CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. In particolare, è manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla misura dell'aumento per la continuazione interna, che non aveva costituito oggetto di appello: cionondimeno la Corte, avendo corretto l'errore contenuto nella sentenza di primo grado con riferimento alla pena inflitta alla Porcello (in primo grado la diminuzione per le generiche era stata operata sulla pena complessiva, dopo l'aumento per la continuazione) ha diminuito anche la pena inflitta per la continuazione interna (da mesi uno a giorni venti). Nessun errore di diritto inficia, pertanto, la determinazione della pena inflitta alla Porcello. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]