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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12027/2026

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tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Liguria, n. 54/02/2025, depositata in data 20 gennaio2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/20261.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava al ricorrente,Numero di raccolta generale 12027/2026quale professionista abilitato all’assistenza fiscale su incDaartaic poub bldicaezlio ne 30/04/2026Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) “50 [OSCURATO:SOCIETA].”,avente sede in Roma, la cartella di pagamento n.097201901320924555, emessa a seguito di controllo formale, exart. 36ter d.P.R. 600/1973, della dichiarazione “Modello 730”,trasmessa per conto di un contribuente per l’anno 2014.

Sulladichiarazione il professionista aveva apposto, nella qualità diresponsabile dell'assistenza fiscale, il visto di conformità.tributaria provinciale di Imperia, ritenendo applicabile, nella specie,la normativa - in tema di visto di conformità infedele - più favorevole,ossia l’art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, come modificata dal d.l. n.4/2019, convertito dalla l. 26/2019.In particolare, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondoperiodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che coloro che abbianoapposto il visto di conformità siano tenuti al «pagamento di unasomma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», enon più «di una somma pari all'importo dell'imposta sanzione e degliinteressi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nellaversione previgente.Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letteraledell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimastoinvariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionarela pretesa delle somme in questione - e nel caso di specie aprovvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella dipagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata -avrebbe dovuto essere la direzione regionale dell'Agenzia delleentrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressoreanche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali dellamedesima Agenzia (ovvero la direzione regionale di Roma, ove hasede la “50 [OSCURATO:SOCIETA].”), e non l’Ufficio (la direzione provinciale diNumero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 12027/2026Imperia) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuenteData pubblicazione 30/04/2026che si era rivolto al CAF.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Imperia rigettava ilricorso.2.

Il ricorrente spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Liguria ribadendo l’incompetenzaterritoriale dell’Ufficio provinciale di Imperia e l’applicabilità, in virtùdel principio del favor rei, del nuovo art. 39 d.lgs. n. 241/1997.La CGT-2 rigettava il gravame.3.

Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a quattro motivi.

L’ADE ha depositato attocon il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza didiscussione.

L’ADER è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il contribuente deduce la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 cpc» per avere la CGT-2 omesso qualsiasi pronuncia sulmotivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza diprime cure sotto il profilo della motivazione apparente.2.

Con il secondo motivo lamenta l’«errore in judicando.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. a)e secondo comma del DLgs 241/1997 e dell’art. 132 cpc in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» per avere la CGT-2erroneamente individuato nella Direzione di Imperia l’Autoritàamministrativa territorialmente competente per l’iscrizione a ruolodelle somme richiedibili al trasgressore per l’apposizione del vistoinfedele, mentre ai sensi del comma 2 dell’art. 39 cit., rimastoinvariato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, lacontestazione delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzionidevono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleentrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore(nella specie, Roma).Numero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/20263.

Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce l’«erroreNumero di raccolta generale 12027/2026in judicando.

Violazione e/o falsa applicazione del coDamta bpuibnbalictaozio ne 30/04/2026disposto dall’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del dlgs241/1997 e dall’art 3 dlgs 472/1997 nonché dell’art. 7 Cedu e degliartt. 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ.»; in particolare censura la sentenza impugnatanella parte in cui la CGT-2 ‘ha respinto la tesi del contribuente, chelamentava l’illegittima quantificazione degli importi richiesti,invocando, previo accertamento della natura sanzionatoria dell’art39 DLgs 241/1997, l’applicazione del favor rei e, dunque, la diversaquantificazione della sanzione nella misura a lui più favorevolerisultante nell’art 39, primo comma lett. a), D.lgs. 241/97’ (pag. 17del ricorso).4.

Con il quarto (ed ultimo) motivo il ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cpcin relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.» per avere la CGT-2 liquidato le spese in importo (Euro 3.000,00) pari a oltre il doppiodel valore della controversia.5.

Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento degli altri.6.

Come già deciso da questa Corte in plurime controversievertenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima quaestioiuris, la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a),secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporisapplicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità ol'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditipresentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999,ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi delcomma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, neiconfronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importodell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero statirichiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionaledell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscaleNumero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 12027/2026del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimitàData pubblicazione 30/04/2026dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (da ultimo, Cass.02/01/2026, nn. 137, 140 e 141; conf.

Cass. 24/03/2025 n. 7806 ele coeve nn. 7804, 7799 e 7796; conformi, tra le stesse parti, exmultis, Cass. 29/01/2025, n. 2126; n. 14796/2024; Cass. n.14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n.14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n.14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n.11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n.11790/2024).[OSCURATO:PERSONA], non ravvisando nelle difese delle parti argomentiper discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriorecontinuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti giàcitati - ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso.Nella specie la CGT-2 nell’affermare la competenza territorialedell’Ufficio provinciale di Imperia in luogo di quello regionale delLazio non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimentodegli altri, in particolare, del terzo in tema di sanzioni, atteso cheanche qualora quest’ultimo venisse eventualmente accolto, in ognicaso l’accertata incompetenza sostanziale determinerebbecomunque la caducazione dell’atto impugnato.7.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., conl'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente e ilconseguente annullamento della cartella di pagamento impugnataper incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo.In considerazione della novità della questione e della recenteformazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistonogiusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti igradi di giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 12027/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassaData pubblicazione 30/04/2026la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsointroduttivo del contribuente, annullando la cartella impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Liguria, n. 54/02/2025, depositata in data 20 gennaio2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/20261. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava al ricorrente,Numero di raccolta generale 12027/2026quale professionista abilitato all’assistenza fiscale su incDaartaic poub bldicaezlio ne 30/04/2026Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) “50 [OSCURATO:SOCIETA].”,avente sede in Roma, la cartella di pagamento n.097201901320924555, emessa a seguito di controllo formale, exart. 36ter d.P.R. 600/1973, della dichiarazione “Modello 730”,trasmessa per conto di un contribuente per l’anno 2014. Sulladichiarazione il professionista aveva apposto, nella qualità diresponsabile dell'assistenza fiscale, il visto di conformità.tributaria provinciale di Imperia, ritenendo applicabile, nella specie,la normativa - in tema di visto di conformità infedele - più favorevole,ossia l’art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, come modificata dal d.l. n.4/2019, convertito dalla l. 26/2019.In particolare, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondoperiodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che coloro che abbianoapposto il visto di conformità siano tenuti al «pagamento di unasomma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», enon più «di una somma pari all'importo dell'imposta sanzione e degliinteressi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nellaversione previgente.Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letteraledell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimastoinvariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionarela pretesa delle somme in questione - e nel caso di specie aprovvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella dipagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata -avrebbe dovuto essere la direzione regionale dell'Agenzia delleentrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressoreanche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali dellamedesima Agenzia (ovvero la direzione regionale di Roma, ove hasede la “50 [OSCURATO:SOCIETA].”), e non l’Ufficio (la direzione provinciale diNumero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 12027/2026Imperia) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuenteData pubblicazione 30/04/2026che si era rivolto al CAF.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Imperia rigettava ilricorso.2. Il ricorrente spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Liguria ribadendo l’incompetenzaterritoriale dell’Ufficio provinciale di Imperia e l’applicabilità, in virtùdel principio del favor rei, del nuovo art. 39 d.lgs. n. 241/1997.La CGT-2 rigettava il gravame.3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a quattro motivi. L’ADE ha depositato attocon il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza didiscussione. L’ADER è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente deduce la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 cpc» per avere la CGT-2 omesso qualsiasi pronuncia sulmotivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza diprime cure sotto il profilo della motivazione apparente.2. Con il secondo motivo lamenta l’«errore in judicando.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. a)e secondo comma del DLgs 241/1997 e dell’art. 132 cpc in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» per avere la CGT-2erroneamente individuato nella Direzione di Imperia l’Autoritàamministrativa territorialmente competente per l’iscrizione a ruolodelle somme richiedibili al trasgressore per l’apposizione del vistoinfedele, mentre ai sensi del comma 2 dell’art. 39 cit., rimastoinvariato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, lacontestazione delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzionidevono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleentrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore(nella specie, Roma).Numero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/20263. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce l’«erroreNumero di raccolta generale 12027/2026in judicando. Violazione e/o falsa applicazione del coDamta bpuibnbalictaozio ne 30/04/2026disposto dall’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del dlgs241/1997 e dall’art 3 dlgs 472/1997 nonché dell’art. 7 Cedu e degliartt. 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ.»; in particolare censura la sentenza impugnatanella parte in cui la CGT-2 ‘ha respinto la tesi del contribuente, chelamentava l’illegittima quantificazione degli importi richiesti,invocando, previo accertamento della natura sanzionatoria dell’art39 DLgs 241/1997, l’applicazione del favor rei e, dunque, la diversaquantificazione della sanzione nella misura a lui più favorevolerisultante nell’art 39, primo comma lett. a), D.lgs. 241/97’ (pag. 17del ricorso).4. Con il quarto (ed ultimo) motivo il ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cpcin relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.» per avere la CGT-2 liquidato le spese in importo (Euro 3.000,00) pari a oltre il doppiodel valore della controversia.5. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento degli altri.6. Come già deciso da questa Corte in plurime controversievertenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima quaestioiuris, la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a),secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporisapplicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità ol'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditipresentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999,ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi delcomma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, neiconfronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importodell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero statirichiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionaledell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscaleNumero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 12027/2026del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimitàData pubblicazione 30/04/2026dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (da ultimo, Cass.02/01/2026, nn. 137, 140 e 141; conf. Cass. 24/03/2025 n. 7806 ele coeve nn. 7804, 7799 e 7796; conformi, tra le stesse parti, exmultis, Cass. 29/01/2025, n. 2126; n. 14796/2024; Cass. n.14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n.14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n.14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n.11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n.11790/2024).[OSCURATO:PERSONA], non ravvisando nelle difese delle parti argomentiper discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriorecontinuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti giàcitati - ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso.Nella specie la CGT-2 nell’affermare la competenza territorialedell’Ufficio provinciale di Imperia in luogo di quello regionale delLazio non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimentodegli altri, in particolare, del terzo in tema di sanzioni, atteso cheanche qualora quest’ultimo venisse eventualmente accolto, in ognicaso l’accertata incompetenza sostanziale determinerebbecomunque la caducazione dell’atto impugnato.7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., conl'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente e ilconseguente annullamento della cartella di pagamento impugnataper incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo.In considerazione della novità della questione e della recenteformazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistonogiusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti igradi di giudizio. P.Q.MNumero registro generale 15957/2025Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 12027/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassaData pubblicazione 30/04/2026la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsointroduttivo del contribuente, annullando la cartella impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]