Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 47894/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con ordinanza del 25 febbraio 2022, la Corte d'appello di Salerno - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione relativo a un immobile; che avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando: 1) l'inosservanza degli artt. 6, parr. 1 e 2, e 8 CEDU, la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. e il vizio di motivazione, sul rilievo che sarebbe stata omessa ogni concreta valutazione circa la proporzionalità della misura della demolizione, anche con riferimento ai documenti allegati, da cui emergerebbe chiaramente che il ricorrente vive da lungo tempo nell'abitazione e che, a causa delle limitate risorse economiche, avrebbe difficoltà nel reperire qualsiasi altro tipo di soluzione abitativa; 2) l'inosservanza degli artt. 173 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, perché l'ordine di demolizione sarebbe inopponibile al ricorrente, essendo estinto per decorso del tempo, come la pena principale; 3) la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sul rilievo che l'ordine di demolizione omette ogni riferimento a criteri da osservare nella tempistica delle procedure esecutive, con ciò determinando gravi ed ingiustificate disparità di trattamento tra i diversi destinatari di analoghi provvedimenti.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo è formulato in modo non specifico, perché non contesta la motivazione del provvedimento impugnato secondo cui, a fronte di una condotta grave in quanto dolosa, la difesa non ha fornito concreti elementi da cui emerga che i componenti del nucleo familiare non dispongano di altri immobili o comunque di redditi adeguati al reperimento di una diversa abitazione; che il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata, adeguandosi all'orientamento di questa Corte, ha espressamente escluso la natura di "pena" dell'ordine di demolizione, anche se disposto dal giudice penale; che si è costantemente affermata, infatti, la natura amministrativa di detta sanzione, che persegue una funzione ripristinatoria e non punitiva, imposta per ragioni di tutela del territorio, come tale sottratta, sia alla disciplina dell'estinzione della sanzione per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., dal momento che tale norma si riferisce alle sole pene principali e non alle sanzioni amministrative, sia all'estinzione per prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689 del 1981 propria delle sanzioni amministrative, riguardante le sole sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (ex plurimis, Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275850 - 02); che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché basato su asserzioni prive di fondamenti normativi, ed è formulato in modo ipotetico, perché fa riferimento a una non meglio precisata disparità di trattamento con altri soggetti;che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con ordinanza del 25 febbraio 2022, la Corte d'appello di Salerno - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione relativo a un immobile; che avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando: 1) l'inosservanza degli artt. 6, parr. 1 e 2, e 8 CEDU, la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. e il vizio di motivazione, sul rilievo che sarebbe stata omessa ogni concreta valutazione circa la proporzionalità della misura della demolizione, anche con riferimento ai documenti allegati, da cui emergerebbe chiaramente che il ricorrente vive da lungo tempo nell'abitazione e che, a causa delle limitate risorse economiche, avrebbe difficoltà nel reperire qualsiasi altro tipo di soluzione abitativa; 2) l'inosservanza degli artt. 173 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, perché l'ordine di demolizione sarebbe inopponibile al ricorrente, essendo estinto per decorso del tempo, come la pena principale; 3) la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sul rilievo che l'ordine di demolizione omette ogni riferimento a criteri da osservare nella tempistica delle procedure esecutive, con ciò determinando gravi ed ingiustificate disparità di trattamento tra i diversi destinatari di analoghi provvedimenti. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo è formulato in modo non specifico, perché non contesta la motivazione del provvedimento impugnato secondo cui, a fronte di una condotta grave in quanto dolosa, la difesa non ha fornito concreti elementi da cui emerga che i componenti del nucleo familiare non dispongano di altri immobili o comunque di redditi adeguati al reperimento di una diversa abitazione; che il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata, adeguandosi all'orientamento di questa Corte, ha espressamente escluso la natura di "pena" dell'ordine di demolizione, anche se disposto dal giudice penale; che si è costantemente affermata, infatti, la natura amministrativa di detta sanzione, che persegue una funzione ripristinatoria e non punitiva, imposta per ragioni di tutela del territorio, come tale sottratta, sia alla disciplina dell'estinzione della sanzione per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., dal momento che tale norma si riferisce alle sole pene principali e non alle sanzioni amministrative, sia all'estinzione per prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689 del 1981 propria delle sanzioni amministrative, riguardante le sole sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (ex plurimis, Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275850 - 02); che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché basato su asserzioni prive di fondamenti normativi, ed è formulato in modo ipotetico, perché fa riferimento a una non meglio precisata disparità di trattamento con altri soggetti;che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30
Sentenza Cassazione n. 47894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris