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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40809/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (D'Auria) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. derivante dall'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta e in parte geneticamente improponibili, attenendo a valutazioni discrezionali del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio (omesso riconoscimento attenuanti facoltative) comunque sorrette da congrua motivazione (v. pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] Orlt1 jloni Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] 9(i5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (D'Auria) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. derivante dall'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta e in parte geneticamente improponibili, attenendo a valutazioni discrezionali del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio (omesso riconoscimento attenuanti facoltative) comunque sorrette da congrua motivazione (v. pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] Orlt1 jloni Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] 9(i5
Sentenza Cassazione n. 40809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris