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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11939/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati definitivamente dal Tribunale di Nola per analogo delitto, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità — ha escluso i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame, considerando sia l'assenza di contiguità temporale tra i fatti, commessi a distanza di circa un anno di distanza l'uno dall'altro, sia i precedenti penali dell'imputato, che documentano la propensione dell'imputato nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, indicativa non dell'unicità del disegno criminoso, ma di una abitualità a delinquere nel settore del narcotraffico; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati definitivamente dal Tribunale di Nola per analogo delitto, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità — ha escluso i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame, considerando sia l'assenza di contiguità temporale tra i fatti, commessi a distanza di circa un anno di distanza l'uno dall'altro, sia i precedenti penali dell'imputato, che documentano la propensione dell'imputato nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, indicativa non dell'unicità del disegno criminoso, ma di una abitualità a delinquere nel settore del narcotraffico; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris