal punto di vista economico nonchésproporzionata… Ulteriori misure alternative non erano attuabili…».Il giudice, dunque, avrebbe ritenuto assolto l’onere probatorio sulpresupposto della sola circostanza eccezionale, dopo aver affermato che«la compagnia aerea abbia fornito la prova della circostanza eccezionaleinvocata (la rideterminazione degli slot imposta da Eurocontrolconseguente alle esercitazioni militari in atto)», senza tuttavia indicareelementi concreti a sostegno di tale affermazione e senza dare conto didati tecnici necessari a verificare la concreta incidenza dell’evento sul voloper cui è causa.In particolare, il ricorrente insiste sul fatto che non sarebbe stato maiindicato a che ora il volo precedente avrebbe dovuto atterrare a Bergamo,né sarebbe stata depositata una comunicazione ufficiale di Eurocontrol chela zona interessata dalle restrizioni sarebbe stata in ogni caso quella diMarsiglia e non quella delle [OSCURATO:PERSONA], che la compagnia aerea nonaveva confutato che nello stesso giorno i voli da Ibiza atterravano edecollavano regolarmente e in orario, anche su tratte da e per gliaeroporti milanesi, così come da Bergamo partivano in orario voli versoaltre isole, quale Maiorca. Di qui la denuncia di omesso esame di dettecircostanze, prospettandole come fatti decisivi oggetto di discussione traNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026le parti e idonei, se valutati, a escludere sia la sussistenza dellacircostanza eccezionale sia la sua incidenza causale sul ritardo, conconseguente violazione del Regolamento n. 261/2004 e delle regole diriparto dell’onere della prova.A sostegno si richiama la giurisprudenza eurounitaria in tema di«circostanze eccezionali», ribadendo che il vettore è tenuto a provare nonsolo l’evento estraneo al normale esercizio dell’attività e fuori dal propriocontrollo, ma pure il nesso causale e l’effettiva adozione delle misure delcaso, con l’ulteriore precisazione che l’esonero non potrebbe fondarsi suuna mera allegazione dell’eccezionalità, essendo necessaria unadimostrazione rigorosa delle risorse concretamente impiegate in termini dipersonale, tempi e mezzi finanziari per assicurare l’interesse deipasseggeri ad arrivare in orario. La compagnia non avrebbe nemmenotentato soluzioni alternative, indicando, a titolo esemplificativo, lamancata offerta di un posto su voli alternativi sulla tratta, anche operatidallo stesso vettore, o la mancata riorganizzazione della partenza volta aridurre il ritardo; e si sostiene che la sentenza abbia indebitamenteritenuto «eccessivamente gravosa» l’ipotesi di misure alternative,disapplicando la disciplina eurounitaria e il riparto probatorio.Infine, si invoca il principio per cui, nel sistema interno, l’onere della provadell’inadempimento contrattuale grava sul debitore quanto al fattoestintivo e la prova liberatoria richiesta al vettore, in presenza di unritardo prolungato, postula la dimostrazione congiunta di circostanzaeccezionale, nesso causale e misure del caso, rivendicando che ladecisione impugnata si porrebbe in contrasto con tali coordinate e conprecedenti di merito che, a suo dire, avrebbero escluso la prova dellarideterminazione dello slot in situazioni analoghe.3.2 Il motivo è infondato.Quanto alla pretesa insussistenza della circostanza eccezionale e del nessoeziologico, si ripropongono, sotto diversa etichetta, le medesime doglianzeNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026dei motivi precedenti, senza confrontarsi con l’accertamento puntualeoperato dal giudice d’appello, che ha individuato gli elementi documentalidai quali ha tratto la prova dell’evento e della sua incidenza sul voloprecedente operato con il medesimo aeromobile, con conseguentepropagazione del ritardo.Analoghe considerazioni merita la censura che investe l’ulteriore requisitodell’art. 5, par. 3, del Regolamento, relativo all’adozione di tutte le misureragionevoli idonee ad evitare o contenere il ritardo.Occorre muovere dall’insegnamento costante della Corte di giustiziasecondo cui, ai sensi dei considerando 14 e 15 e dell’art. 5, par. 3,Regolamento n. 261/2004, il vettore è liberato dall’obbligo dicompensazione pecuniaria solo se dimostra che il ritardo pari o superiore atre ore «è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potuteevitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso» oppurese prova di «aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosidi tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e dirisorse finanziarie», al fine di evitare che la situazione determinasse ilritardo prolungato (Corte di Giustizia UE, 4 aprile 