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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34419/2026

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ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Brasile avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato la richiesta di restituzione in termini avanzata dal difensore dell'imputato dando atto che non fosse stato fornito alcun riscontro probatorio in ordine all'errata informazione ricevuta dalla cancelleria del Tribunale di Pescara circa l'omesso deposito della sentenza nei termini di rito, così non potendosi configurare la causa At/di forza maggiore e anche in ragione della condotta quantomeno colposa del difensore che aveva omesso di verificare nei giorni successivi l'avvenuto deposito della sentenza.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 175 cod. proc. pen., in quanto costituisce prova la sola dichiarazione del difensore in ordine a fatti obiettivi di cui abbia diretta conoscenza, come nella specie, e non ravvisandosi alcuna condotta colposa dell'avvocato che si era recato due volte in cancelleria successivamente lo spirare del termine per il deposito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2.Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che integra fatto costituente forza maggiore, tale da giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito purché, però, l'istante assolva all'onere di provare rigorosamente, cioè mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, il verificarsi della circostanza ostativa il tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, non bastando la dichiarazione proveniente dal difensore interessato (tra le tante, Sez. 2, 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059).

Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal provvedimento impugnato, l'istante si è limitato a menzionare le dichiarazioni verbalmente ricevute presso la cancelleria del Tribunale di Pescara senza allegare elementi documentali idonei a consentire la verifica della tempestività della richiesta di rimessioni in termini. [OSCURATO:PERSONA] salvo il dovere deontologico del difensore, ai sensi dell'art. 50 (dovere di verità) del codice deontologico forense, di non rendere false dichiarazioni su fatti di cui ha diretta conoscenza personale, questo non lo esonera dall'onere di accertarsi del deposito della sentenza o di acquisire attestazione di quanto dichiaratogli dalla Cancelleria trattandosi di un fatto processuale da accertare in modo rigoroso.

3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Brasile avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato la richiesta di restituzione in termini avanzata dal difensore dell'imputato dando atto che non fosse stato fornito alcun riscontro probatorio in ordine all'errata informazione ricevuta dalla cancelleria del Tribunale di Pescara circa l'omesso deposito della sentenza nei termini di rito, così non potendosi configurare la causa At/di forza maggiore e anche in ragione della condotta quantomeno colposa del difensore che aveva omesso di verificare nei giorni successivi l'avvenuto deposito della sentenza. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 175 cod. proc. pen., in quanto costituisce prova la sola dichiarazione del difensore in ordine a fatti obiettivi di cui abbia diretta conoscenza, come nella specie, e non ravvisandosi alcuna condotta colposa dell'avvocato che si era recato due volte in cancelleria successivamente lo spirare del termine per il deposito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2.Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che integra fatto costituente forza maggiore, tale da giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito purché, però, l'istante assolva all'onere di provare rigorosamente, cioè mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, il verificarsi della circostanza ostativa il tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, non bastando la dichiarazione proveniente dal difensore interessato (tra le tante, Sez. 2, 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059). Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal provvedimento impugnato, l'istante si è limitato a menzionare le dichiarazioni verbalmente ricevute presso la cancelleria del Tribunale di Pescara senza allegare elementi documentali idonei a consentire la verifica della tempestività della richiesta di rimessioni in termini. [OSCURATO:PERSONA] salvo il dovere deontologico del difensore, ai sensi dell'art. 50 (dovere di verità) del codice deontologico forense, di non rendere false dichiarazioni su fatti di cui ha diretta conoscenza personale, questo non lo esonera dall'onere di accertarsi del deposito della sentenza o di acquisire attestazione di quanto dichiaratogli dalla Cancelleria trattandosi di un fatto processuale da accertare in modo rigoroso. 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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