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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12210/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 29/04/2021 - 03/05/2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il g.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, in relazione ai reati contestati ai capi 10, 11, 12, 13 e 14 della contestazione provvisoria.

In particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] sono attribuiti tre delitti di falso ideologico in atto pubblico, in relazione ai bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 (capi 10, 11 e 13), per avere concorso, nella qualità di Dirigente della U.O.C.

Gestione risorse economiche e finanziarie della ASP di Cosenza, con un ruolo centrale nello svolgimento delle necessarie attività istruttorie e nella redazione dei bilanci preventivi, consuntivi e periodici, ad indicare un valore del contenzioso e a determinare un accantonamento del fondo rischi ed oneri non corrispondente alla realtà cui si accompagnava la mancata regolarizzazione dei sospesi di cassa. [OSCURATO:PERSONA] sono altresì contestati due delitti di falsità ideologica in atto pubblico (capi 12 e 14), in relazione ai partitari degli anni 2016 e 2017.

Con riguardo a tali documenti, costituenti i registri nei quali sono annotate singolarmente e analiticamente le operazioni finanziarie e commerciali, viene attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] di avere occultato lo sforamento del conto Fondo rischi cause civili e oneri processuali mediante una pluralità di giroconti volti a ripianare le perdite.

2. Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con un primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge.

Si osserva: a) che l'ordinanza impugnata si era allineata all'ordinanza genetica, la quale per prima aveva omesso di tenere conto delle osservazioni formulate dall'indagato e dei documenti prodotti in occasione del preliminare interrogatorio di garanzia; b) che il Tribunale era rimasto silente in relazione all'eccepita nullità dell'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c -bis, cod. proc. pen.; c) che, in particolare, il Tribunale aveva omesso di considerare le doglianze difensive, i documenti prodotti e le risultanze della consulenza di parte, adagiandosi sulle conclusioni della consulenza contabile della Procura; d) che

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, sottolineando che, alla stregua della normativa di settore, è il legale responsabile dell'ente, ossia il Direttore generale, che, con il necessario supporto della direzione amministrativa e con l'ausilio del collegio dei revisori, assume, attraverso l'adozione, la paternità dell'atto.Si aggiunge: a) che la ricorrente si era limitata, nell'adempimento delle mansioni d'ufficio, a predisporre lo schema di bilancio e la nota integrativa, in base alle risultanze di bilancio in possesso «ed a quelle fornite o non fornite», per poi trasmetterlo alle diverse autorità competenti ad esercitare il controllo preventivo;. b) che non era stata valutata la conversazione intercettata in data 20/02/2019, con la quale l'indagata lamentava che non era lei a individuare i criteri per la determinazione del Fondo rischi.

2.3. Con un terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che: ,.,ttraerdcsi al confronto con le - doglianze difensive e le conclusioni della consulenza di parte, non aveva affrontato il tema della non configurabilità della contestata falsità: nel caso di specie, non era stata posta in essere una rappresentazione della realtà non corrispondente al vero, ma erano state espresse valutazioni, al più apprezzabili come caratterizzate da errori di stima (in realtà, insussistenti, alla luce della relazione del consulente di parte e dalla assenza di rilievi da parte del collegio dei revisori), provocate dalla mancanza di un sistema efficiente ed affidabile per il monitoraggio e la valutazione dello stato del contenzioso (attività rientrante nelle competenze di altro ufficio) e comunque di scarso valore relativo rispetto ai debiti esistenti.

Si aggiunge, con riguardo all'elemento psicologico del reato, che la ricorrente, in data 09/02/2016, avesse chiesto al Direttore dell'Area giuridica (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che era stato attinto da misura cautelare poi annullata dal Tribunale) nel più breve tempo possibile le informazioni necessarie: ciò confermava che i funzionari erano stati costretti ad operare con dati parziali o non comunicati.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con particolare riguardo all'attribuzione a parte ricorrente dei delitti di cui ai capi 12 e

14. Si sottolinea che il Tribunale, sottraendosi al confronto con le doglianze difensive e allineandosi alle conclusioni dei consulenti della Procura, non aveva considerato che i partitari si traducono in un mero prospetto - di carattere non obbligatorio - non riportato in bilancio e nella delibera di adozione e neppure a questi ultimi allegato e che le condotte valorizzate dal Tribunale erano servite ad adeguare le previsioni operate sulla base delle stime iniziali allo sviluppo della realtà.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari, tenuto conto dell'assenza di ragioni che giustificassero il pericolo di recidivanza, nonostante il mutamento del Commissario, dei Direttori amministrativo e sanitario e del Responsabile dell'ufficio Affari legali.

