CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 36287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA SUI ricorso 4836-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della PREVIDENZA SOCIAl i, in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A D'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [[OSCURATO:PERSONA], ANToNinT:\ coRin-n, ANToNiNo sGRoi, LITI° m \RiTyro; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I. \SO\ N.1, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,S.FICI-11:,11 A; - controricorrente - avverso la sentenza n. 232/2020 della CORTE D'APPELLO di V I depositata il 07/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ( Rilevato che: la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 232/2020, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo preteso dall'Istituto in ragione dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata dell'[OSCURATO:PERSONA], iscritto all'ordine degli architetti e non ad IN 1RCASSA, accogliendo l'opposizione ad avviso di addebito relativo alla pretesa iscrizione dello stesso per l'attività professionale espletata nell'anno 2008 e nell'anno 2009; la Corte d'appello ha confermato, per quanto qui interessa, il giudizio di estinzione per prescrizione della pretesa in ragione del fatto che la richiesta contenuta nella missiva del 30 giugno 2015 e quella del 30 giugno 2014, per l'anno 2008, era intervenuta oltre il quinquennio decorrente dal 16 giugno 2010, data di scadenza del termine di pagamento per il 2009, e dal 16 giugno 2009 per i contributi dovuti per il 2008 non rilevando il differimento del termine con maggiorazione; per la Corte, poi, non ricorreva l'ipotesi di sospensione del termine per dolo ex art. 2948, n.8. c.c. in ragione dell'omessa compilazione del quadro RR; Ric. 2021 n. 04836 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- avverso tale sentenza, ricorre l'INPS con un motivo, relativo alla violazione degli arti. 2935 e 2944 in relazione all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, all'art. 18, d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001 e dei DPCM 4 giugno 2009 e DPCM 10.6.2010 posto che il termine di pagamento era stato prorogato senza oneri al 6 luglio 2009 ed al 6 luglio 2010; resiste con controricorso l'architetto Faccin che ha depositato successiva memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] che: il motivo va accolto; ciuesta Corte di cassazione ha più volte affermato (tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019 1557 del 2020) che l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, che questa Corte deve individuare essendo stata impugnata la sentenza riguardo alla ritenuta decorrenza della prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della Ric. 2021 n. 04836 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); del pari, va ribadito che, pur sorgendo) il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.1).1.. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.I,gs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento) delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; eitiesta Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021) chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n.10273 cit.); Ric. 2021 n. 04836 sez. ML - ud. 29-09-2022 -4- nel caso in esame, viene in considerazione tale D.P.C.NI. con scadenza del termine di pagamento al 6 luglio 2010, per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010), e per l'anno 2008 il 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché DPCNI 4.6.2009), senza alcuna maggiorazione; ai D.P.C.NI., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5); consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009 e dal 16.6.2010 e, conseguentemente, giudicato tardiva la richiesta di pagamento dell'Istituto inoltrata al professionista il 30 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015; tali termini, infatti, risultavano differiti al 6 luglio successivo in virtù della previsione dei citati DD.PP.CC .NINI.; in conclusione, sulla base delle esposte considerazioni, va accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2010 ed il 6 luglio 2009 quali momenti di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per l'anno 2009 e per l'anno 2008; al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.NI. Ric. 2021 n. 04836 sez. ML - ud. 29-09-2022 -5- 1,a Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di u& in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]