CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione con gli arresti donniciliari della misura cautelare della custodia in carcere, in ordine a reati ex art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché dal combinato disposto degli artt. 297, 298 e 300 comma 4 cod. proc. pen. sidesume una disciplina unitaria che si preoccupa di mantenere un'effettiva correlazione tra lo scorrere temporale della custodia e il decorso dei termini della sua durata. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il dies a quo di decorrenza della misura, ai fini del computo, non può che essere individuato a far data dalla notificazione dell'ordinanza che la dispone ( 6/10/2020) e non dalla diversa data (5 luglio 2021) di avvenuta scarcerazione, per fine pena, relativa al coesistente titolo definitivo. E non può concordarsi con l'affermazione formulata dal Tribunale secondo cui il tempo trascorso dall'imputato in regime cautelare è di per sé breve e, se parametrato alla pena che è stata irrogata al [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di merito, del tutto fisiologico, poiché apoditticamente è stata affermata la persistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, nonostante l'indagato abbia apportato un contributo all'agire criminoso circoscritto a un ridottissimo lasso temporale e che non si è risolto in una stabile partecipazione, tant'è che al ricorrente non viene mossa alcuna contestazione volta a enfatizzare un ruolo apicale asseritamente esplicato dal [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto apoditticamente il Collegio, benché siano trascorsi due anni dai fatti, ha ipotizzato, senza alcun plausibile aggancio alla realtà fattuale, l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un sistema organizzato di spaccio di stupefacenti, senza domandarsi se risulti il pericolo di commissione di condotte criminose in un contesto domiciliare, e dunque familiare, caratterizzato dall'assenza di rapporti con le persone che hanno agevolato l'imputato nella commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna. Pecca dunque di astrattezza l'asserto per cui il ricorrente, qualora venga collocato agli arresti domiciliari, potrebbe avvalersi di terzi per aggirare le prescrizioni impartitegli, mancando qualunque indicazione in ordine, ad esempio, ad eventuali persistenti relazioni con soggetti dediti al narcotraffico, che potrebbero portare il [OSCURATO:PERSONA] a reiterare condotte del tipo di quelle che gli sono contestate. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate sono infondate. Le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest'ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale ( Sez. U, n. 16085 del 31 marzo 2011, Khalil, Rv. 249324). Il giudice deve pertanto spiegare le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura gradata, indicando gli elementi specifici che nel singolo caso inducono a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all'indagato sia quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate ( Cass., Sez. 5 n. 9494 del 19-10-2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18-10-2004; Sez. 1, n. 445011 del 26-9-2003, Rv. 227304). Nel caso in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura intramurale, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone quindi l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali misure di minore afflittività vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21-7-1992, Gardino, Rv. 191652; Cass., 26-5-1994, Montaperto, Rv. 199030). La valutazione di tali profili integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci), onde, in presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2. Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che, anche facendo riferimento, come dies a quo, al momento dell' esecuzione dell'ordinanza cautelare, il tempo trascorso dall'imputato in regime cautelare è breve, essendo il Cornelia detenuto per i fatti in esame dal 6 ottobre 2020 e quindi da circa anni uno e mesi tre; periodo che, se rapportato alla pena irrogatagli all'esito del giudizio di primo grado, pari ad anni quattro di reclusione, è del tutto fisiologico, considerato anche che il ricorrente, durante tale lasso temporale, non aveva tenuto affatto un comportamento irreprensibile ed anzi si era reso autore di un'infrazione disciplinare, sobillando gli altri detenuti, i quali, per l'effetto, avevano inscenato una breve forma di protesta con schiamazzi e battiture di scodelle nei blindati, a 2sostenere le sue richieste in merito ai rapporti con i familiari, impedendo poi agli agenti intervenuti di verificare nell'immediatezza cosa stava accadendo all'interno della saletta, ostruendo la visibilità e impedendo di guardare all'interno. Anche in ordine alla gravità dei fatti il Tribunale ha sottolineato che l'imputato era il dominus del traffico illecito in esame e si era adoperato per cercare di far entrare sostanza stupefacente in carcere, operando in maniera sistematica e professionale, continuando nei suoi traffici illeciti nonostante i sequestri e le difficoltà e potendo contare su più appoggi: ciò che esclude l'occasionalità della condotte. Il Tribunale ha anche richiamato i plurimi precedenti penali, anche per evasione, da cui è gravato il [OSCURATO:PERSONA]. Dai rilievi formulati - precisa il Tribunale - deriva che un regime cautelare domiciliare, quand'anche eseguito con il presidio del "braccialetto elettronico", non impedirebbe comunque la reiterazione dei reati, in considerazione della personalità trasgressiva dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non risultava aver reciso i suoi legami con l'ambiente criminale di riferimento e non aveva dimostrato alcun cambiamento nella condotta di vita, sicchè è lecito presumere che egli sia entrato in un sistema organizzato di spaccio di sostanze stupefacenti e abbia scelto tale attività come mestiere, potendo pertanto continuare a svolgerla anche in ambiente domiciliare. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306/04 del 3-12-2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass., 24-5- 1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass., 19-9-1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11- 1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , Rv. 202259). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3 P.Q.M