Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 1 febbraio 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:971
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0598_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1
o
dicembre 2021 –
Pilsētas zemes dienests
(causa C‑598/20) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Armonizzazione delle legislazioni fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2 – Affitto e locazione di beni immobili – Esclusione dall’esenzione dell’affitto forzoso di un terreno ai proprietari degli immobili edificati – Principio di neutralità fiscale»
1.
Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punti 22, 23)
2.
Armonizzazione delle legislazioni fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Criteri di valutazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
(v. punti 26, 27)
3.
Armonizzazione delle legislazioni fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni a favore di altre attività – Affitto e locazione di beni immobili – Normativa nazionale che esclude l’applicazione dell’esenzione in caso di affitto di terreni in regime di affitto forzoso – Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, l), e 2]
(v. punti 28-32, 34 e disp.).
[OSCURATO:PERSONA] 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale l’affitto di terreni in regime di affitto forzoso è esclusa dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
(
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GU C 35 del 1.2.2021
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