2019, Germanwings,C-501/17, punto 19; Corte di Giustizia UE, 26 giugno 2019, Moens,C-159/18).Nella stessa linea, la nozione di “circostanze eccezionali” designa eventiche, per natura o origine, non sono inerenti al normale eserciziodell’attività del vettore e sfuggono al suo effettivo controllo, condizioni traloro cumulative, da verificare caso per caso (Germanwings, C-501/17,punto 20; nonché, in termini generali, Corte di Giustizia UE, 22 dicembre2008, Wallentin-Hermann, C-549/07).Accertata la sussistenza di circostanze eccezionali aventi le suddettecaratteristiche, il vettore aereo per essere esonerato dall’obbligo dicorrispondere la compensazione pecuniaria avrebbe dovuto dimostrare diavere adottato misure adeguate alla situazione «avvalendosi di tutti iNumero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026mezzi di cui disponeva», fermo restando che non si può pretendere cheacconsenta «a sacrifici insopportabili» alla luce delle capacità dell’impresanel momento pertinente (Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2021, Airhelp,C-28/20, punti 22 e 23; Corte di Giustizia UE, 7 luglio 2022, C-308/21).Questa Suprema Corte - v. Cass. 10/2/2023, n. 4261 – insegna chesarebbe vano orientare la verifica delle circostanze eccezionali sucategorie generali e astratte, dovendo invece valorizzarsi «l’esameconcreto» dell’entità residua dei poteri di controllo e gestione dellasopravvenienza, ammettendosi l’esonero nei soli casi in cui il vettore abbiafornito «una completa e adeguata dimostrazione dell’insussistenza di alcunspazio di intervento» per misure idonee a neutralizzare o comprimere alminimo i sacrifici imposti all’utenza; e precisa, sul versante delle misure,che il vettore deve dimostrare di avere adottato misure adeguate,tecnicamente ed economicamente sopportabili.Da ultimo Cass. 30/4/2026 n. 11948 ha ulteriormente specificato che ilvettore, al verificarsi di circostanze eccezionali, «deve dimostrare che,anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale,di materiale e di risorse finanziarie, manifestamente non avrebbe potutoevitare – se non acconsentendo a sacrifici insopportabili – che lecircostanze eccezionali… comportassero… un ritardo prolungato»,ribadendo l’adozione di un concetto di “misure del caso” flessibile eindividualizzato, rimesso alla valutazione del giudice nazionale (Corte digiustizia UE, sez. VIII, 13 giugno 2024, n. 411). A tal fine, pur riferendosiad una fattispecie diversa, ha valorizzato il parametro della buona fedeoggettiva in executivis come metro di valutazione del comportamento delvettore, affermando che a fronte di una situazione di instabilità operativanota o conoscibile il vettore è tenuto ad un comportamento di leale efattiva collaborazione idoneo a preservare, senza apprezzabile sacrificio, ilegittimi interessi dei passeggeri, mediante condotte concrete quali,esemplificativamente in una vicenda in cui si era verificato uno sciopero,Numero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’allertamento tempestivo, la disponibilità ad assistere nellariprogrammazione, l’invito a verificare opzioni di viaggio alternative, lasollecitazione a controllare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto,oltre alle ulteriori iniziative coerenti con la natura del rapporto e con laqualità dei soggetti coinvolti.Applicando detti principi al caso concreto, deve ritenersi che l’onereprobatorio relativo alle misure del caso sia stato assolto, avendo il giudiced’appello ritenuto, con un accertamento di fatto, effettivamenteimpraticabili nelle circostanze specifiche ulteriori margini di operativitàutilmente spendibili per evitare o ridurre il ritardo, secondo il criterio dellasopportabilità delineato dalla giurisprudenza eurounitaria (Germanwings,C-501/17; Airhelp, C-28/20; Moens, C-159/18). Peraltro, l’opzione cui si èriferito il Tribunale (e si tratta di una circostanza dirimente) ha investitonon solo il superamento dei limiti operativi del traffico aereo – si èsoffermato, infatti, sull’impossibilità di modificare lo slot – ma ha ancheaccertato che il vettore aereo, oltre a non poter intervenire sui fattoriesterni, non era nella condizione di approntare soluzioni, per così dire,interne, nella sua disponibilità utili a eliminare l’inadempimento.4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Dato il diverso esito dei giudizi dimerito è equo compensare le spese del giudizio di cassazione.5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso compensando le spese.Numero registro generale 7676/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 17096/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi