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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36081/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 27573 /202 0 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sicilia, sez.staccata di Messina, n. 4300 / 02 / 1 9 depositata i n data 04 / 0 7 /20 19 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 3 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: appello – termine ante 4 luglio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la contribuente impugnava di fronte alla CTP il diniego di condono exL. n. 289 del 2002 notificatole; - la CTP accoglieva il ricors o ; - l’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la ridetta pronuncia in gradodi appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motiv o; [OSCURATO:PERSONA] è ri masta intimata ; Consideratoche: - preliminarmente il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per cassazione; - difetta invero la prova della notifica del ricorso stesso, che risulta speditoil 2 novembre 2020 ma non risulta ricevuto difettando in atti l a produzione dell’avviso di ricevimento o equipollente informaticorelativo a tale notifica; - in argomento, questa Corte è ferma nel ritenere (tra molte, in continuità con Cass.

SU 14 gennaio 2008, n. 627, si veda Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018 ) che l a produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del r icorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notiziaal destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 14 0 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimentonotificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato alricorso e non deposit ato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art . 380 bis c.p.c., anche se Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 nonnotificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazi one è inammissibile, non essendoconsentita la concessione di un termine per il deposito e nonricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione exart. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza del la corte in camera di consiglio può domandaredi essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplica to dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982; - pertanto – risultando l’omissione del la produzione dell’avviso di ricevimento in questione all’atto del deposito del ricorso non colmata da successivo deposito, come confermat o anche dalla consultazione dello “storico” del fascicolo processuale e relativa visualizzazione degli atti, risultante dal SIC - il ricorso va dichiarato inammissibile; - stante la mancata costituzione dell’intimata contribuente, non vi è luogo a statuizione sulle spese; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 27573 /202 0 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sicilia, sez.staccata di Messina, n. 4300 / 02 / 1 9 depositata i n data 04 / 0 7 /20 19 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 3 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: appello – termine ante 4 luglio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la contribuente impugnava di fronte alla CTP il diniego di condono exL. n. 289 del 2002 notificatole; - la CTP accoglieva il ricors o ; - l’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la ridetta pronuncia in gradodi appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motiv o; [OSCURATO:PERSONA] è ri masta intimata ; Consideratoche: - preliminarmente il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per cassazione; - difetta invero la prova della notifica del ricorso stesso, che risulta speditoil 2 novembre 2020 ma non risulta ricevuto difettando in atti l a produzione dell’avviso di ricevimento o equipollente informaticorelativo a tale notifica; - in argomento, questa Corte è ferma nel ritenere (tra molte, in continuità con Cass. SU 14 gennaio 2008, n. 627, si veda Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018 ) che l a produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del r icorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notiziaal destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 14 0 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimentonotificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato alricorso e non deposit ato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art . 380 bis c.p.c., anche se Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 nonnotificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazi one è inammissibile, non essendoconsentita la concessione di un termine per il deposito e nonricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione exart. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza del la corte in camera di consiglio può domandaredi essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplica to dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982; - pertanto – risultando l’omissione del la produzione dell’avviso di ricevimento in questione all’atto del deposito del ricorso non colmata da successivo deposito, come confermat o anche dalla consultazione dello “storico” del fascicolo processuale e relativa visualizzazione degli atti, risultante dal SIC - il ricorso va dichiarato inammissibile; - stante la mancata costituzione dell’intimata contribuente, non vi è luogo a statuizione sulle spese; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale de
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