Si aggiunge: a) che la misura adottata nei confronti del Mauro, del Lauricella, dello Scura e del Cotticelli era stata annullata per mancanza di attualità delle esigenze cautelari, alla luce della loro sostituzione; b) che non poteva essere attribuito all'indagata alcun interesse personale ad evitare la decadenza dal ruolo dirigenziale, dal momento che era dipendente interno all'ufficio; c) che dalle trascrizioni dell'interrogatorio di garanzia emergevano le difficoltà nelle quali l'indagata era stata costretta ad operare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.

La previsione normativa che impone al g.i.p. di esporre ed autonomamente valutare gli elementi forniti dalla difesa, illustrando le ragioni per le quali non sono stati ritenuti rilevanti (art. 292, comma 2, lett. c bis, cod. proc. pen.), non fa che esplicitare il fondamentale dovere motivazionale del giudice (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.).

Quest'ultimo, peraltro, come non può esaurirsi in una mera rassegna degli elementi di prova, ma esige una valutazione critica degli stessi in modo da rendere comprensibile la base fattuale del ragionamento che sorregge le conclusioni raggiunte (v., ad es., Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Rv. 276753), così neppure può essere inteso nei termini formalistici di una analitica disamina di ogni argomento speso e di ogni documento prodotto, quante volte la decisività del loro contenuto sia da ritenersi esclusa alla stregua dell'esame del complessivo impianto argomentativo (si veda, ad es., la puntualizzazione, con riguardo al giudizio di cognizione, secondo la quale la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc, pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (v., ad es., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 01).

Nel caso di specie, proprio alla luce delle considerazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata e delle quali si dirà infra esaminando i motivi di ricorso, deve escludersi che le deduzioni difensive alle quali opera un richiamo il primo motivo abbiano quella decisività che, sola, avrebbe giustificato la invocata pronuncia di nullità,

2. Infondato è anche il secondo motivo, che investe il ruolo concorsuale della ricorrente, poiché, nel sottolineare le regole formali di competenza nell'adozione del bilancio di esercizio, trascura di considerare sia la disciplina generale del concorso di persone, che opera sul piano sostanziale del concreto e consapevole apporto dato alla realizzazione dell'illecito, sia la puntuale descrizione, contenuta nell'ordinanza impugnata, delle articolazioni procedimentali, dalle quali emerge il ruolo centrale della [OSCURATO:PERSONA], quale Dirigente della U.O.C.

Gestione risorse economiche e finanziarie della ASP di Cosenza e la piena consapevolezza - anche per effetto dei rilievi del collegio sindacale, rimasti senza seguito operativo - della inattendibilità e parzialità dei dati trasfusi nei bilanci.

In questa prospettiva, anche la frammentaria riproduzione del brano di alcune conversazioni, conferma e non smentisce, alla luce di quanto si dirà esaminando il terzo motivo, la gravità ct quadro indiziario.

In altri termini, proprio il fatto che si riconosca l'impossibilità, date le condizioni, di «poter fare il prospetto» dimostra l'inattendibilità dei dati inseriti in bilancio.

3. Il terzo motivo è infondato, per l'assorbente ragione che il riferimento dell'ordinanza impugnata alla sottovalutazione dei fondi di natura vincolata a garanzia del rischio delle spese legali, per il caso di soccombenza probabile o di sentenza di condanna non definitiva o esecutiva, intende esprimere il risultato di un apprezzamento la cui penale illiceità si colloca, a monte, sul piano della rilevazione dei dati materiali costituenti la base di quell'apprezzamento.

L'ordinanza impugnata chiarisce reiteratamente che la falsità del bilancio, nella parte che rileva in questa sede, si trae dal fatto che le stime sono state eseguite senza essere state precedute dalla necessaria ricognizione del contenzioso da parte dell'Azienda: l'appostamento eseguito «in maniera saggia» - del quale parlano i due conversanti del 19/01/2019 conferma che l'accantonamento non era basato su dati contabili certi.

In questa prospettiva, indugiare sulla necessità di far ricorso al modello economico-patrimoniale anziché a quello finanziario o sulla portata dei principi contabili pertinenti è del tutto irrilevante - ciò che corrobora le conclusioni raggiunte nell'esame del primo motivo -, perché ad essere priva di rispondenza al vero - in quanto non basata su alcun accertamento obiettivo - è la base sulla quale esprimere le valutazioni.

E la chiosa finale del terzo motivo ([i funzionari] «si sono trovati ad operare con dati parziali o dati non comunicati») conferma le superiori conclusioni.

Ciò detto, va aggiunto, rispetto alle generiche censure che investono il coinvolgimento della ricorrente, che esse trascurano la portata delle comunicazioni intercettate il cui contenuto è razionalmente ricostruito dall'ordinanza impugnata.

In generale, sul punto, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da ccndursi mpre entro :imiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Premesso che la natura documentale dei partitari non discende dalla necessaria correlazione con il bilancio e che proprio la loro tenuta conferma il significato rappresentativo degli stessi (peraltro solo genericamente e assertivamente contestata in ricorso), si osserva che viene attribuito al Mastrota di avere occultato lo sforamento del conto Fondo rischi cause civili e oneri processuali mediante una pluralità di giroconti volti a ripianare le perdite.

Le censure svolte in ricorso mirano a sottolineare la sostanziale irrilevanza dei giroconti effettuati, quanto al risultato di esercizio, senza considerare che la loro realizzazione, secondo il razionale apprezzamento espresso dall'ordinanza impugnata, serviva appunto a mascherare l'assoluta non rispondenza a basi reali dei dati inseriti in bilancio.

5. Il quinto motivo è infondato, dal momento che, mentre è del tutto generica la deduzione dell'assenza di una autonoma valutazione delle esigenze cautelari nel provvedimento genetico, per il resto le critiche trascurano di considerare la gravità di una condotta di protratta inosservanza delle regole e la persistente operatività della ricorrente in seno all'Azienda.

Proprio il fatto che il primo sia un dipendente spiega la diversa valutazione espressa, rispetto alla posizione di quanti siano stati sostituiti.

