CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 12552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13853/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1752/2017 pubblicata 1'8 o novembre 2018. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] udito l'Avvocato; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. G. B. Nardecchia; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ed in integrale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha dichiarato nulla ed inefficace inter partes la convenzione di cui al n. 3 della scrittura privata del 26 maggio 1999 tra [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della [OSCURATO:PERSONA]) e Vantaggiato LUIGI E [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto, ha dichiarato che nulla è dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della signora [OSCURATO:PERSONA] né a titolo di capitale per il preteso rimborso della somma di euro 165.180,00 né a titolo di rimborso spese processuali del relativo giudizio e ha condannato l'appellata alle spese del giudizio di gravame. Per quanto ancora rileva, la Corte di appello ha ritenuto la nullità della scrittura privata del 26 maggio 1999, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Russo (defunto nelle more del giudizio) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della C.G.C. con cui convenivano che l'obbligo contributivo e fiscale della imposta INVIM, venisse a gravare sulla parte acquirente, nel caso di un eventuale accertamento del maggior valore dell'immobile (terreno, sito in Foggia, loc. Manfredini) che nella stessa data era stato compravenduto dalla Russo alla C.G.C., perché scrittura stipulata in violazione del divieto posto dall'art. 27 del DPR, istitutivo dell'INVIM. Avverso la sentenza d'appello, Maria RUSSO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. sebbene intimata, non ha svolto difese. Il ricorso è stato fissato dapprima alla camera di consiglio del 12.12.2020 e poi, con ordinanza interlocutoria n. 5260 del 2021, rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione relativa alla composizione del Collegio dell'appello; all'esito della decisione n. 41 del 2021 della Corte costituzione, la causa è stata fissata per l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021 -che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modi?. nella I. n. 98 del 2013) con cui viene conferito al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello- le stesse Corti territoriali potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea "tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto" è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass. Sez. 6 - 2, del 05/11/2021 n. 32065 Rv. 662813 - 01). 2. Venendo al merito del ricorso, va anzi tutto rilevato che esso risulta del tutto carente circa il requisito dell'esposizione del fatto; per un verso, infatti, non fornisce una chiara esposizione delle ragioni della domanda introduttiva, che restano di difficile comprensione all'esito della rassegna di atti e vicende descritte nelle pagine da 2 a 4 e nella prima proposizione della pag. 5 del ricorso; per l'altro, non adduce elementi sullo svolgimento del processo di primo grado ed in particolare sulla posizione assunta dalla parte convenuta, né sulle ragioni dell'appello.3. Nello specifico, la ricorrente lamenta con un primo motivo "Violazione e falsa applicazione di legge: art. 345. Violazione di legge: art. 348 c.p.c. Violazione di legge: art. 294 c.p.c. Violazione di legge: art.342 c.p.c., 434 c.p.c., 348 bis c.p.c." e si duole in particolare del fatto che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e violato, tra l'altro, l'art. 345 c.p.c. che impedisce siano portate all'esame del giudice di secondo grado domande che non siano già state sottoposte al primo giudice. 3.1. Il motivo è inammissibile. Con esso, si censura la statuizione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 345, 348, 294, 342, 434 e 348 bis c.p.c., ma la ricorrente neppure si premura di individuare i termini e la sede della proposta eccezione di inammissibilità; al riguardo, è sufficiente evidenziare che viene omesso il riferimento al contenuto dell'appello, di cui si riportano poche righe alla pag. 7 del ricorso e, soprattutto si omette di individuare il contenuto della sentenza di primo grado, così incorrendo nella manifesta violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.. Per quanto attiene alla violazione dell'art. 294 c.p.c., la ricorrente non spiega la ragione per cui la scrutinata eccezione di nullità sarebbe ricaduta nel regime di cui a tale norma, cioè sarebbe stata deducibile solo nel caso di c.d. contumacia involontaria, in particolare omettendo di confrontarsi con la ricostruzione dell'eccezione di nullità fatta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. 12/12/2014 n. 26242). Quanto alla pretesa violazione dell'art. 345 c.p.c., la ricorrente infine svolge considerazioni del tutto prive di pertinenza con la fattispecie. 4. Denuncia, inoltre, come secondo motivo di impugnazione, "Violazione di legge: art. 27 DPR 643/72" e sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel considerare la scrittura privata sottoscritta tra le parti come rivolta allo scopo di trasferire l'imposta dal soggetto passivo ad altro soggetto estraneo, mentre era rivolta solo allo scopo "di riequilibrare un rapporto economico tra le parti (allora) contraenti";precisa che non vi è stata alcuna traslazione di imposta tra le parti e di aver, infatti, regolarmente pagato l'imposta INVIM a proprio carico come acquirente, ma che l'oggetto dell'accordo fu una sorta "di manleva di natura economica delle conseguenze che la cessione del terreno avrebbero potuto comportare nei confronti della venditrice" che nel giudizio di prime cure avrebbe assunto i caratteri dell'inadempimento contrattuale; accordo lecito e non ricadente nel divieto posto dall'art. 27 D.P.R. n. 643 del 1972. 4.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Esso, infatti, pur movendo dalla formale denuncia di violazione di legge, si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione ermeneutica dell'attività negoziale delle parti e nella contrapposizione di un'interpretazione della medesima a quella già motivatamente compiuta dalla Corte di Appello, insistendo, inammissibilmente, nel corredare il patto di finalità pratiche ulteriori che le parti intendevano conseguire. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'interpretazione del contratto, supponendo la ricerca e l'individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi di motivazione o di un errore c.d. di sussunzione (Sez. 3, 22/06/2005 n. 13399, Rv. 582056-01). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha debitamente dato conto, delle ragioni per le quali ha interpretato la scrittura privata intercorsa tra le parti come posta in violazione del divieto ex art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643. Difatti, in primo luogo ha affermato: "risulta invero incontestabile che al di là della terminologia adoperata dalle parti, la clausola pattizia n. 3 di cui alla scrittura privata del 26/05/99 si concretizzasse in un trasferimento dell'obbligo contributivo e fiscale, gravante a carico della venditrice, da quest'ultima a carico della società acquirente".In secondo luogo, ne ha dichiarato la nullità insanabile e assoluta, ritenendo la relativa eccezione come eccezione in senso lato e "come tale, sottratta alla disponibilità delle parti, che poteva proporsi in ogni fase e grado del giudizio e quindi anche nel presente giudizio". In fine, ha richiamato il principio espresso dal consolidato orientamento di legittimità in materia, a mente del quale, la sanzione della nullità non è comminata unicamente a tutela del fisco, ma incide anche nei rapporti tra le parti contraenti, quale che sia lo strumento negoziale direttamente azionato al fine della traslazione della imposta, comportandone la nullità, senza che rilevi la finalità pratica che a suo mezzo le parti intendono conseguire (Sez. 1, Sentenza n. 4556 del 10/05/1994 (Rv. 486556 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto difese nel giudizio di legittimità. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma