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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 10179/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5864/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] VII n. 1 86 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e dife nde , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimate - avverso la sentenza n. 11402/2020 del Tribunale di Roma , depositata i n data 6.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 5864/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e basata sul ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; la società dedusse di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento (cc.dd.

VAV - ben 266), eccependo anche il difetto di motivazione.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con l’agente della riscossione, e dopo una prima infondata declaratoria di incompetenza, il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 15.12.2014, respinse l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA], che propose gravame.

Il Tribunale diRoma rigettò l’appello con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ritenendo da un lato validamente effettuata la notifica dei VAV ai sensi dell’art. 145 c.p.c., e dall’altro l’insussistenza di alcun giudicato esterno circa modalità di notificazione analoghe a quelle per cui è causa; di conseguenza, condannò la società alla rifusione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le compensò nei confronti dell’agente della riscossione. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ora per cassazione in forza di cinque motivi; l’agente della riscossione non ha svolto difese, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta “ Illegittimità – Difetto di motivazione – Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 138, 139, 140 e 145 c.p.c.”, per aver il Tribunale ritenuto la validità della notifica dei verbali di contestazione nonostante ilverbalizzato rifiuto a riceverli formulato dalla persona rinvenuta presso la sede sociale, perché priva di autorizzazione in assenza N. 5864/21R.G. dell’amministratore.

Di conseguenza, non essendosi provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notifica degli stessi verbali era da considerare inesistente e non solo nulla. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta “ Ulteriore illegittimità – Difetto di motivazione -Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 140 e 145 c.p.c.”, per non aver il Tribunale ritenuto l’inesistenza della notifica dei 266 verbali, non essendo mai pervenuti alla conoscenza del destinatario. 1.3 –Con il terzo e il quarto motivo si lamenta “violazione del giudicato esterno formatosi sul punto tra le parti con la sentenzaTribunale di Roma n. 7341/11 e 14051 onere di allegazione”, per non aver il Tribunale accolto l’eccepita formazione del giudicato esterno circa l’inesistenza della notifica di quegli stessi verbali, già pronunciata dalle due sentenze in rubrica, ed inoltre per aver ritenuto che il decisum delle stesse concernesse le notifiche delle determinazioni dirigenziali ingiuntive collegate ad alcuni tra i VAV notificati il 15.7.2003, ma non anche questi ultimi. 1.4 –Con il quinto motivo, infine, si lamenta “Omessa pronuncia circa i motivi di ricorso e di censura della notifica degli atti”, per non essersi il Tribunale pronunciato circa l’eccepita inesistenza della notifica come eseguita al secondo tentativo. 2.1 –Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 380- bis1 c.p.c. depositata da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, non risulta che la stessa abbia notificato, né conseguentemente depositato, il controricorso, unico atto con cui il destinatario di un ricorso per cassazione può contraddirvi, sicché l’attività processuale da ultimo spiegata le è in ogni caso preclusa (ex multis, v.

Cass. n. N. 5864/21R.G. 6222/2012).

Può anche aggiungersi che il procuratore che assume di rappresentare l’ente locale, avv. [OSCURATO:PERSONA], neppure indica quale sia la fonte del proprio potere rappresentativo, non richiamando nella memoria alcuna procura speciale ex art. 365 c.p.c. 3.1 –Ciò posto, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché la ricorrente ha omessodi indicare in ricorso dati essenziali ai fini della decisione.

Infatti, premesso che il ricorso in opposizione viene indicato come proposto in data 28.10.2010, evidentemente errata(posto che nello stesso ricorso si dà atto di una prima ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui l’adito Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza), la ricorrente non soltanto non ha indicato correttamente il suddetto fondamentale elemento, ma soprattutto - posto che i VAV in discorso sarebbero stati tutti notificati il 15.7.2003 - non ha indica to quando è stata notificata la cartella di pagamento; pertanto, fermo restando che l’opposizione in discorso venne certamente proposta in data antecedente al 6.10.2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011), la Corte non è stata tuttavia messa in condizione di valutare se l’opposizionestessa fosse tempestiva o meno, attesa la sua natura “recuperatoria”(v. per tutte Cass. n. 24091/2018), proprio perché l’opponente ha assunto di essere venuta a conoscenza de i VAV soloper effetto della notifica della cartella.

In tali casi, com’è noto, occorre che l’opposizione sia proposta entro il termine previsto per l’impugnazione del verbale di contestazione e quindi, ratione temporis, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartellastessa, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada (v.

Cass. n. 2968/2019); pertanto, non è possibile desumere, già dalla N. 5864/21R.G. mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure, se ed in quanto afferenti ad una opposizione tempestivamente spiegata. 4.1 –A ciò si aggiunga che, in ogni caso, i motivi primo, secondo e quinto sono inammissibili per non aver colto la ricorrente la ratio decidendi.

Il Tribunale ha infatti accertato che il destinatario dei VAV era da considerare addetto alla ricezione degli atti, non avendo la società dimostrato il contrario.

Quindi la questione del rifiuto a ricevere la notifica, su cui la ricorrente fonda le proprie suddette doglianze, costituisce un posterius sul piano logico - giuridico , giacché la società stessa avrebbe dovuto anzitutto confrontarsi con un simile accertamento, onde superarlo; analoghe considerazioni possono spendersi circa la pretesa necessità di pronunciare riguardo alla notifica eseguita al secondo tentativo. 5.1 – Il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendosi riportato alcun elemento che consenta di ritenere con certezza che quelle pronunce che si assumono passate in giudicato siano riferibili ad uno o più tra i verbali per cui è causa. 6.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese di lite del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensive delle intimate.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile.

N. 5864/21R.G.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5864/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] VII n. 1 86 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e dife nde , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimate - avverso la sentenza n. 11402/2020 del Tribunale di Roma , depositata i n data 6.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 5864/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e basata sul ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; la società dedusse di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento (cc.dd. VAV - ben 266), eccependo anche il difetto di motivazione. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con l’agente della riscossione, e dopo una prima infondata declaratoria di incompetenza, il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 15.12.2014, respinse l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA], che propose gravame. Il Tribunale diRoma rigettò l’appello con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ritenendo da un lato validamente effettuata la notifica dei VAV ai sensi dell’art. 145 c.p.c., e dall’altro l’insussistenza di alcun giudicato esterno circa modalità di notificazione analoghe a quelle per cui è causa; di conseguenza, condannò la società alla rifusione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le compensò nei confronti dell’agente della riscossione. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ora per cassazione in forza di cinque motivi; l’agente della riscossione non ha svolto difese, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta “ Illegittimità – Difetto di motivazione – Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 138, 139, 140 e 145 c.p.c.”, per aver il Tribunale ritenuto la validità della notifica dei verbali di contestazione nonostante ilverbalizzato rifiuto a riceverli formulato dalla persona rinvenuta presso la sede sociale, perché priva di autorizzazione in assenza N. 5864/21R.G. dell’amministratore. Di conseguenza, non essendosi provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notifica degli stessi verbali era da considerare inesistente e non solo nulla. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta “ Ulteriore illegittimità – Difetto di motivazione -Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 140 e 145 c.p.c.”, per non aver il Tribunale ritenuto l’inesistenza della notifica dei 266 verbali, non essendo mai pervenuti alla conoscenza del destinatario. 1.3 –Con il terzo e il quarto motivo si lamenta “violazione del giudicato esterno formatosi sul punto tra le parti con la sentenzaTribunale di Roma n. 7341/11 e 14051 onere di allegazione”, per non aver il Tribunale accolto l’eccepita formazione del giudicato esterno circa l’inesistenza della notifica di quegli stessi verbali, già pronunciata dalle due sentenze in rubrica, ed inoltre per aver ritenuto che il decisum delle stesse concernesse le notifiche delle determinazioni dirigenziali ingiuntive collegate ad alcuni tra i VAV notificati il 15.7.2003, ma non anche questi ultimi. 1.4 –Con il quinto motivo, infine, si lamenta “Omessa pronuncia circa i motivi di ricorso e di censura della notifica degli atti”, per non essersi il Tribunale pronunciato circa l’eccepita inesistenza della notifica come eseguita al secondo tentativo. 2.1 –Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 380- bis1 c.p.c. depositata da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, non risulta che la stessa abbia notificato, né conseguentemente depositato, il controricorso, unico atto con cui il destinatario di un ricorso per cassazione può contraddirvi, sicché l’attività processuale da ultimo spiegata le è in ogni caso preclusa (ex multis, v. Cass. n. N. 5864/21R.G. 6222/2012). Può anche aggiungersi che il procuratore che assume di rappresentare l’ente locale, avv. [OSCURATO:PERSONA], neppure indica quale sia la fonte del proprio potere rappresentativo, non richiamando nella memoria alcuna procura speciale ex art. 365 c.p.c. 3.1 –Ciò posto, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché la ricorrente ha omessodi indicare in ricorso dati essenziali ai fini della decisione. Infatti, premesso che il ricorso in opposizione viene indicato come proposto in data 28.10.2010, evidentemente errata(posto che nello stesso ricorso si dà atto di una prima ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui l’adito Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza), la ricorrente non soltanto non ha indicato correttamente il suddetto fondamentale elemento, ma soprattutto - posto che i VAV in discorso sarebbero stati tutti notificati il 15.7.2003 - non ha indica to quando è stata notificata la cartella di pagamento; pertanto, fermo restando che l’opposizione in discorso venne certamente proposta in data antecedente al 6.10.2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011), la Corte non è stata tuttavia messa in condizione di valutare se l’opposizionestessa fosse tempestiva o meno, attesa la sua natura “recuperatoria”(v. per tutte Cass. n. 24091/2018), proprio perché l’opponente ha assunto di essere venuta a conoscenza de i VAV soloper effetto della notifica della cartella. In tali casi, com’è noto, occorre che l’opposizione sia proposta entro il termine previsto per l’impugnazione del verbale di contestazione e quindi, ratione temporis, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartellastessa, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada (v. Cass. n. 2968/2019); pertanto, non è possibile desumere, già dalla N. 5864/21R.G. mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure, se ed in quanto afferenti ad una opposizione tempestivamente spiegata. 4.1 –A ciò si aggiunga che, in ogni caso, i motivi primo, secondo e quinto sono inammissibili per non aver colto la ricorrente la ratio decidendi. Il Tribunale ha infatti accertato che il destinatario dei VAV era da considerare addetto alla ricezione degli atti, non avendo la società dimostrato il contrario. Quindi la questione del rifiuto a ricevere la notifica, su cui la ricorrente fonda le proprie suddette doglianze, costituisce un posterius sul piano logico - giuridico , giacché la società stessa avrebbe dovuto anzitutto confrontarsi con un simile accertamento, onde superarlo; analoghe considerazioni possono spendersi circa la pretesa necessità di pronunciare riguardo alla notifica eseguita al secondo tentativo. 5.1 – Il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendosi riportato alcun elemento che consenta di ritenere con certezza che quelle pronunce che si assumono passate in giudicato siano riferibili ad uno o più tra i verbali per cui è causa. 6.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensive delle intimate. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile. N. 5864/21R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dell
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