Di nessun rilievo appaiono, infine, alla stregua della generica formulazione del motivo, le giustificazioni ruotanti attorno alle difficoltà operative che hanno caratterizzato l'adempimento dell'incarico da parte della [OSCURATO:PERSONA].6.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29/04/2021 - 03/05/2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il g.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, in relazione ai reati contestati ai capi 10, 11, 12, 13 e 14 della contestazione provvisoria. In particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] sono attribuiti tre delitti di falso ideologico in atto pubblico, in relazione ai bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 (capi 10, 11 e 13), per avere concorso, nella qualità di Dirigente della U.O.C. Gestione risorse economiche e finanziarie della ASP di Cosenza, con un ruolo centrale nello svolgimento delle necessarie attività istruttorie e nella redazione dei bilanci preventivi, consuntivi e periodici, ad indicare un valore del contenzioso e a determinare un accantonamento del fondo rischi ed oneri non corrispondente alla realtà cui si accompagnava la mancata regolarizzazione dei sospesi di cassa. [OSCURATO:PERSONA] sono altresì contestati due delitti di falsità ideologica in atto pubblico (capi 12 e 14), in relazione ai partitari degli anni 2016 e 2017. Con riguardo a tali documenti, costituenti i registri nei quali sono annotate singolarmente e analiticamente le operazioni finanziarie e commerciali, viene attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] di avere occultato lo sforamento del conto Fondo rischi cause civili e oneri processuali mediante una pluralità di giroconti volti a ripianare le perdite. 2. Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge. Si osserva: a) che l'ordinanza impugnata si era allineata all'ordinanza genetica, la quale per prima aveva omesso di tenere conto delle osservazioni formulate dall'indagato e dei documenti prodotti in occasione del preliminare interrogatorio di garanzia; b) che il Tribunale era rimasto silente in relazione all'eccepita nullità dell'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c -bis, cod. proc. pen.; c) che, in particolare, il Tribunale aveva omesso di considerare le doglianze difensive, i documenti prodotti e le risultanze della consulenza di parte, adagiandosi sulle conclusioni della consulenza contabile della Procura; d) che 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, sottolineando che, alla stregua della normativa di settore, è il legale responsabile dell'ente, ossia il Direttore generale, che, con il necessario supporto della direzione amministrativa e con l'ausilio del collegio dei revisori, assume, attraverso l'adozione, la paternità dell'atto.Si aggiunge: a) che la ricorrente si era limitata, nell'adempimento delle mansioni d'ufficio, a predisporre lo schema di bilancio e la nota integrativa, in base alle risultanze di bilancio in possesso «ed a quelle fornite o non fornite», per poi trasmetterlo alle diverse autorità competenti ad esercitare il controllo preventivo;. b) che non era stata valutata la conversazione intercettata in data 20/02/2019, con la quale l'indagata lamentava che non era lei a individuare i criteri per la determinazione del Fondo rischi. 2.3. Con un terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che: ,.,ttraerdcsi al confronto con le - doglianze difensive e le conclusioni della consulenza di parte, non aveva affrontato il tema della non configurabilità della contestata falsità: nel caso di specie, non era stata posta in essere una rappresentazione della realtà non corrispondente al vero, ma erano state espresse valutazioni, al più apprezzabili come caratterizzate da errori di stima (in realtà, insussistenti, alla luce della relazione del consulente di parte e dalla assenza di rilievi da parte del collegio dei revisori), provocate dalla mancanza di un sistema efficiente ed affidabile per il monitoraggio e la valutazione dello stato del contenzioso (attività rientrante nelle competenze di altro ufficio) e comunque di scarso valore relativo rispetto ai debiti esistenti. Si aggiunge, con riguardo all'elemento psicologico del reato, che la ricorrente, in data 09/02/2016, avesse chiesto al Direttore dell'Area giuridica (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che era stato attinto da misura cautelare poi annullata dal Tribunale) nel più breve tempo possibile le informazioni necessarie: ciò confermava che i funzionari erano stati costretti ad operare con dati parziali o non comunicati. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con particolare riguardo all'attribuzione a parte ricorrente dei delitti di cui ai capi 12 e 14. Si sottolinea che il Tribunale, sottraendosi al confronto con le doglianze difensive e allineandosi alle conclusioni dei consulenti della Procura, non aveva considerato che i partitari si traducono in un mero prospetto - di carattere non obbligatorio - non riportato in bilancio e nella delibera di adozione e neppure a questi ultimi allegato e che le condotte valorizzate dal Tribunale erano servite ad adeguare le previsioni operate sulla base delle stime iniziali allo sviluppo della realtà. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari, tenuto conto dell'assenza di ragioni che giustificassero il pericolo di recidivanza, nonostante il mutamento del Commissario, dei Direttori amministrativo e sanitario e del Responsabile dell'ufficio Affari legali. Si aggiunge: a) che la misura adottata nei confronti del Mauro, del Lauricella, dello Scura e del Cotticelli era stata annullata per mancanza di attualità delle esigenze cautelari, alla luce della loro sostituzione; b) che non poteva essere attribuito all'indagata alcun interesse personale ad evitare la decadenza dal ruolo dirigenziale, dal momento che era dipendente interno all'ufficio; c) che dalle trascrizioni dell'interrogatorio di garanzia emergevano le difficoltà nelle quali l'indagata era stata costretta ad operare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. La previsione normativa che impone al g.i.p. di esporre ed autonomamente valutare gli elementi forniti dalla difesa, illustrando le ragioni per le quali non sono stati ritenuti rilevanti (art. 292, comma 2, lett. c bis, cod. proc. pen.), non fa che esplicitare il fondamentale dovere motivazionale del giudice (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). Quest'ultimo, peraltro, come non può esaurirsi in una mera rassegna degli elementi di prova, ma esige una valutazione critica degli stessi in modo da rendere comprensibile la base fattuale del ragionamento che sorregge le conclusioni raggiunte (v., ad es., Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Rv. 276753), così neppure può essere inteso nei termini formalistici di una analitica disamina di ogni argomento speso e di ogni documento prodotto, quante volte la decisività del loro contenuto sia da ritenersi esclusa alla stregua dell'esame del complessivo impianto argomentativo (si veda, ad es., la puntualizzazione, con riguardo al giudizio di cognizione, secondo la quale la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc, pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (v., ad es., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 01). Nel caso di specie, proprio alla luce delle considerazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata e delle quali si dirà infra esaminando i motivi di ricorso, deve escludersi che le deduzioni difensive alle quali opera un richiamo il primo motivo abbiano quella decisività che, sola, avrebbe giustificato la invocata pronuncia di nullità, 2. Infondato è anche il secondo motivo, che investe il ruolo concorsuale della ricorrente, poiché, nel sottolineare le regole formali di competenza nell'adozione del bilancio di esercizio, trascura di considerare sia la disciplina generale del concorso di persone, che opera sul piano sostanziale del concreto e consapevole apporto dato alla realizzazione dell'illecito, sia la puntuale descrizione, contenuta nell'ordinanza impugnata, delle articolazioni procedimentali, dalle quali emerge il ruolo centrale della [OSCURATO:PERSONA], quale Dirigente della U.O.C. Gestione risorse economiche e finanziarie della ASP di Cosenza e la piena consapevolezza - anche per effetto dei rilievi del collegio sindacale, rimasti senza seguito operativo - della inattendibilità e parzialità dei dati trasfusi nei bilanci. In questa prospettiva, anche la frammentaria riproduzione del brano di alcune conversazioni, conferma e non smentisce, alla luce di quanto si dirà esaminando il terzo motivo, la gravità ct quadro indiziario. In altri termini, proprio il fatto che si riconosca l'impossibilità, date le condizioni, di «poter fare il prospetto» dimostra l'inattendibilità dei dati inseriti in bilancio. 3. Il terzo motivo è infondato, per l'assorbente ragione che il riferimento dell'ordinanza impugnata alla sottovalutazione dei fondi di natura vincolata a garanzia del rischio delle spese legali, per il caso di soccombenza probabile o di sentenza di condanna non definitiva o esecutiva, intende esprimere il risultato di un apprezzamento la cui penale illiceità si colloca, a monte, sul piano della rilevazione dei dati materiali costituenti la base di quell'apprezzamento. L'ordinanza impugnata chiarisce reiteratamente che la falsità del bilancio, nella parte che rileva in questa sede, si trae dal fatto che le stime sono state eseguite senza essere state precedute dalla necessaria ricognizione del contenzioso da parte dell'Azienda: l'appostamento eseguito «in maniera saggia» - del quale parlano i due conversanti del 19/01/2019 conferma che l'accantonamento non era basato su dati contabili certi. In questa prospettiva, indugiare sulla necessità di far ricorso al modello economico-patrimoniale anziché a quello finanziario o sulla portata dei principi contabili pertinenti è del tutto irrilevante - ciò che corrobora le conclusioni raggiunte nell'esame del primo motivo -, perché ad essere priva di rispondenza al vero - in quanto non basata su alcun accertamento obiettivo - è la base sulla quale esprimere le valutazioni. E la chiosa finale del terzo motivo ([i funzionari] «si sono trovati ad operare con dati parziali o dati non comunicati») conferma le superiori conclusioni. Ciò detto, va aggiunto, rispetto alle generiche censure che investono il coinvolgimento della ricorrente, che esse trascurano la portata delle comunicazioni intercettate il cui contenuto è razionalmente ricostruito dall'ordinanza impugnata. In generale, sul punto, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da ccndursi mpre entro :imiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Premesso che la natura documentale dei partitari non discende dalla necessaria correlazione con il bilancio e che proprio la loro tenuta conferma il significato rappresentativo degli stessi (peraltro solo genericamente e assertivamente contestata in ricorso), si osserva che viene attribuito al Mastrota di avere occultato lo sforamento del conto Fondo rischi cause civili e oneri processuali mediante una pluralità di giroconti volti a ripianare le perdite. Le censure svolte in ricorso mirano a sottolineare la sostanziale irrilevanza dei giroconti effettuati, quanto al risultato di esercizio, senza considerare che la loro realizzazione, secondo il razionale apprezzamento espresso dall'ordinanza impugnata, serviva appunto a mascherare l'assoluta non rispondenza a basi reali dei dati inseriti in bilancio. 5. Il quinto motivo è infondato, dal momento che, mentre è del tutto generica la deduzione dell'assenza di una autonoma valutazione delle esigenze cautelari nel provvedimento genetico, per il resto le critiche trascurano di considerare la gravità di una condotta di protratta inosservanza delle regole e la persistente operatività della ricorrente in seno all'Azienda. Proprio il fatto che il primo sia un dipendente spiega la diversa valutazione espressa, rispetto alla posizione di quanti siano stati sostituiti. Di nessun rilievo appaiono, infine, alla stregua della generica formulazione del motivo, le giustificazioni ruotanti attorno alle difficoltà operative che hanno caratterizzato l'adempimento dell'incarico da parte della [OSCURATO:PERSONA].6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/
Sentenza Cassazione n. 12210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris