CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 28753/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16688/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3081/2021depositata il 22/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia trae origine da un decreto ingiuntivo della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nei confronti della Societ̀ [OSCURATO:PERSONA] s.s. per la restituzione di macchinari agricoli concessi in leasing oltre che per il pagamento di una somma di danaro ed accessori (€. 9.502 oltre alle spese per canoni). Il decreto veniva notificato alla Societ̀ [OSCURATO:PERSONA] nonch é́ ai singoli soci: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I soci presentavano opposizione a decreto ingiuntivo che veniva respinta dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 883/2019 del 17.04.2019. Nelle more del giudizio, decedeva la signora [OSCURATO:PERSONA] in data 6 settembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali legali rappresentanti della Societ̀ [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nonch é́ [OSCURATO:PERSONA] quale erede ed ex procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], deceduta, evocavano in giudizio gli appellati avanti la Corte d’Appello di Venezia. L’atto di appello veniva notificato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche a [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quale chiamata all’eredit̀ , insieme al fratello Alessandro, della signora [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’ A ppello di Venezia, con la sentenza n. 3081/2021 pubblicata il 22.12.2021, in parziale accoglimento del gravame riformava la sentenza n. 833/2019 del tribunale di Vicenza; revocava il decreto ingiuntivo opposto; operata la chiesta compensazione condanna gli appellanti a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] €. 9.388,73 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava per il resto l’appello. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.519 c.c. 81 cpc in combinato disposto con l’art. 100, 101 e 102 c.p. c., art. 24 costituzione; mancanza di legittimazione attiva e passiva in capo alla Filippi. Denuncia che il difetto di legittimazione passiva o la carenza di interesse costituisce mera difesa, che la parte può̀ sollevare in ogni stato e grado del giudizio, anche in ipotesi di costituzione tardiva in primo grado o contumacia. Nel caso di specie, la Filippi ha rinunciato all’eredit̀ della madre [OSCURATO:PERSONA] secondo la ritualit̀̀ prevista dall’art. 519 c.c., come da atto notarile depositato. Non ha mai revocato tale decisione né ha mai compiuto atti contrari alla volont̀̀ di tenere ferma la rinuncia all’eredit̀ . 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.2697 c.c. e 101 e 106 c.p.c.; mancanza di prova sulla legittimazione attiva passiva in capo allaFilippi. Lamenta che sia parte appellante che appellata di secondo grado (i signori Filippi/Avenia e [OSCURATO:PERSONA]) non hanno allegato e dimostrato l’elemento costitutivo della domanda concernente la qualit̀̀ di erede della signora [OSCURATO:PERSONA] alla quale l’atto di citazione in appello fu notificato solo come chiamata all’eredit̀ . 4.3.Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 E 92 C.P.C.; violazione del principio del chiesto e pronunciato. Lamenta che la Selmabipiemme non ha concluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto l’appello ̀ stato interposto d a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con conclusioni solo nei confronti di Selmabipiemme; la signora [OSCURATO:PERSONA] non ha contraddetto alcuna posizione e la soccombenza sostanziale degli appellanti riguarda gli stessi e non gli altri chiamati all’eredit̀ . Pertanto, nella denegata ipotesi che la Filippi fosse stata erede (ma cos̀ non ̀ assolutamente) non doveva in ogni caso essere condannata alle spese non avendo essa interposto appello o aderito alle conclusioni dello stesso. In tal modo ̀ stato violato il principio di logicit̀̀ e di soccombenza ex art. 92 c.p.c. 5. I motivi , che possono congiuntamente esamina rsi in quanto connessi, sonoin parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilit̀ prescritti all’art. 366 c.p.c., con inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia[ la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) ] può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v.Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950). Requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481). Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469). La censura, inoltre, è inammissibile perché il ricorrente, che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, come fatto dalla Filippi, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis, Cass. SS.UU. n. 23745/2020; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. civ., Sez. II, 13/07/2023, n. 20059; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass. civ., Sez. V, 24/03/2023, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003). Orbene, nella specie la ricorrente non ha invero osservato i suindicati principi. 5.1.Va per altro verso posto in rilievo che , come questa Corte ha già avuto modo di affermare i n tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di "legitimatio ad causam", così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione. Tuttavia tale eccezione, in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va risolta nel merito e quindi non può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione (v. Cass., 31/3/2011, n. 7517). Si è al riguardo precisato che i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo ( v. Cass., 10/11/2015, n. 22870; Cass., 30/6/2020, n. 12987; Cass., 16/11/2020, n. 25885; Cass., 1473/2024, n. 6815 ). Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove ha affermato che la citazione in giudizioè avvenuta, per la fase dell’appello, anche a favore di [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) sicché il contraddittorio risulta integro . Gli stessisono stati viceversa non osservati dall’odierna ricorrente, che neipropri scritti difensivi ha testualmente dedotto di essersi in realtà disinteressata del procedimento pendente davanti alla Corte di A ppello di Venezia, ritenendo che il giudice avrebbe verificato la sua mancanza di legittimazione passiva o comunque il fratello, che aveva instaurato la causa, loavrebbe dichiarato (v. pagg. 3 e 4 del ricorso). 6. All’inammissibilit̀ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu