CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia generico e, quindi, inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. A tal fine, si evidenzia che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha ritenuto di non poter escludere l'elemento soggettivo del reato in forza del fatto che l'imputato, per il tramite del proprio difensore, avesse proposto ricorso al Tar avverso il decreto con il quale il Questore di Varese aveva revocato il suo permesso di soggiorno, poiché non vi era prova del fatto che fosse stata emessa alcuna sospensiva del provvedimento impugnato. L'elemento soggettivo del reato, inoltre, non poteva essere escluso in forza del fatto che lo stesso imputato avesse legami familiari in Italia, circostanza in ordine alla quale era stato presentato nel suo interesse un ricorso ex art. 31 T.U. imm., anche considerando che la presentazione di tale ricorso era successiva alla data di commissione del reato e che all'imputato, con provvedimento notificato al difensore il 22 ottobre 2020, era stato negato il permesso di rientrare in Italia per motivi di giustizia. D'altronde, ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Ouakib, Rv. 277920). Dunque, per non incorrere nell'affermazione di responsabilità penale, incombe sul soggetto extracomunitario l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno legittimante il suo ingresso o la sua permanenza nello Stato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell