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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 48156/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 giugno 2020, aveva condannato GIRONE Guerino alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato continuato di estorsione.

L'unico motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione di legge e la manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di tentata estorsione è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La Corte territoriale ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate da plurimi riscontri forniti dagli altri testi escussi nel giudizio di merito) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha sostanzialmente omesso di confrontarsi (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata).

Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni o illogicità (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

Anche la doglianza avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto è reiterativa e manifestamente infondata, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, che la persona offesa è stato costretto in più occasioni somme di denaro al figlio a causa dei comportamenti aggressivi di quest'ultimo (vedi pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata) con conseguente consumazione del reato di estorsione.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 giugno 2020, aveva condannato GIRONE Guerino alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato continuato di estorsione. L'unico motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione di legge e la manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di tentata estorsione è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La Corte territoriale ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate da plurimi riscontri forniti dagli altri testi escussi nel giudizio di merito) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha sostanzialmente omesso di confrontarsi (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata). Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni o illogicità (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Anche la doglianza avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto è reiterativa e manifestamente infondata, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, che la persona offesa è stato costretto in più occasioni somme di denaro al figlio a causa dei comportamenti aggressivi di quest'ultimo (vedi pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata) con conseguente consumazione del reato di estorsione. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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